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BGE 81 IV 319 KI-generiert

Art. 32 Ziff. 1 Fisch G. Bemessung und Höchstbetrag der Busse im Wiederholungsfalle.

Geschäftsnummer BGE 81 IV 319
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Decision on Fines for Recidivism under the Federal Fisheries Law The Federal Supreme Court addressed the determination and maximum amount of a fine in cases of recidivism under Article 32 number 1 of the Federal Fisheries Law (LPesc), where a corporation was fined for repeated pollution of fishing waters. The court overturned its previous jurisprudence, which capped the fine at the maximum amount specified in Article 31 LPesc even for repeat offenses, finding that automatic doubling without consideration of culpability was incompatible with federal penal principles. Accordingly, the court ruled that in cases of recidivism, the fine must initially be measured within the limits of Article 31 LPesc and then obligatorily doubled to reflect the previous conviction, meaning the maximum penalty for a repeated offense can be up to twice the ordinary maximum fine (in this specific case, up to CHF 800), particularly where the severity of the offense already merits the ordinary maximum, thereby upholding the lower court's CHF 800 fine.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 32 Ziff. 1 Fisch G. Bemessung und Höchstbetrag der Busse im Wiederholungsfalle.

Schlagwörter

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Höchststrafe Wasserverschmutzung Rückfalltatbestand Zahlung der Geldbuße Art der Zuwiderhandlung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 Ziff. 1 Fisch
L'applicazione dell'art. 32 cifra 1 LPesc.
Art. 32 cifra
L'applicazione dell'art. 32 cifra 1 LPesc.
Art. 277bis cp
Il problema, che non è stato sollevato nel ricorso, può e dev'essere nondimeno esaminato d'ufficio, la Corte di cassazione federale non essendo vincolata dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis cp.
Art. 31 LPesc
nel senso del raddoppiamento puro e semplice della multa precedente, ritenuto però che anche nel caso di recidiva l'importo della multa non doveva oltrepassare quello massimo comminato dall'art. 31 LPesc.
Art. 32 cp
Siccome la gravità dell'infrazione può meritare il massimo della pena comminata, il raddoppiamento obbligatorio prescritto dall'art. 32 cp.
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Volltext

Urteilskopf

81 IV 319

69. Sentenza 21 ottobre 1955 della Corte di cassazione penale nella causa Galvaerom SA contro Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Regeste

Art. 32 Ziff. 1 Fisch G.

Bemessung und Höchstbetrag der Busse im Wiederholungsfalle.

Erwägungen ab Seite 319

BGE 81 IV 319 S. 319

Estratto dei considerandi:

4. L'applicazione dell'art. 32 cifra 1 LPesc. pone tuttavia un problema, a sapere come debba essere determinata la pena in caso di recidiva e quale ne debba essere l'importo massimo. Il problema, che non è stato sollevato nel ricorso, può e dev'essere nondimeno esaminato d'ufficio, la Corte di cassazione federale non essendo vincolata dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis cp. 2 PPF; RU 72 IV 112 e 76 IV 28).

Nella sua sentenza RU 42 I 226 il Tribunale federale ha interpretato l'art. 32 cifra 1 LPesc. nel senso del raddoppiamento puro e semplice della multa precedente, ritenuto però che anche nel caso di recidiva l'importo della multa non doveva oltrepassare quello massimo comminato dall'art. 31 LPesc. Questa giurisprudenza dev'essere abbandonata. Il raddoppiamento automatico della multa precedentemente inflitta, senza alcun riguardo alla gravità dell'atto incriminato, non è compatibile con il principio della colpevolezza, cui è informato il codice penale federale. In ossequio a tale principio il giudice deve dapprima commisurare - entro il minimo e il massimo della multa previsti dall'art. 31 LPesc. - la pena che dovrebbe essere

BGE 81 IV 319 S. 320

inflitta per l'atto incriminato ad un reo non recidivo, poi raddoppiarla per tener conto della recidiva. Siccome la gravità dell'infrazione può meritare il massimo della pena comminata, il raddoppiamento obbligatorio prescritto dall'art. 32 cp. 1 LPesc. ha per conseguenza che in caso di recidiva il massimo della pena deve corrispondere al doppio della pena massima comminata dall'art. 31 LPesc. La contravvenzione reiterata d'insozzamento delle acque pescose, che qui interessa, è quindi passibile d'una multa fino a 800 franchi. Tutt'altra interpretazione toglierebbe ogni efficacia al disposto dell'art. 32 cifra 1 LPesc. proprio nei casi di recidiva più gravi, quando già l'atto incriminato merita, indipendentemente dall'aggravamento della pena per la reiterazione, il massimo della multa ordinaria comminata all'infrazione.

Un siffatto caso è appunto quello che ne occupa. Confermando la multa di 800 franchi inflitta alla ricorrente, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale e tanto meno ecceduto nell'esercizio del proprio potere discrezionale.