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H 102/03 KI-generiert

The case involves three individuals who filed an administrative appeal against a decision by the Cantonal Insurance Tribunal

Geschäftsnummer H 102/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three individuals who filed an administrative appeal against a decision by the Cantonal Insurance Tribunal. This decision required them to collectively pay a specified amount as compensation to the Cantonal Compensation Fund, following a legal provision. Subsequent to the appeal, the court mandated them to deposit advance costs as a precondition for the procedure, which they challenged by applying for legal aid to waive the advance payment. However, their application was denied, and they failed to pay the required amounts by the stipulated deadline, leading the court to declare their appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 52 LAVS, Art. 134 OG, Art. 34 cpv. 1 lett. b OG; The case involves three individuals who filed an administrative appeal against a decision by the Cantonal Insurance Tribunal: La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Schlagwörter

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Versicherungsentschädigung Kostenvorschuss Sicherheitsleistung Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Verwaltungskosten Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 52 LAVS
151'610.85 (con riferimento a C.________ e R.________) in favore della Cassa a titolo di risarcimento danni giusta l' art. 52 LAVS ,
Art. 134 OG
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario),
Art. 34 cpv. 1 lett. b OG
nel termine stabilito, scaduto - in virtù della sospensione di cui all' art. 34 cpv. 1 lett. b OG - il 16 agosto 2004, gli interessati non hanno versato gli importi richiesti,
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 0}

H 102/03

Sentenza del 17 settembre 2004

IIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere

Parti

1. C.________,

2. P.________,

3. R.________,

ricorrenti, tutti rappresentati dall'avv. Marco Cereda,

Piazza Simen 6, 6501 Bellinzona,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino,

Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 4 febbraio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:

in data 18 marzo 2003 P.________, C.________ e R.________, tutti patrocinati dall'avv. Marco Cereda, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio 4 febbraio 2003 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, in parziale accoglimento della petizione 18 gennaio 2002 della Cassa cantonale di compensazione, li condannava - con vincolo di solidarietà limitatamente all'importo di fr. 151'610.85 - al pagamento di fr. 209'329.95 (con riferimento a P.________), rispettivamente di fr. 151'610.85 (con riferimento a C.________ e R.________) in favore della Cassa a titolo di risarcimento danni giusta l' art. 52 LAVS ,

non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario),

per ordinanze presidenziali del 14 aprile 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato agli insorgenti un termine di 14 giorni per prestare un anticipo - stabilito in fr. 6'000.- ciascuno per C.________ e R.________, nonché in fr. 7'000.- per P.________ - quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile,

entro il termine fissato, i ricorrenti hanno formulato, tramite il loro patrocinatore, una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, intesa ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,

ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 7 giugno 2004 questa Corte ha respinto le domande di assistenza giudiziaria assegnando un nuovo termine di 14 giorni decorrente dal giorno dell'intimazione del provvedimento per procedere al pagamento dell'anticipo spese così come stabilito nelle ordinanze presidenziali del 14 aprile 2003,

il decreto è stato notificato il 1° luglio 2004,

nel termine stabilito, scaduto - in virtù della sospensione di cui all' art. 34 cpv. 1 lett. b OG - il 16 agosto 2004, gli interessati non hanno versato gli importi richiesti,

richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG , dando attuazione alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 14 aprile 2003 e confermata nel decreto 7 giugno 2004,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 settembre 2004

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: