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BGE 82 III 90 KI-generiert

Creditor's Request for Second Creditors' Assembly in Composition with Assignment of Assets Analogous to Bankruptcy Law

Geschäftsnummer BGE 82 III 90
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor's Request for Second Creditors' Assembly in Composition with Assignment of Assets Analogous to Bankruptcy Law A creditor, involved in a composition with assignment of assets proceeding, challenged the liquidator's actions and requested the convocation of a second creditors' assembly, analogously applying Article 252 of the Bankruptcy and Debt Enforcement Act (BDEA). The Swiss Federal Tribunal dismissed the appeal, reasoning that Article 252 BDEA, concerning the convocation of a second creditors' assembly in bankruptcy, does not apply by analogy to the composition with assignment of assets procedure because the creditors' assembly serves a different function in composition with assignment of assets (primarily appointing liquidators and the creditors' committee) and creditors have other remedies against the organs overseeing the estate. Furthermore, the court held that challenges against the liquidators' measures concerning the realization of assets must first be addressed to the creditors’ committee, and only the decisions of the creditors’ committee can be appealed to the supervisory authority (Article 316e BDEA).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. 1. Art. 252 SchKG betreffend die Einberufung einer zweiten Gläubigerversammlung ist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung nicht analog anwendbar (Erw. 2). 2. Gegen die Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung der Aktiven ist beim Gläubigerausschuss Einsprache zu erheben, bevor bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann (Art. 316, e SchKG) (Erw. 3).

Schlagwörter

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Nachlassvertrag im Konkurs Betreibungsbegehren Verwertungsbegehren Nachlassbegehren Gläubigerversammlung Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 252 SchKG

The Federal Tribunal confirmed the lower court's decision not to apply this article by analogy during the composition with surrender of assets.

Art. 316 e SchKG

The Federal Tribunal confirmed that challenges against the liquidators' actions regarding asset realization must first be lodged with the creditors' committee according to this provision.

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Volltext

Urteilskopf

82 III 90

25. Sentenza 28 aprile 1956 nella causa Intervisa SA

Regeste

Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung.

1. Art. 252 SchKG betreffend die Einberufung einer zweiten Gläubigerversammlung ist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung nicht analog anwendbar (Erw. 2).

2. Gegen die Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung der Aktiven ist beim Gläubigerausschuss Einsprache zu erheben, bevor bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann (Art. 316, e SchKG) (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 90

BGE 82 III 90 S. 90

A.- Con lettera del 9 febbraio 1956, il liquidatore della ditta Visa SA, al beneficio di un concordato con abbandono dell'attivo, informava la creditrice Intervisa SA

BGE 82 III 90 S. 91

che lo stato di riparto di questa liquidazione era depositato fino al 2 marzo 1956 e che i reclami contro il medesimo dovevano essere presentati, entro questo termine, all'autorità di vigilanza. La creditrice veniva nel contempo avvertita che in assenza di ricorso il dividendo sarebbe stato pagato nel termine di dieci giorni. In concreto, questo dividendo veniva indicato in 173 fr. 95, pari al 2,45% dei crediti insinuati e ammessi, di 7100 fr.

Un reclamo della Intervisa SA, rappresentata dal suo amministratore Federico Henzi, contro l'operato del liquidatore e della delegazione dei creditori veniva respinto in ordine e nel merito dall'autorità ticinese di vigilanza, con decisione del 9 aprile 1956.

B.- La ditta Intervisa SA ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata all'autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio e che sia ordinata la convocazione della seconda assemblea dei creditori in base all'art. 252 LEF.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. .....

2. All'autorità cantonale la Intervisa SA rimprovera avantutto di aver escluso l'applicazione per analogia, in materia di concordato con abbandono dell'attivo, dell'art. 252 LEF relativo alla convocazione di una seconda adunanza dei creditori. Essa pretende a questo riguardo che, opponendosi alla convocazione di una seconda adunanza, l'autorità cantonale ha violato il diritto federale ed è incorsa in diniego di giustizia.

Ora, è bensì vero che la procedura di concordato con abbandono dell'attivo corrisponde nelle sue grandi linee a quella di fallimento (RU 81 II 474). Altrettanto esatto è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha dichiarato applicabili per analogia al concordato con abbandono dell'attivo determinate prescrizioni legali disciplinanti la procedura di fallimento (RU 56 I 289). In concreto, nessun

BGE 82 III 90 S. 92

motivo giustifica tuttavia l'opinione della ricorrente secondo cui una nuova adunanza dei creditori dovrebbe essere convocata anche in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Già la funzione diversa che l'adunanza dei creditori deve svolgere nel fallimento e nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo si oppone a una deduzione di questa natura. Nel fallimento, l'assemblea dei creditori è infatti un organo vero e proprio chiamato a prendere decisioni di grande importanza (art. 237 e 253 LEF); nel concordato con abbandono dell'attivo, compito essenziale e nel contempo necessario di quest'assemblea è invece la nomina dei liquidatori e della delegazione dei creditori (art. 316 b, Num. 2 LEF). Aggiungasi che i creditori rimangono liberi, nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo, di dare o meno il loro consenso scritto al concordato medesimo e che contro l'attività dei liquidatori e della delegazione dei creditori essi possono far valere i rimedi dati dalla legge.

Ma se compito essenziale dell'adunanza dei creditori convocata nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo è la nomina dei liquidatori e della delegazione dei creditori e se la liquidazione spetta per il rimanente a questi due organi, la salvaguardia dei diritti dei creditori non esige certo l'applicazione in via analogetica dell'art. 252 LEF. Occorre al contrario ammettere, con l'autorità cantonale, che se avesse ritenuto necessaria la convocazione d'una nuova assemblea dei creditori prima della ripartizione, il legislatore l'avrebbe espressamente prevista.

3. Per ciò che riguarda le altre censure mosse all'autorità cantonale, la ricorrente osserva nel suo gravame che esse non sono dirette "contro il deposito dello stato di ripartizione, il cui conteggio matematicamente può essere giusto", bensì contro l'operato del liquidatore e della delegazione dei creditori che non avrebbero preso tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi di tutti i creditori.

BGE 82 III 90 S. 93

Secondo la ricorrente, a torto l'autorità cantonale avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo su questo punto, in applicazione dell'art. 316 e LEF giusta il quale i liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza; poichè essa intendeva reclamare contro l'operato non solo del liquidatore bensì anche della delegazione dei creditori, sarebbe stato paradossale dover presentare il reclamo alla commissione stessa.

Questo modo di vedere della ricorrente non può essere condiviso. Infatti, gli atti e le omissioni che essa rimprovera in modo generico al liquidatore e alla delegazione dei creditori concernono indiscutibilmente la procedura di realizzazione dell'attivo. Ora, a questo riguardo l'art. 316 e LEF è esplicito: i provvedimenti dei liquidatori in materia di realizzazione dell'attivo devono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla comunicazione (cf. anche RU 77 III 135). Ne segue che nessun rimprovero può essere fatto all'autorità cantonale per non essere entrata nel merito di un reclamo che non ossequiava un preciso disposto di legge.

Dispositiv

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.