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C 89/00 KI-generiert

Unemployment Benefits Suspension and Restitution for Failure to Report Earnings

Geschäftsnummer C 89/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had their unemployment benefits suspended for five days due to failing to report an intermediate earnings amounting to 1,080 Swiss francs received in June 1999, which was alleged to have led to an overpayment of benefits. The individual appealed the administrative decision, arguing that the omission was unintentional due to a light depression related to unemployment. The initial court rejected this appeal, stating that the individual's justifications were too general and unproven, and upheld the decision for the restitution of 801.60 francs that had been paid in error. The individual subsequently lodged a further appeal, claiming that the penalty was disproportionate, but this was also dismissed, maintaining the original ruling regarding the suspension of benefits and the requirement to repay the overpaid amounts.

Legislator-Regeste

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Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, Art. 30 cpv. 1 lett. f LADI, Art. 96 LADI, Art. 45 cpv. 2 OADI, Art. 95 cpv. 1 LADI, Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefits Suspension and Restitution for Failure to Report Earnings: The individual appealed the administrative decision, arguing that the omission was unintentional due to a light depression related to unemployment. The initial court rejected this appeal, stating that the individual's justifications were too general and unproven, and upheld the decision for the restitution of 801.60 francs that had been paid in error. The individual subsequently lodged a further appeal, claiming that the penalty was disproportionate, but this was also dismissed, maintaining the original ruling regarding the suspension of benefits and the requirement to repay the overpaid amounts.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Rückforderung von Leistungen Arbeitslosigkeit Zwischenverdienst statutarische Leistung Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI
This article describes the condition for suspension of unemployment benefits (providing inaccurate or incomplete information or otherwise violating the duty to inform or report) which was confirmed as violated.
Art. 30 cpv. 1 lett. f LADI
This article describes the condition for suspension of unemployment benefits (having unduly obtained unemployment benefits) which was confirmed as met.
Art. 96 LADI
This article governs the duty to inform, which the appellant was found to have violated.
Art. 45 cpv. 2 OADI
This article specifies the range (1 to 15 days) for suspension in case of slight fault, setting the basis for the sanction applied.
Art. 95 cpv. 1 LADI
This article obliges the fund to demand reimbursement of unduly received benefits, justifying the restitution order.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive provided (which states 'Non si percepiscono spese giudiziarie'), I must check the context. Since the operative part refers to dismissing the appeal (I), the rule for costs/legal aid is usually the relevant LTF article. However, adhering strictly to the rule to only include articles *explicitly cited* in the dispositive orders (I, II, III): Order II, 'Non si percepiscono spese giudiziarie,' does not cite any provision. Therefore, based purely on citation in the operative part (I, II, III), no LTF cost article is explicitly cited.
Art. 30 cpv. 3 seconda frase LADI
This article determines the duration of the suspension based on the severity of the fault, which underpins the legality of the administrative sanction.

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 123 V 151
Va inoltre rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento, senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione ( DTF 123 V 151 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive provided (which states 'Non si percepiscono spese giudiziarie'), I must check the context. Since the operative part refers to dismissing the appeal (I), the rule for costs/legal aid is usually the relevant LTF article. However, adhering strictly to the rule to only include articles *explicitly cited* in the dispositive orders (I, II, III): Order II, 'Non si percepiscono spese giudiziarie,' does not cite any provision. Therefore, based purely on citation in the operative part (I, II, III), no LTF cost article is explicitly cited.

Art. 30 cpv. 1 lett. f LADI

This article describes the condition for suspension of unemployment benefits (having unduly obtained unemployment benefits) which was confirmed as met.

Art. 30 cpv. 1 lett. e LADI

This article describes the condition for suspension of unemployment benefits (providing inaccurate or incomplete information or otherwise violating the duty to inform or report) which was confirmed as violated.

Art. 30 cpv. 3 seconda frase LADI

This article determines the duration of the suspension based on the severity of the fault, which underpins the legality of the administrative sanction.

Art. 95 cpv. 1 LADI

This article obliges the fund to demand reimbursement of unduly received benefits, justifying the restitution order.

Art. 96 LADI

This article governs the duty to inform, which the appellant was found to have violated.

Art. 45 cpv. 2 OADI

This article specifies the range (1 to 15 days) for suspension in case of slight fault, setting the basis for the sanction applied.

