Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 152/00 KI-generiert

The case involves an Italian citizen who was awarded a regular old-age pension based on a certain contribution period

Geschäftsnummer H 152/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an Italian citizen who was awarded a regular old-age pension based on a certain contribution period. He contested the calculation made by the Swiss Compensation Fund regarding educational credits for his children, arguing that the decision considered only his firstborn child and not his second child, which he believed should have been included in the calculation. The case was subsequently appealed to the Federal Commission for Old Age and Survivors' Insurance for residents abroad, which dismissed the appeal. The central point of contention in the appeal to the Swiss Federal Tribunal was the interpretation of the law concerning educational credits and whether credits should be allocated for each child or just for the time when parental authority was exercised. Ultimately, the Tribunal upheld the Commission's decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29sexies cpv. 1 LAVS, Art. 36a cpv. 1 lett. b OG, Art. 36a OG, Art. 135 OG; The case involves an Italian citizen who was awarded a regular old-age pension based on a certain contribution period: Verosimilmente l'insorgente ha frainteso la spiegazione del giudice commissionale. In effetti, come si evince dalla lettera dell' art. 29sexies cpv. 1 LAVS , la legge non concede agli assicurati un accredito per compiti educativi per ognuno dei figli sui quali hanno esercitato l'autorità parentale, bensì un solo accredito "per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni".

Schlagwörter

KI-generiert
Berechnung der Altersrente Kinderrente Anrechnung der Beiträge Kreditversicherung Pensionsfonds Kindesalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 29sexies cpv. 1 LAVS
"Conformemente all' art. 29sexies cpv.
Art. 36a cpv. 1 lett. b OG
In esito a quanto precede, il gravame di L._________ si ravvisa manifestamente infondato e deve essere respinto in base alla procedura semplificata di cui all' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , il giudizio e l'atto amministrativo querelati meritando per contro tutela.
Art. 36a OG
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata giusta l' art. 36a OG in relazione con l' art.
Art. 135 OG
36a OG in relazione con l' art. 135 OG ,
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0]

H 152/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,

supplente; Cassina, cancelliera

Sentenza del 21 novembre 2000

nella causa

L._________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.-Con decisione 26 maggio 1999 della Cassa svizzera di compensazione il cittadino italiano L._________, nato nel 1933, è stato posto al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 555.- per il mese di dicembre 1998 e di fr. 561.- dal 1° gennaio 1999. L'importo della prestazione è stato calcolato in base ad una durata contributiva di 16 anni e 9 mesi, una scala rendite 13 e un reddito annuo medio determinante di fr. 63 918.-.

B.- L'interessato ha deferito il provvedimento alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronunzia 14 marzo 2000, ne ha respinto il gravame.

C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte L._________ contesta il giudizio commissionale rilevando come lo stesso, al considerando relativo al conteggio dell'accredito per compiti educativi, abbia tenuto conto soltanto del figlio primogenito, T._________ e non (anche) del secondogenito, R._________, nato a Z._________ nel 1967.

Mentre la Cassa chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

L'unico punto ancora litigioso in questa sede concerne l'accredito per compiti educativi. Al proposito, la pronunzia querelata rileva testualmente:

"Conformemente all' art. 29sexies cpv. 1 LAVS , un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi. Giusta l'art. 52 f cpv. 1 dell'Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831. 101), gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito e attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano, questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi.

Nella specie, il primo figlio dei coniugi L._________ (T._________) è nato a Z._________ il 6 agosto 1962. Il primo anno non si conta, l'ultimo anno (di assicurazione in Svizzera) pure non può essere ritenuto in quanto di soli 6 mesi (1977), per cui possono essere conteggiati 14 anni interi per compiti educativi.. "

Questa Corte non può che far proprie queste considerazioni.

Verosimilmente l'insorgente ha frainteso la spiegazione del giudice commissionale. In effetti, come si evince dalla lettera dell' art. 29sexies cpv. 1 LAVS , la legge non concede agli assicurati un accredito per compiti educativi per ognuno dei figli sui quali hanno esercitato l'autorità parentale, bensì un solo accredito "per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni".

Del resto, né la Cassa né la prima istanza ricorsuale hanno ignorato il secondo figlio del richiedente. Hanno semplicemente evocato soltanto il primogenito, nato nel 1962, poiché l'assicurato è rientrato in patria nel corso del 1977, quando il figlio maggiore non era ancora quindicenne. Solo se egli fosse rimasto più a lungo in Svizzera, quanto meno fino al compimento del sedicesimo anno da parte del primogenito, l'esistenza di un secondo figlio si sarebbe ripercossa sul numero di anni che danno diritto all'accredito per compiti educativi.

In esito a quanto precede, il gravame di L._________ si ravvisa manifestamente infondato e deve essere respinto in base alla procedura semplificata di cui all' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , il giudizio e l'atto amministrativo querelati meritando per contro tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata giusta l' art. 36a OG in relazione con l' art. 135 OG ,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 novembre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

p. La Cancelliera :