Expropriation Compensation for Water Right Exceeding Registered Power Capacity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertExpropriation Compensation for Water Right Exceeding Registered Power Capacity The case concerns the determination of the expropriation compensation for a water right, where the established legal right allowed for 24 HP of hydraulic power, but the expropriated party had been utilizing 30 HP since 1929 following the reconstruction of water intake and adduction facilities destroyed by a 1927 flood. These reconstruction works were executed by a public law corporation with state subsidies and direction, resulting in the peaceful, de facto utilization of a greater quantity of water and the related 30 HP power, though the public water cadastre had not been updated. The court reasoned that "full compensation," as required by Article 16 and 19 of the Expropriation Act, must include the practical benefits the expropriated party would have continued to enjoy absent the expropriation, and this includes the 30 HP power, which, under the specific circumstances, was not illegally utilized and resulted from state-directed and subsidized works, thus representing a factual advantage that must be considered in the indemnity calculation, despite exceeding the power formally registered in the cadastre.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Enteignungsentschädigung. Art. 16 und 19 EntG. Bei der Festsetzung der Entschädigung sind auch die mit dem entzogenen Recht zusammenhängenden tatsächlichen Vorteile zu berücksichtigen, in deren Genuss der Enteignete verblieben wäre, wenn es nicht zur Enteignung gekommen wäre.
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KI-generiertCited as the legal basis for the full compensation ('piena indennità') due to expropriation.
Cited as the basis for the full compensation, including prejudice suffered, which must account for factual advantages.
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Volltext
Urteilskopf
92 I 437
73. Estratto della sentenza 23 novembre 1966 nella causa Scapozza contro Officine idroelettriche di Blenio SA
Regeste
Enteignungsentschädigung. Art. 16 und 19 EntG.
Bei der Festsetzung der Entschädigung sind auch die mit dem entzogenen Recht zusammenhängenden tatsächlichen Vorteile zu berücksichtigen, in deren Genuss der Enteignete verblieben wäre, wenn es nicht zur Enteignung gekommen wäre.
Erwägungen ab Seite 437
BGE 92 I 437 S. 437
4. Secondo le disposizioni in vigore, e anche se si tien conto soltanto del quantitativo d'acqua effettivamente utilizzato e non di quello disponibile, l'esercizio del diritto d'acqua dell'espropriato permetterebbe di ottenere, mediante impianti moderni, una forza idraulica di 24 HP effettivi.
Una indennità calcolata sulla base d'una potenza di 24 HP non corrisponderebbe tuttavia ancora alla "piena indennità" cui l'espropriato ha diritto in virtù dell'art. 16 LEspr. e che, giusta l'art. 19 LEspr. comprende, in particolare, oltre all'intero valore venale del diritto espropriato anche l'ammontare di tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato come una conseguenza dell'espropriazione.
In seguito all'alluvione del 1927, gli impianti di presa e di adduzione, che ne rimasero distrutti, dovettero essere completamente rifatti. I lavori di ricostruzione furono eseguiti dal
BGE 92 I 437 S. 438
Consorzio Alta Blenio (cioè da una corporazione di diritto pubblico), con sussidi cantonali e sotto la direzione dell'Ufficio cantonale delle acque. Le quote di presa e di resa non furono modificate, ma la ricostruzione permise al titolare del diritto d'acqua di utilizzare, pacificamente, un quantitativo maggiore di acqua, ed una relativa potenza di 30 HP. Si deve senz'altro ritenere che, se non fosse intervenuta l'espropriazione, il titolare del diritto d'acqua avrebbe continuato a disporre del maggior quantitativo d'acqua e della relativa maggiore potenza, vale a dire avrebbe continuato a godere dei benefici che i lavori diretti e sussidiati dallo Stato avevano apportato. Ragione e buona fede impongono anzi di ritenere che, se il decreto cantonale 30 marzo 1954 concernente il riordino del catasto delle acque pubbliche non fosse rimasto lettera morta, i dati del catasto delle acque sarebbero stati corretti sulla base della nuova situazione di fatto creata dallo Stato. L'indennità d'espropriazione, che deve compensare tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato, non può nel presente caso prescindere dalla forza idraulica di cui il titolare del diritto ha potuto beneficiare indisturbato e, per le particolari circostanze della fattispecie, non illegalmente e non per propria illecita iniziativa. È ciò anche se questa forza è superiore a quella desumibile dai dati contenuti nel catasto, la cui necessità d'aggiornamento è stata esplicitamente riconosciuta dallo Stato.
La maggiore potenza di cui l'espropriato, nelle circostanze della fattispecie, beneficia dal 1929, rappresenta insomma un vantaggio di fatto che non può essere ignorato nella determinazione dell'indennità (art. 19 lett. c LEspr.; cfr. inoltre RU 51 I 365).