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Volltext

[AZA 0]

C 89/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 20 ottobre 2000

nella causa

B.________, ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione FLMO, Via S. Gottardo 51, Massagno, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Con decisione amministrativa 8 settembre 1999, intimata il 17 settembre seguente, la Cassa disoccupazione FLMO di Lugano ha sospeso il diritto di B.________, nato nel 1966, alle indennità di disoccupazione per cinque giorni, addebitando all'assicurato di non aver segnalato, in un formulario riguardante le indicazioni della persona assicurata, il conseguimento di un guadagno intermedio di fr. 1080.-, percepito nel giugno 1999, e di aver quindi violato le prescrizioni sull'obbligo di informare l'autorità competente. Questo fatto aveva causato il versamento indebito di indennità di disoccupazione. Mediante un'ulteriore decisione di medesima data, la Cassa ha chiesto all'interessato la restituzione di un importo di fr. 801. 60, pari alle prestazioni assicurative ricevute indebitamente.

Ha precisato che la somma era stata compensata con il versamento delle indennità per il mese di luglio 1999.

B.- Contro detti provvedimenti B.________ è insorto con un unico ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Faceva valere di aver omesso involontariamente, per dimenticanza dovuta ad una leggera depressione che lo affliggeva a causa della disoccupazione, di dichiarare il guadagno intermedio conseguito durante sei giorni lavorativi nel mese di giugno 1999, occupazione che peraltro gli era stata proposta dallo stesso Ufficio regionale di collocamento. Chiedeva una riduzione parziale della sanzione amministrativa.

Per giudizio 25 gennaio 2000 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame. Congiunte le due cause, il giudice di prime cure ha considerato non poter essere ritenute le argomentazioni addotte dal ricorrente, del tutto generiche e nemmeno comprovate. La durata della sospensione del diritto alle indennità doveva pertanto essere confermata. L'autorità di ricorso ha altresì confermato la decisione di restituzione, ritenuto che erano date le premesse per una revisione processuale del provvedimento di erogazione delle indennità.

C.- Contro il suindicato giudizio B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Ribadisce le conclusioni dell'istanza cantonale e adduce, ritenuta la sanzione sproporzionata, che se anche ha omesso di rispettare le regole fissate dalla legge, non vi era certamente intenzione da parte sua, tantomeno che il lavoro in oggetto era stato proposto e organizzato dal competente Ufficio.

La Cassa opponente propone la disattenzione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia non si è pronunciato sul ricorso.

Diritto :

1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha compiutamente esposto che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI), ottenendo indebitamente l'indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. f LADI). Tale obbligo è disciplinato dall' art. 96 LADI , ed il giudice di prime cure ha rammentato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. La durata della sospensione del diritto è determinata in base alla gravità della colpa (art. 30 cpv. 3 seconda frase LADI) e ammonta, secondo l' art. 45 cpv. 2 OADI , da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve (lett. a). Pure esattamente la Corte cantonale ha ricordato, accennando alla giurisprudenza applicabile in concreto, che ai sensi dell' art. 95 cpv. 1 LADI la cassa è tenuta ad esigere la restituzione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto. Ne deriva che al giudizio impugnato può essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Il giudizio di primo grado deve essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti principi. Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la sanzione pronunciata nei suoi confronti quindi sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. È quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione.

b) Anche la commisurazione della sanzione non appare criticabile. Basti pensare, come esattamente rilevato dal primo giudice, che il legislatore ha inasprito le sanzioni con la modifica legislativa entrata in vigore all'inizio del 1996, segnatamente che la durata massima della sospensione in caso di colpa lieve è stata aumentata da 10 a 15 giorni. Va inoltre rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento, senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione ( DTF 123 V 151 consid. 2).

c) La Corte cantonale, ammessi i presupposti per una revisione processuale e dopo aver esaminato la correttezza dell'importo richiesto, ha pure confermato la decisione di restituzione dell'8 settembre 1999. Essa si è pronunciata in tal senso a ragione, in quanto non sussistono motivi convincenti per i quali l'amministrazione non avrebbe dovuto esigere la restituzione dell'importo di fr. 801. 60, già compensato con le indennità versate all'assicurato nel mese di luglio 1999. Né tantomeno il ricorrente si prevale di argomentazioni pertinenti a questo riguardo, suscettibili di rimettere in forse la contestata pronunzia.

d) Discende da quanto precede che il giudizio querelato merita conferma.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.

Lucerna, 20 ottobre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :