Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 83 III 56 KI-generiert

Creditor v. Ticino Debt Enforcement Office (Language Requirements)

Geschäftsnummer BGE 83 III 56
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor v. Ticino Debt Enforcement Office (Language Requirements) A creditor from Basel lodged a complaint in German with the Ticino cantonal supervisory authority regarding the Locarno Debt Enforcement Office. The authority requested an Italian translation based on Article 6 of the cantonal ordinance on debt collection and bankruptcy claims, which mandates striking claims submitted in non-Italian languages if a translation is not provided. When the creditor failed to supply the translation, the cantonal authority refused to enter into the merits of the case, leading to the creditor's subsequent appeal to the Federal Tribunal arguing a violation of federal law, which recognizes the equality of the three official languages. The Federal Tribunal rejected the appeal, holding that Article 116 of the Federal Constitution, which acknowledges the three official languages, only applies to relations with federal authorities and does not impose language equality in dealings with cantonal authorities; consequently, it is exclusively within the Cantons' power, even for procedures regulated by the federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act, to specify which language must be used in interactions with their organs, thus rendering the Ticino authority's requirement for an Italian translation consistent with federal law.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 116 BV. Die hier ausgesprochene Anerkennung der drei Amtssprachen stellt diese nicht auch für die Beziehungen mit den kantonalen Behörden gleich. Es ist ausschliesslich Sache der Kantone, zu bestimmen, welche Sprachen im Verkehr mit ihren Organen gebraucht werden dürfen.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Amtssprache Verfassung Konkursbeamter Aufsichtsbeschwerde Kontrollbefugnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 116 BV

Although mentioned, this article is only discussed in the reasoning as the basis of the complainant's argument regarding language equality, but it is not cited in the final dispositive order to reject the appeal.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (64)

ZZ.1991.34 (1991-12-24) · so
Prosecution Refusal Over Translation Requirement Overturned
«…schliesslich Sache der Kantone, zu bestimmen, welche Sprachen im Verkehr mit ihren Organen gebraucht werden dürfen (BGE 83 III 56 ff.).Im Kanton Solothurn fehlt hiezu eine gesetzliche Regelung, doch ist gewohnheitsrechtlich davon auszugehen, dass di…»
2F_22/2022 (2022-07-15)
«…detto principio della territorialità vedasi DTF 136 I 149 consid. 4.1; 122 I 236 consid. 2; 121 I 196 consid. 5; 83 III 56 e rispettivi riferimenti), l'avvocato degli istanti, conscio della problematica, doveva pertanto adottare tutti i prov…»
30.2008.294 (2010-05-03) · ti
Vehicle Owner Liability for Unidentified Traffic Violations
«…ro organi in virtù del principio della territorialità (cfr. DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti; 121 I 196 consid. 5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.). Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scrit…»
30.2009.63 (2010-05-03) · ti
Owner Liability for Unidentified Driver Traffic Infractions
«…ro organi in virtù del principio della territorialità (cfr. DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti; 121 I 196 consid. 5; 83 III 56 relativo all’art. 116 vCost., ora l’art. 70 cpv. 2 Cost.). Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scrit…»
31.2009.3 (2009-06-09) · ti
Failure to File Required Translation Renders Appeal Inadmissible
«…lla ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36, 83 III 56); ricordato che il principio della territorialità delle lingue, sancito dalla Costituzione federale, ha quale conse…»
38.2008.44 (2008-10-06) · ti
Inadmissibility of Unemployment Appeal Due to Failure to Translate into Official Language
«…ciale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56); ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribu…»
38.2007.104 (2008-03-10) · ti
Unemployment Insurance Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
«…ciale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56); - in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 199…»
36.2007.74 (2007-05-15) · ti
Sickness Insurance Appeal Inadmissibility: Improper Submission and Language Conflict
«…ciale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);* *in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale h…»
1P.749/2005 (2006-01-12)
«…fficiale (cosiddetto principio della territorialità; vedi DTF 122 I 236 consid. 2 e riferimenti, 121 I 196 consid. 5, 83 III 56); che, infatti, chi si trasferisce in un altro territorio linguistico deve assumerne, di massima, le conseguenze che ne…»
36.2005.50 (2005-09-06) · ti
Insured Liable for Mandatory Health Premium Difference After Relocation
«…federale (cfr. STFA del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata in RDAT I-2002, pag. 296-298, DTF 102 IA 36 seg., RU 83 III 56, STFA del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217), si ridurrebbe ad un mero esercizio f…»
30.2004.388 (2005-03-29) · ti
Appeal Inadmissibility Due to Failure to Translate and Pay Costs
«…fatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.). **E.** Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non ad…»
30.2004.360 (2005-02-09) · ti
Unauthorized Transit Lane Fine Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance
«…fatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.). **E.** Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non ad…»
30.2004.310 (2004-12-28) · ti
Inadmissibility of Emission Test Appeal Due to Untimely Language Correction
«…fatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.). **E.** Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non ad…»
30.2004.318 (2004-11-25) · ti
Appeal Inadmissibility Due to Untimely Refiling of Defective Submission
«…fatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.). **G.** Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non ad…»
30.2004.134 (2004-05-11) · ti
Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
«…fatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.). **G.** Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non ad…»

