Appellant v. Cantonal Compensation Fund (LAVS Damages and Moot Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an administrative legal challenge where the petitioner sought to contest a ruling from a cantonal insurance tribunal that ordered them to pay a total sum for unpaid social security contributions, specifically disputing part of the amount due related to a company that had gone bankrupt. The petitioner claimed a clerical error in the tribunal's decision and requested that it be annulled. However, it was later revealed that the contested payment had already been made, rendering the case moot. Consequently, the federal court concluded that there was no longer an object for the dispute and addressed the associated legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 134 OG, Art. 72 PC, Art. 156 cpv. 6 OG, Art. 159 cpv. 2 OG; Appellant v. Cantonal Compensation Fund (LAVS Damages and Moot Appeal): The petitioner claimed a clerical error in the tribunal's decision and requested that it be annulled. However, it was later revealed that the contested payment had already been made, rendering the case moot. Consequently, the federal court concluded that there was no longer an object for the dispute and addressed the associated legal costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the Tribunal deciding on costs when litigation becomes moot (though the dispositive only cites the cost allocation rules).
Volltext
[AZA 0]
H 205/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 5 febbraio 2001
nella causa
C._________, ricorrente, rappresentato dall'avv.
B._________,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
con ricorso di diritto amministrativo del 29 maggio 2000, C._________, assistito dall'avv. B._________, ha deferito al Tribunale federale delle assicurazioni un giudizio 3 aprile 2000 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, in accoglimento di una petizione 20 ottobre 1998 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, lo ha condannato a versare a quest'ultima fr. 14'418. 25 (fr. 8'816. 85 per ripresa salariale riferita al 1988 + fr. 5'601. 40 per contributi sociali impagati nel 1994) a titolo di risarcimento danni ex art. 52 LAVS ;
il ricorrente contesta unicamente la condanna al pagamento di fr. 5'601. 40 riferiti ai contributi non versati da parte della fallita L._________ SA per il 1994;
nel proprio petitum egli chiede, per un manifesto error calami, che la pronunzia 3 aprile 2000 del Tribunale cantonale e la decisione 19 aprile (recte: agosto) 1998 della Cassa siano annullate, dimenticando che il giudizio di primo grado lo condanna al pagamento di fr. 14'418. 25, di cui fr. 8'816. 85 per ripresa salariale riferita al 1988 che risultano essere stati espressamente ammessi in sede ricorsuale;
l'oggetto del contendere è di conseguenza limitato a fr. 5'601. 40;
la Cassa l'8 agosto 2000 ha comunicato a questa Corte che il predetto importo era stato pagato;
il presente ricorso di diritto amministrativo è pertanto divenuto senza oggetto;
la lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell' art. 134 OG , la procedura non è gratuita;
ex art. 72 PC , applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 40 e 135 OG , qualora una lite divenga senza oggetto il Tribunale federale delle assicurazioni statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che determina la conclusione della lite;
avendo l'interessato con il suo gravame causato spese processuali, la Corte, richiamato l' art. 156 cpv. 6 OG , pone a carico del ricorrente spese processuali ridotte;
alla Cassa, quale organismo con compiti di diritto pubblico, non si assegnano ripetibili ( art. 159 cpv. 2 OG );
il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo, divenuto privo
d'oggetto, è stralciato dai ruoli.
II.Le spese giudiziarie, fissate in fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 800.-; l'importo della differenza
di fr. 400.- viene retrocesso.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e a
D._________ in qualità di cointeressato.
Lucerna, 5 febbraio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :