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BGE 98 IA 20 KI-generiert

Art. 4 BV. Rechtsgleiche Behandlung. Die Bestrafung eines Jägers wegen einer Widerhandlung gegen das eidg. Jagd- und Vogelschutzgesetz, welche die kantonale Behörde oft aus Nachlässigkeit nicht verfolgt, stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar.

Geschäftsnummer BGE 98 IA 20
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Hunter Penalized for Illegal Bird Hunting Despite Claims of Unequal Treatment A hunter was fined and had his hunting license revoked for three years for illegally hunting protected birds (fieldfares) in a prohibited zone from a motorized vehicle, participating in the act despite his companion firing the weapon. The hunter claimed a violation of the principle of equal treatment (Art. 4 BV) because the cantonal authorities allegedly often failed to prosecute similar offenses, particularly in the same area. The Federal Supreme Court rejected the public law appeal, reasoning that the negligence of a cantonal enforcement body in the past does not nullify a federal law, nor does it establish a continuous right to impunity for illegal acts; thus, punishing a proven contravention is not arbitrary, even if other offenders were previously overlooked.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV. Rechtsgleiche Behandlung. Die Bestrafung eines Jägers wegen einer Widerhandlung gegen das eidg. Jagd- und Vogelschutzgesetz, welche die kantonale Behörde oft aus Nachlässigkeit nicht verfolgt, stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar.

Schlagwörter

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Widerhandlung gegen das Waffengesetz Vollstreckung Jagdregal Straflosigkeit rechtsungleiche Behandlung Schutzzone

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

98 Ia 20

4. Sentenza del 3 febbraio 1972 nella causa X. contro Tribunale amministrativo del cantone Ticino.

Regeste

Art. 4 BV. Rechtsgleiche Behandlung.

Die Bestrafung eines Jägers wegen einer Widerhandlung gegen das eidg. Jagd- und Vogelschutzgesetz, welche die kantonale Behörde oft aus Nachlässigkeit nicht verfolgt, stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar.

Sachverhalt ab Seite 20

BGE 98 Ia 20 S. 20

A.- Il 6 dicembre 1970, verso le ore 16.00, un guardiacaccia volontario ha steso contro X. un rapporto di contravvenzione. Lo accusava di avere, in territorio di Gudo e in correità con Y., dato la caccia ad uccelli protetti, in una zona di divieto e da un veicolo a trazione meccanica.

Mediante decisione del 29 luglio 1971, il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino, fondandosi sul citato rapporto, ha inflitto a X. una multa di fr. 250.-- oltre che la privazione del diritto di cacciare per tre anni.

B.- Il Tribunale amministrativo del cantone Ticino, con sentenza del 3 novembre 1971, ha respinto il ricorso interposto da X. contro la decisione dipartimentale. Esso ha rilevato che questi, giunto con il veicolo nella zona in esame, lo fermò, per dar modo al compagno di viaggio e di caccia Y. di avvicinarsi,

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con il fucile in spalla, ad uno stormo di cesene. L'interessato avrebbe quindi partecipato all'azione illecita di Y., e si sarebbe di conseguenza reso colpevole delle infrazioni rimproverategli. In tali circostanze, la sua condanna sarebbe del tutto legittima e anzi, per quel che concerne la multa, persino troppo mite.

C.- X. impugna la sentenza cantonale mediante un tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Rileva, in particolare, che nel piano di Magadino, per ammissione stessa dell'agente estensore del rapporto di contravvenzione, la caccia agli uccelli di passo viene da anni esercitata liberamente. Insorgere solo contro il ricorrente costituirebbe quindi, in tali circostanze, una misura contraria al precetto dell'eguaglianza di trattamento. X. chiede, concludendo, l'annullamento dell'impugnato giudizio.

D.- Il Tribunale amministrativo e il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino propongono di respingere il ricorso.

E.- Mediante decreto presidenziale del 5 gennaio 1972 è stato attribuito effetto sospensivo al gravame.

Erwägungen

Considerando in diritto:

Il ricorrente ravvisa una violazione dell'art. 4 CF unicamente nel fatto che l'autorità lo punisce per un'azione che centinaia di altri cacciatori avrebbero sinora potuto compiere liberamente. A ragione, tuttavia, egli non contesta che la caccia alle cesene è proibita. Escluse in un primo tempo esplicitamente dalla protezione (v. art. 2 num. 5 della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925, nel suo tenore originale), le cesene rientrano infatti ora nella categoria della selvaggina protetta (v. il nuovo testo dell'art. 2 della citata legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962).

E'possibile che l'autorità ticinese non sia sinora intervenuta con il dovuto rigore per far rispettare la legge. Tale circostanza non è però, in concreto, influente, perché la negligenza di un organo cantonale di polizia non è evidentemente tale da far cadere in desuetudine una legge federale. Comunque, il ricorrente non prova validamente che altre persone, sorprese a cacciare uccelli protetti, siano state lasciate impunite; quand'anche fosse vera, questa circostanza non potrebbe però, in ogni caso, condurre ora e nel futuro, ad un'applicazione erronea delle norme legali. Arbitrario non è condannare il ricorrente contravventore,

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ma, semmai, aver lasciato impunito chi prima di lui ha trasgredito alla legge. È in tale contesto v'é da attendersi che con l'impugnata sentenza venga instaurata una prassi conseguente nell'applicazione della legge.

La sentenza litigiosa non è quindi, in tali circostanze, arbitraria. Lo è ancor meno se si considera che X. ha dato la caccia ad uccelli protetti in una zona proibita, ove si era recato con l'automobile.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.