Volltext

Urteilskopf

83 III 56

15. Sentenza del 29 agosto 1957 nella causa Ganss.

Regeste

Art. 116 BV.

Die hier ausgesprochene Anerkennung der drei Amtssprachen stellt diese nicht auch für die Beziehungen mit den kantonalen Behörden gleich.

Es ist ausschliesslich Sache der Kantone, zu bestimmen, welche Sprachen im Verkehr mit ihren Organen gebraucht werden dürfen.

Sachverhalt ab Seite 56

BGE 83 III 56 S. 56

A.- In data 3 giugno 1957 il creditore Ganss, a Basilea, presentava all'autorità ticinese di vigilanza contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno un reclamo redatto in lingua tedesca. Diffidato dall'Ufficio, Ganss provvedeva all'insinuazione di un terzo esemplare del reclamo, ma non alla richiesta traduzione in lingua italiana. Fondandosi sull'art. 6 della ordinanza cantonale

BGE 83 III 56 S. 57

11 ottobre 1946 per la procedura di reclamo in tema di esecuzione e fallimenti, secondo cui i reclami prodotti in lingua non italiana sono stralciati dagli atti ove l'interessato non provveda a tradurli, l'Autorità ticinese di vigilanza decideva, il 18 giugno 1957, di non entrare nel merito.

Lo stesso giorno il creditore presentava un nuovo reclamo, con il quale chiedeva l'esame nel merito del suo primo gravame. L'Autorità cantonale di vigilanza respingeva pure questo reclamo. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale essa considerò che soltanto il diritto processuale cantonale era determinante per stabilire in quale lingua debbano essere redatti i reclami giusta gli art. 17 e segg. LEF.

B.- Ganss ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale chiedendo che l'Autorità cantonale sia invitata a entrare nel merito del reclamo. A sostegno delle sue conclusioni egli espone in sostanza quanto segue: il diritto federale è manifestamente violato; tutte le lingue nazionali ed ufficiali devono essere considerate alla stessa stregua, nè possono, in questo campo, essere applicate disposizioni cantonali processuali. Al confederato, il quale non parli la lingua del Cantone ove chiede giustizia, deve perciò essere consentito di fare capo ai rimedi giuridici degli art. 17 e segg. LEF in ognuna della tre lingue ufficiali.

Erwägungen

Considerando in diritto

Il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali sancito all'art. 116 della Constituzione federale vale solo nei rapporti con le autorità federali. Davanti a queste autorità ogni cittadino può far uso di una qualsiasi delle tre lingue ufficiali. La norma costituzionale non ha invece per effetto di garantire l'eguaglianza di tali lingue anche nei rapporti con le Autorità cantonali. Spetta esclusivamente ai Cantoni di stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi.

Così stando le cose, l'art. 6 dell'ordinanza ticinese per

BGE 83 III 56 S. 58

la procedura di reclamo in tema di esecuzioni e fallimenti, secondo cui i reclami devono essere redatti in lingua italiana o per lo meno corredati da traduzione italiana, non viola affatto il diritto federale.

Su questo punto, non si giustifica una conclusione diversa per il motivo che il reclamo è previsto dagli art. 17 e segg. LEF. Se si fa astrazione delle poche disposizioni contenute negli art. 75-77 OG, il disciplinamento della procedura di reclamo davanti alle Autorità cantonali di vigilanza è lasciato ai Cantoni. Il diritto processuale cantonale può dunque prescrivere, tra l'altro, l'uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura dei reclami e comminare, se tale condizione non è rispettata, lo stralcio dagli atti.

La dichiarazione di irricevibilità pronunciata dalla autorità ticinese di vigilanza in seguito alla mancata produzione di una traduzione in lingua italiana del reclamo non è pertanto contraria al diritto federale (RU 26 I 504, 39 I 133 e numerose altre sentenze successive).

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.