Appellant Withdraws Appeal Over Jobless Benefit Repayment After Security Deposit Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an administrative appeal filed by an individual against a decision made by a cantonal employment office, which had rejected the individual's request to waive the obligation to repay a sum of money received from an unemployment fund. This was contested following a judgment from the Cantonal Insurance Court. The Federal Tribunal mandated a financial guarantee for the appeal, after which the individual withdrew their application, leading to the case being removed from the court's docket. Subsequently, no judicial costs were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal Over Jobless Benefit Repayment After Security Deposit Order: This was contested following a judgment from the Cantonal Insurance Court. The Federal Tribunal mandated a financial guarantee for the appeal, after which the individual withdrew their application, leading to the case being removed from the court's docket. Subsequently, no judicial costs were imposed.
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KI-generiertAlthough the decision is from the former Federal Insurance Court (TFAS), the principle of not charging judicial costs when a case is withdrawn is reflected here, corresponding to the general rule for costs in the LTF.
Volltext
[AZA 0]
C 115/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Grisanti, cancelliere
Decisione del 30 aprile 2001
nella causa
M.________, ricorrente,
contro
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente,
e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 15 aprile 2000 interposto da M.________ avverso il giudizio 3 marzo 2000 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino concernente una decisione del 3 novembre 1999 dell'Ufficio cantonale del lavoro che respingeva una domanda del ricorrente volta ad ottenere il condono dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 10'682. 10 versatogli dalla Cassa di disoccupazione OCST, Regione Tre Valli,
ritenuto che mediante ordinanza del 9 maggio 2000 il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessato un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 1'100.-- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile;
considerato che, con atto 24 maggio 2000, l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso,
ricordato che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite,
osservato come lo scritto del 25 maggio 2000 in tema di assistenza giudiziaria, indirizzato dalla cancelleria del Tribunale a M.________ senza che quest'ultimo avesse chiesto di poter fruire di tale beneficio, e la documentazione trasmessa dall'interessato il 13 giugno seguente non assumano alcuna rilevanza,
il Tribunale federale delle assicurazioni
decide :
I.La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro
del ricorso di diritto amministrativo.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 30 aprile 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: