Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 147/00 KI-generiert

Unemployment Benefit Entitlement Period Commencement Date Dispute

Geschäftsnummer C 147/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the initial period for collecting unemployment benefits set by a unemployment fund after a former employee's job termination. The employee challenged the timeframe established by the fund, arguing that it should be extended due to subsequent recognition of salary claims against her former employer. A lower court supported her claim and revised the benefit collection period. However, the state economic authority appealed to a higher court, contesting the lower court's ruling and asserting that the initial timeframe should remain unchanged. The central legal question is whether the start of the collection period can be altered in light of later satisfied salary claims.

Legislator-Regeste

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Art. 9 LADI, Art. 8 LADI, Art. 11 cpv. 3 LADI, Art. 29 cpv. 1 LADI, Art. 8 cpv. 1 lett. a-g LADI, Art. 29 LADI; Unemployment Benefit Entitlement Period Commencement Date Dispute: The employee challenged the timeframe established by the fund, arguing that it should be extended due to subsequent recognition of salary claims against her former employer. A lower court supported her claim and revised the benefit collection period. However, the state economic authority appealed to a higher court, contesting the lower court's ruling and asserting that the initial timeframe should remain unchanged. The central legal question is whether the start of the collection period can be altered in light of later satisfied salary claims.

Schlagwörter

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Arbeitslosenentschädigung Anspruch auf Versicherungsleistungen Stellenantritt Beitragsforderung Befriedigung der Forderung bestrittene Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 127 V 477
1 LADI ( DTF 127 V 477 consid.
DTF 126 V 374
pure DTF 126 V 374 consid.
DTF 126 V 375
3b e riferimenti), bensì è da considerare quale periodo contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione ( DTF 126 V 375 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The provision applied in the dispositive regarding not collecting judicial costs because the appeal was granted.

Art. 93 LTF

The procedural provision cited in the dispositive to grant the administrative appeal (implicitly, as this article is the general ground for overturning a lower court decision when the appeal is successful).

Art. 11 cpv. 3 LADI

The provision defining what constitutes a job loss that is not taken into account (i.e., when the unemployed person is entitled to salary or compensation).

Art. 29 cpv. 1 LADI

The provision under which benefits were initially paid due to justified doubts regarding claims against the former employer, a key fact in the reasoning.

Art. 29 cpv. 1 LADI

Used to establish that the initial payment of unemployment benefits was made under this legal basis due to justified doubts.

Art. 8 cpv. 1 LADI

The provision establishes the general requirements for the right to unemployment benefit, which were central to determining the start of the time frame.

Art. 8 cpv. 1 LADI

Used as the definitive legal basis to confirm that all requirements for the right to the benefit were met on the initially set date for the start of the framework period.

Art. 9 cpv. 1 LADI

The provision defining the two-year time frame for the collection of benefits, which was the subject of the dispute.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

C 147/00

Sentenza dell'8 ottobre 2002

IIIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere

Parti

Segretariato di Stato dell'economia, Divisione del mercato del lavoro e dell'assicurazione contro la disoccupazione, Bundesgasse 8, 3003 Berna, ricorrente,

contro

D.________, opponente

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 marzo 2000)

Fatti:

A. Mediante decisione 29 ottobre 1999, la Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia e Industria (SEI) di L.________ ha fissato dal 17 agosto 1998 - ossia dalla data di iscrizione presso l'Ufficio regionale di collocamento - al 16 agosto 2000 il termine quadro per la riscossione delle prestazioni da parte di D.________, nata nel 1967, alla quale la società P.________ SA di G.________ aveva significato la disdetta, interrompendo il rapporto di lavoro in data 23 luglio 1998.

B. Aggravandosi del mancato differimento al 1° settembre 1998 dell'inizio del termine quadro dopo che, a termine di un'azione giudiziaria, l'ex datore di lavoro aveva riconosciuto e saldato una pretesa salariale relativa al periodo dal 17 al 31 agosto 1998 e la Cassa si era fatta restituire, in via di compensazione, le prestazioni anticipate, D.________ ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia 22 marzo 2000, ha accolto il gravame e riformato la decisione querelata, riconoscendo all'assicurata un nuovo termine quadro, dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000.

C. Il Segretariato di Stato dell'economia interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione amministrativa. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Chiamata a determinarsi sul gravame, D.________ postula la reiezione dello stesso, mentre la Cassa disoccupazione SEI si associa a quanto espresso dal Segretariato ricorrente.

