Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security for Costs in Old Age and Survivors' Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning an administrative appeal filed against a judgment from the Cantonal Insurance Court regarding old-age and survivor insurance contributions. The appellant had been ordered to provide a monetary advance for presumed judicial costs, which they failed to pay within the stipulated timeframe. Subsequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the required advance, despite the appellant's request for free legal assistance. This situation unfolded within the context of legal changes that affected the procedural rules applicable to the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 134 OG, Art. 34 cpv. 1 lett. a OG; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security for Costs in Old Age and Survivors' Insurance Case: The appellant had been ordered to provide a monetary advance for presumed judicial costs, which they failed to pay within the stipulated timeframe. Subsequently, the court deemed the appeal inadmissible due to the non-payment of the required advance, despite the appellant's request for free legal assistance. This situation unfolded within the context of legal changes that affected the procedural rules applicable to the case.
Schlagwörter
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KI-generiertMentioned in the reasoning to establish that the procedure remained governed by the OG, but not explicitly cited in the dispositive orders 1-3.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
H 146/06 {T 7}
Sentenza del 27 aprile 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
in data 24 agosto 2006 S.________ ha presentato ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio 25 luglio 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla Cassa cantonale di compensazione in materia di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell' art. 52 LAVS ,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag 395),
non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario),
con ordinanza presidenziale del 25 agosto 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 4000.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
entro il termine fissato, l'insorgente ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,
ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 1° febbraio 2007 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando un nuovo termine di 14 giorni decorrente dal giorno dell'intimazione del provvedimento per procedere al pagamento dell'anticipo spese così come stabilito nell'ordinanza presidenziale del 25 agosto 2006,
il decreto è stato notificato all'insorgente il 21 marzo 2007,
nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali ( art. 34 cpv. 1 lett. a OG ) - giovedì 19 aprile 2007, l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG , dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 25 agosto 2006 e confermata dal decreto 1° febbraio 2007,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a D.________, ad T.________, ad V.________ e alla A.________ SA.
Lucerna, 27 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: