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BGE 97 III 128 KI-generiert

Nachlassverfahren einer Bank

Geschäftsnummer BGE 97 III 128
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Bank Composition Proceedings: Jurisdiction Over Fiduciary Account Asset Ownership A bank under composition proceedings sought to overturn the receiver's order prohibiting the release of funds from fiduciary accounts, arguing that the deposits were held under a mandate agreement and thus belonged to the principals under Article 401 CO, or analogously if a fiduciary relationship existed. The Swiss Federal Tribunal upheld the lower court's decision, affirming that the matter of determining which assets belong to the bank's estate and which can be claimed by third parties is a question of civil law reserved for the ordinary civil courts, not the supervisory or appeal authorities in enforcement or composition proceedings, unless the receiver's decision is manifestly untenable, which was not the case here.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Nachlassverfahren einer Bank. 1. Die Bank ist legitimiert, vor der Beschwerdeinstanz eine Verfügung des Sachwalters anzufechten, durch die sie angewiesen wird, die Treuhandkonten nicht freizugeben (Erw. 1). 2. Entsprechend der für den Konkurs geltenden Regelung ist es Sache des Zivilrichters, darüber zu befinden, welche Vermögensstücke zur Vermögensmasse der Bank gehören und welche von Dritten herausverlangt werden können (Erw. 2).

Schlagwörter

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Bankenrecht Fiduziar Nachlassmasse Fondsvermögen Aufsichtszuständigkeit Bankeinlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Urteilskopf

97 III 128

29. Sentenza del 27 ottobre 1971 nella causa Banca Vallugano.

Regeste

Nachlassverfahren einer Bank.

1. Die Bank ist legitimiert, vor der Beschwerdeinstanz eine Verfügung des Sachwalters anzufechten, durch die sie angewiesen wird, die Treuhandkonten nicht freizugeben (Erw. 1).

2. Entsprechend der für den Konkurs geltenden Regelung ist es Sache des Zivilrichters, darüber zu befinden, welche Vermögensstücke zur Vermögensmasse der Bank gehören und welche von Dritten herausverlangt werden können (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 128

BGE 97 III 128 S. 128

A.- Mediante decreto del 24 maggio 1971 la Camera civile del Tribunale di appello del cantone Ticino ha concesso alla Banca Vallugano SA una moratoria concordataria della durata di sei mesi e nominato quale commissario del concordato la Neutra Fiduciaria SA Quest'ultima, mediante lettera del 13 luglio 1971, avvertì il Consiglio di amministrazione della banca di non essere disposta ad escludere dal concordato i conti fiduciari esistenti presso l'istituto: e ciò, in considerazione dell'incertezza giuridica connessa a quel genere di conti.

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La Camera civile del Tribunale di appello, statuendo quale autorità cantonale unica, ha respinto, con sentenza del 21 settembre 1971, un reclamo interposto dalla Banca Vallugano SA contro la citata decisione del commissario. Essa ha rilevato che l'esame della titolarità di un credito spetta al giudice civile ed ha aggiunto che, comunque, nella fattispecie, la decisione del commissario poggia su motivi seri.

B.- La Banca Vallugano SA impugna la sentenza cantonale con un tempestivo ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale. Chiede la riforma del giudizio nel senso che i depositi fiduciari effettuati tramite suo siano liberati alla loro scadenza nelle mani dei rispettivi fiducianti.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Con la decisione del 13 luglio 1971 il commissario del concordato aveva dato ordine alla Banca Vallugano SA di non liberare i conti fiduciari litigiosi. Destinataria di quella misura, che la colpiva nei suoi interessi, la Banca aveva senza dubbio veste per impugnare la decisione commissariale davanti all'istanza di ricorso (art. 53 Regolamento d'esecuzione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, del 30 agosto 1961; RU 82 III 134/135; JAEGER, Commentario, N. 1 all'art. 298 LEF). La sentenza della Camera civile, che ha ammesso tale legittimazione, è quindi ineccepibile su questo punto.

Al presente gravame sono applicabili le norme generali stabilite per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, con la precisazione che le decisioni dell'autorità dei concordati possono essere impugnate anche per inadeguatezza (art. 53 cpv. 2 del citato regolamento).

2. A sostegno del gravame la ricorrente adduce in sostanza di non essere divenuta proprietaria a titolo fiduciario dei conti litigiosi: in realtà, ci si troverebbe in presenza di un normale contratto di mandato, in virtù del quale i crediti acquisiti dal mandatario nei confronti di terzi passano direttamente, giusta l'art. 401 cpv. 1 CO, al mandante. Ma anche nel caso in cui si volesse ammettere l'esistenza di un rapporto di fiducia, l'art. 401 CO dovrebbe secondo la ricorrente trovare applicazione analogetica, in quanto esso solo assicura la soluzione più adeguata e più equa.

L'esame di queste argomentazioni, e delle altre addotte per

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giustificare la liberazione dei valori litigiosi, presuppone tuttavia che questa Camera possa nella presente procedura decidere sulla natura giuridica e gli effetti del rapporto esistente tra la banca e i suoi clienti. Ciò non è però il caso.

Nel fallimento, spetta al giudice ordinario statuire sulle contestazioni dei terzi relative all'appartenenza alla massa di cose, crediti o diritti (JAEGER, op.cit., N. 1 in fine all'art. 197 LEF): sono infatti i tribunali ordinari a dover decidere in modo definitivo quali sono i beni che, come patrimonio del fallito, rientrano nella massa, e quali sono quelli che, al contrario, possono essere rivendicati dai terzi (JAEGER, op.cit., N. 4 lett. C all'art. 197 LEF). La stessa delimitazione dei compiti dell'autorità di vigilanza, rispettivamente del giudice ordinario, vale per la normale procedura concordataria disciplinata nella LEF: anche in tale materia alle autorità di vigilanza è sottratto infatti l'esame delle pretese attinenti al diritto civile (RU 82 III 136). In un caso di moratoria accordata ad una banca giusta l'art. 29 della LBCR, il Tribunale federale ha statuito nel medesimo senso (v. RU 91 III 109). Gli stessi principi debbono evidentemente essere applicati anche nella procedura di concordato bancario. Da una parte, infatti, non si vede per quali motivi si dovrebbe in un simile caso decidere diversamente; dall'altra, va rilevato che una vertenza la quale, come la presente, solleva delicate questioni giuridiche e rende eventualmente necessario un ulteriore chiarimento dei fatti, dev'essere, correttamente e secondo la sua natura, trattata e decisa nella procedura giudiziaria ordinaria. Gli stessi argomenti svolti dalla ricorrente nel presente gravame mostrano del resto chiaramente quanto complessa e delicata sia la situazione giuridica posta alla base della lite. Ora, la procedura di reclamo, rispettivamente di ricorso, non offre le necessarie garanzie per una soluzione adeguata e definitiva dei quesiti sollevati. Motivi pratici, in particolare motivi di economia processuale, debbono retrocedere di fronte alle suddette considerazioni. Non a torto, del resto, la precedente istanza osserva che una sua decisione sul merito della vertenza non impedirebbe alla ricorrente di adire nel contempo il giudice civile, con il conseguente rischio di giudizi contraddittori. L'intervento dell'autorità di vigilanza può essere tutt'al più giustificato qualora la decisione del commissario si riveli manifestamente insostenibile (RU 82 III

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136, 91 III 109): ma un simile caso non si avvera in concreto, giusta quanto correttamente osserva la Corte cantonale.

3. Per il presente giudizio non vengono prelevate spese (v. il decreto del Tribunale federale, del 26 luglio 1971, che modifica quello concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio, pubblicato in RU 1971, p. 1176).

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.