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BGE 90 I 27 KI-generiert

Citizen v. Municipal Authority on Certificate of Origin for Secondary Residence

Geschäftsnummer BGE 90 I 27
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Citizen v. Municipal Authority on Certificate of Origin for Secondary Residence A citizen sought permission to establish a secondary residence in a new municipality while retaining their employment and existing primary domicile in another location. The new municipal authority refused the permit, demanding the deposit of the original certificate of origin (Heimatschein), which was already deposited in the place of the earlier residence. The Federal Court ruled that under Art. 45 of the Federal Constitution, concerning the right to residence and the possibility of double residence, the authority of the later domicile may not refuse the permit solely because the applicant does not deposit the original certificate of origin. Instead, consistent with the principle of priority, the authority must accept an equivalent document, such as a certificate or attestation showing that the certificate of origin remains deposited with the authority of the previously acquired domicile, thereby ensuring the new residence merely regulates administrative police relations without prejudice to civil, fiscal, or political domicile.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 45 BV. Zweifache Niederlassung. Die Behörde am Orte der späteren Niederlassung darf die Bewilligung nicht mit der Begründung verweigern, dass der Gesuchsteller keinen Heimatschein hinterlege. Sie muss sich mit einem Ausweis über die Hinterlage des Heimatscheins am Orte der früheren Niederlassung begnügen.

Schlagwörter

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Bewilligung für Zweitwohnsitz Wohnsitz Aufenthaltsbewilligung politische Gemeinde Polizeibewilligung Gemeindepolizei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 45 BV

The decision discusses the right to establish domicile guaranteed under this article, although the dispositive itself only implicitly confirms the established jurisprudence regarding simultaneous domiciles.

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Volltext

Urteilskopf

90 I 27

4. Estratto della sentenza 26 febbraio 1964 sul ricorso W. Weibel contro Municipio di Lugano.

Regeste

Art. 45 BV.

Zweifache Niederlassung.

Die Behörde am Orte der späteren Niederlassung darf die Bewilligung nicht mit der Begründung verweigern, dass der Gesuchsteller keinen Heimatschein hinterlege.

Sie muss sich mit einem Ausweis über die Hinterlage des Heimatscheins am Orte der früheren Niederlassung begnügen.

Erwägungen ab Seite 27

BGE 90 I 27 S. 27

L'art. 45 cpv. 1 CF garantisce ad ogni cittadino svizzero il diritto di prender domicilio in qualsivoglia luogo del territorio svizzero, quando possieda una fede di origine o altro corrispondente ricapito. Secondo la giurisprudenza, questo presupposto è adempiuto con la consegna di detto documento a richiesta dell'autorità competente. A tale

BGE 90 I 27 S. 28

principio fa eccezione il caso in cui il cittadino intenda risiedere o soggiornare in più luoghi. L'atto di origine, essendo unico, può essere richiesto in un sol luogo; l'autorità dell'altro luogo deve accontentarsi di un atto analogo: un certificato di domicilio o un attestato equivalente. Per stabilire in quale ufficio deve essere depositato l'atto d'origine è determinante il principio di priorità; per cui l'autorità del nuovo domicilio deve limitarsi ad esigere un attestato, da cui risulti che l'atto di origine è depositato presso l'autorità del domicilio precedentemente acquisito. Ciò non significa tuttavia che questo sia preminente sul secondo. La regola suesposta vale tanto nel caso che i rapporti dell'interessato con il luogo del primo domicilio permangano nella stessa intensità e che il secondo costituisca un mero domicilio accessorio (ad esempio: domicilio di lavoro), quanto nel caso in cui tale intensità di rapporti si trasferisca al luogo del secondo domicilio e il primo permanga quale semplice domicilio accessorio (RU 37 I 28, 48 I 168, 59 I 206). In entrambi i casi, l'autorità del nuovo domicilio può pretendere soltanto il deposito di un attestato da cui risulti che il certificato di origine resta depositato presso l'autorità di quello anteriore. Ne consegue che a chi, pur conservando il posto di lavoro, intende stabilire un nuovo domicilio in un comune diverso, l'autorità di quest'ultimo non può rifiutare il permesso per il motivo che l'interessato non produce l'atto d'origine. La giurisprudenza ha definito una siffatta esigenza, qual'è quella prevista all'art. 3 del decreto esecutivo ticinese 29 maggio 1959, inconciliabile con il diritto federale (RU 59 I 206), perchè l'art. 45 CF non prescrive che chiunque voglia prendere domicilio deve in ogni caso produrre l'atto di origine, ma lascia aperta la possibilità di produrre un altro "corrispondente ricapito". Tuttavia, la decisione sul domicilio di polizia (Niederlassung) non pregiudica il domicilio civile (Wohnsitz) e quindi il domicilio fiscale e neppure quello politico (Stimmrechtsdomizil), ma regola soltanto i rapporti di polizia fra il richiedente e le autorità del

BGE 90 I 27 S. 29

luogo del nuovo domicilio. Esso significa solo che alla residenza del medesimo non si oppone alcun ostacolo amministrativo. È quindi ben diverso dal domicilio civile a cui il Municipio di Lugano ha fatto riferimento nella risposta al ricorso.

Evidentemente, l'attestato da produrre in sostituzione dell'atto di origine e che dà diritto al domicilio, deve essere valido non soltanto al momento della notifica, ma anche ulteriormente finchè dura il permesso. Ma a questo proposito il diritto federale non stabilisce limitazioni; per cui deve valere il diritto del cantone che ha rilasciato il documento, vale a dire quello del comune del domicilio anteriore. Ne segue che, qualora la validità di detto documento sia stata limitata nel tempo, alla scadenza lo stesso deve essere rinnovato.