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BGE 98 IV 138 KI-generiert

Federal Court Upholds Ban for Hunting Protected Birds in Prohibited Zone

Geschäftsnummer BGE 98 IV 138
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Upholds Ban for Hunting Protected Birds in Prohibited Zone A person was fined and banned from hunting for three years for allegedly hunting protected birds in a prohibited zone and from a motor vehicle. He challenged the ruling, arguing that his actions constituted only an attempted offense, which should warrant a milder penalty. The Federal Court rejected the appeal, emphasizing that under Article 39 of the Federal Law on Hunting and Bird Protection, the term "hunting" encompasses any conduct suitable for killing or capturing game, and establishing that the mere intent to kill or capture is sufficient to constitute the offense, regardless of whether the target was reached, thus deeming his argument of "attempted offense" irrelevant.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 39 des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz. Unter den Begriff des Jagens fällt jedes Verhalten, das geeignet ist, das Wild zu erlegen oder einzufangen. Nicht erforderlich ist das Erreichen des Wildes; schon wer auf dem Anstand ist, jagt.

Schlagwörter

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Jagdgesetzgebung Schutzzone Gefährdungsdelikt Widerhandlung gegen das Waffengesetz Fahrverbot als Massnahme Wiederherstellung der Natur

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 num
Art. 4 num
2 della citata legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962, nonché l'art. 4 num.
Art. 39 cpv. 3 LCPC
Giusta l'art. 39 cpv. 3 LCPC, chiunque illecitamente caccia, uccide, cattura o tiene catturati uccelli protetti è punito con la multa da 50 a 400 franchi.
Art. 66 al. 1 LTF
The appellant is ordered to pay the costs of the federal proceedings.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to pay the costs of the federal proceedings.

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Volltext

Urteilskopf

98 IV 138

25. Sentenza del 17 marzo 1972 nella causa Cornolti contro Tribunale amministrativo del cantone Ticino.

Regeste

Art. 39 des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz.

Unter den Begriff des Jagens fällt jedes Verhalten, das geeignet ist, das Wild zu erlegen oder einzufangen. Nicht erforderlich ist das Erreichen des Wildes; schon wer auf dem Anstand ist, jagt.

Sachverhalt ab Seite 139

BGE 98 IV 138 S. 139

A.- Il 6 dicembre 1970, verso le ore 16.00, un guardiacaccia volontario ha steso contro Giuseppe Cornolti un rapporto di contravvenzione. Lo accusava di avere, in territorio di Gudo, dato la caccia ad uccelli protetti, in una zona di divieto e da un veicolo a trazione meccanica.

Mediante decisione del 29 luglio 1971, il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino, fondandosi sul citato rapporto, ha inflitto a Cornolti una multa di fr. 250.-- oltre che la privazione del diritto di cacciare per tre anni.

B.- Il Tribunale amministrativo del cantone Ticino, con sentenza del 3 novembre 1971, ha respinto il ricorso interposto da Cornolti contro la decisione dipartimentale. Esso ha rilevato che questi ha compiuto una indiscutibile azione di caccia, ad uccelli protetti e in una zona di divieto. In tali circostanze, la sua condanna sarebbe del tutto legittima e anzi, per quel che concerne la multa, persino troppo mite.

C.- Giuseppe Cornolti impugna la sentenza cantonale mediante un tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale. Osserva di avere compiuto solo un tentativo di reato e rimprovera all'autorità di avergli inflitto una sanzione gravissima, non proporzionata alla modesta entità dell'infrazione.

D.- Il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino propone la reiezione del ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. ...

2. Il ricorrente ammette di aver voluto dar la caccia ad uno stormo di cesene in una zona di divieto. È a ragione non contesta che la caccia a questa specie di uccelli è proibita. Escluse in un primo tempo esplicitamente dalla protezione (v. art. 2 num. 5 della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925, nel suo tenore originale), le cesene rientrano infatti ora nella categoria della selvaggina protetta (v. il nuovo testo dell'art. 2 della citata legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962, nonché l'art. 4 num. 5). Solo, egli adduce di essersi limitato a un tentativo, in seguito al sopraggiungere d'un guardiacaccia, e chiede quindi una condanna più mite.

Giusta l'art. 39 cpv. 3 LCPC, chiunque illecitamente caccia, uccide, cattura o tiene catturati uccelli protetti è punito con la multa da 50 a 400 franchi. Secondo giurisprudenza e dottrina,

BGE 98 IV 138 S. 140

nella nozione di cacciare rientra qualsiasi azione o comportamento atto ad uccidere o a catturare la selvaggina (RU 74 IV 212/213; WAECKERLING, Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108). Non è necessario aver raggiunto il bersaglio. Già chi sta in agguato caccia, e l'intenzione di uccidere o di catturare basta a configurare l'infrazione. Ne consegue che a torto il ricorrente chiede una riduzione della pena per essersi limitato a un "tentativo".

Il ricorso dev'essere quindi respinto, in quanto ricevibile.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto, in quanto ricevibile.