Diritto:

1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato sia suscettibile di differimento - come ritengono i primi giudici - nel caso in cui incerte pretese salariali o risarcitorie nei confronti del precedente datore di lavoro vengano in seguito - per un periodo per il quale l'interessato ha percepito indennità di disoccupazione - soddisfatte oppure se il termine inizialmente stabilito debba fare stato anche in siffatta evenienza, come postula il Segretariato ricorrente.

2. Giusta l' art. 9 LADI , per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti (cpv. 1). Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione (cpv. 2).

A norma dell' art. 8 LADI , che ne disciplina i presupposti, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l'altro, ha subito una perdita di lavoro computabile (cpv. 1 lett. c). Per l' art. 11 cpv. 3 LADI , non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Tuttavia, secondo l' art. 29 cpv. 1 LADI la cassa versa, tra l'altro, le indennità di disoccupazione se ha dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, rispetto al suo ultimo datore di lavoro, riguardanti il salario o il risarcimento nel senso dell'art. 11 cpv. 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese.

3. Nel caso di specie è pacifico che le indennità di disoccupazione corrisposte per il periodo dal 17 al 31 agosto 1998 sono state erogate in virtù dell' art. 29 cpv. 1 LADI , in quanto al momento in cui l'assicurata si era iscritta alla disoccupazione erano litigiose e legittimamente dubbie la qualificazione del contratto (a tempo determinato o indeterminato) e in particolare il termine di disdetta, che D.________, sempre con l'ausilio del SEI, contestava e voleva fare spirare il 31 agosto 1998. Altresì incontestato è il fatto che tali pretese sono sostanzialmente, in sede di transazione, state riconosciute dall'ex datore di lavoro e hanno indotto la cassa di disoccupazione a farsi restituire, tramite compensazione, le prestazioni corrisposte per quel periodo.

4. Recentemente, il Tribunale federale delle assicurazioni, rammentando che con l'inizio del termine quadro per la riscossione di prestazioni devono essere adempiuti tutti i presupposti menzionati all'art. 8 cpv. 1 lett. a-g LADI, ha avuto modo di precisare che il requisito della perdita di lavoro computabile risulta soddisfatto per legge - in virtù di una presunzione assoluta - se si realizzano le condizioni di cui all' art. 29 cpv. 1 LADI ( DTF 127 V 477 consid. 2b/bb, 126 V 373 consid. 3b e riferimento). Questa Corte ha inoltre affermato che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni definisce una volta per tutte il periodo di tempo determinante e l'entità delle prestazioni ( DTF 127 V 477 consid. 2a, 126 V 373 seg. 3b e riferimenti), eccezion fatta per i casi in cui il riconoscimento e la corresponsione di indennità di disoccupazione, per inadempimento di uno o più presupposti del diritto, si dimostrassero successivamente frutto di errore e giustificassero un riesame o una revisione processuale ( DTF 127 V 477 consid. 2b/aa, 126 V 374 consid. 3b, 122 V 21 consid. 3a e 368 seg. consid. 3 e riferimento). Essa ha infine rilevato che, nell'ambito applicativo dell' art. 29 LADI , ove l'indennità di disoccupazione sia stata accordata e sia stata effettivamente riscossa dall'assicurato, l'adempimento successivo di pretese salariali o risarcitorie ai sensi del disposto legale non costituisce, secondo la concezione della legge, un motivo di revisione processuale suscettibile di definire (l'inizio di) un nuovo termine quadro (cfr. DTF 127 V 477 consid. 2b/bb, con la quale è stata confermata la validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4; cfr. pure DTF 126 V 374 consid. 3b e riferimenti), bensì è da considerare quale periodo contributivo ai fini di un eventuale ulteriore termine quadro di riscossione ( DTF 126 V 375 consid. 3c/aa).

5. Per quanto precede, si deve concludere che a giusta ragione la cassa disoccupazione ha fissato al 17 agosto 1998 - ossia alla data di adempimento, per la prima volta, di tutti i presupposti per fare valere il diritto di cui all' art. 8 cpv. 1 LADI - l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

In tali condizioni, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia cantonale deve essere annullata.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio cantonale del 22 marzo 2000 essendo annullato.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e alla Cassa disoccupazione SEI di Lugano.

Lucerna, 8 ottobre 2002

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: