Creditor Execution Valid Despite Debtor's Military Service
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor Execution Valid Despite Debtor's Military Service A creditor initiated debt collection against a debtor who subsequently entered mandatory military service from September 5th to 27th. During this period, on September 10th, a justice of the peace ruled in favor of the creditor by definitively rejecting the debtor's objection to the debt collection notice, allowing the creditor to pursue execution, which resulted in a seizure notice issued after the debtor's service ended. The Federal Court held that the definitive rejection of the objection by the justice of the peace, based on ordinary procedural law (Art. 79 DEBA/SchKG), was a judgment on the merits and not an act of execution subject to the suspension of proceedings rule (Art. 57 DEBA/SchKG) for military service, even though it cleared the way for continued execution, thus overturning the lower authority’s annulment of the subsequent seizure notice.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG). Die Ausfällung des Urteils im Forderungsprozess nach Art. 79 SchKG ist trotz der darin eingeschlossenen definitiven Rechtsöffnung keine Betreibungshandlung.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning regarding the suspension of execution due to military service (though primarily the lack of a violation of this article led to the main decision).
The judgment was based on the procedure under Art. 79 SchKG (ordinary demand procedure), which the Tribunal determined was not an act of execution.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)
Volltext
Urteilskopf
81 III 133
36. Sentenza 15 dicembre 1955 nella causa A. Manfredi & Co., "La Tecnografica".
Regeste
Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG).
Die Ausfällung des Urteils im Forderungsprozess nach Art. 79 SchKG ist trotz der darin eingeschlossenen definitiven Rechtsöffnung keine Betreibungshandlung.
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 81 III 133 S. 134
A.- In data 4 luglio 1955, a Gianella veniva notificato un precetto esecutivo per l'importo di 87 fr. 10 più gli interessi, dovuto alla ditta A. Manfredi & Co. per la revisione di una macchina da scrivere secondo fattura 31 luglio 1954. Gianella formava opposizione e dal 5 al 27 settembre si recava in servizio militare. Adito dalla creditrice, il Giudice di pace di Pregassona decideva, in data 10 settembre 1955: "L'istanza 12 luglio 1955 è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo N. 22 091 è respinta in via definitiva." Fondandosi su tale giudizio, la creditrice chiedeva il proseguimento dell'esecuzione. Contro l'avviso di pignoramento notificatogli il 14 ottobre 1955, Gianella si aggravava all'Autorità cantonale di vigilanza, la quale - con decisione 21 novembre 1955 - accoglieva il reclamo del debitore e annullava l'avviso di pignoramento.
B.- In tempo utile, la creditrice ha interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale che il reclamo del debitore sia dichiarato irricevibile e in via subordinata che la questione della validità o meno della sentenza di merito rimanga impregiudicata.
L'Autorità cantonale di vigilanza e il debitore hanno concluso per la conferma della decisione querelata.
Erwägungen
Considerando in diritto:
In virtù dell'art. 57 LEF, l'esecuzione diretta contro un debitore in servizio militare è sospesa fintantochè dura il servizio. Di conseguenza, gli atti d'esecuzione compiuti durante il servizio militare sono nulli d'ufficio, con l'effetto che l'escusso può limitarsi a impugnare l'atto di
BGE 81 III 133 S. 135
esecuzione successivo al suo ritorno dal servizio (RU 67 III 69 e 73).
In concreto, soltanto la procedura davanti al Giudice di pace si è conclusa durante il servizio militare. Contro l'avviso di pignoramento stesso e le circostanze in cui è stato emanato e notificato, il debitore non ha sollevato obiezioni atte a giustificarne l'annullamento. Occorre dunque esaminare qui unicamente se la procedura che ha condotto alla decisione 10 settembre 1955 del Giudice di pace fosse o meno un atto di esecuzione.
A questo riguardo, l'Autorità cantonale di vigilanza rileva nelle sue osservazioni al ricorso che la sentenza del Giudice di pace è bensì un giudizio di merito ma che essa dev'essere considerata nulla poichè il giudice si è nel contempo pronunciato sul rigetto dell'opposizione e ha così compiuto un atto esecutivo. Questo ragionamento non può essere condiviso. Infatti, che il giudice di pace non abbia in realtà compiuto un atto esecutivo risulta già dalla circostanza che la sentenza non è fondata sugli art. 80 sgg. LEF ma sulle disposizioni del Codice delle obbligazioni e sull'art. 376 PCT disciplinante le spese nelle sentenze di merito. Quando poi si consideri che la creditrice ha adito il Giudice di pace giustificando il suo credito con una fattura, appare evidente che la procedura contestata dev'essere considerata come una procedura ordinaria giusta l'art. 79 LEF e non come una procedura esecutiva.
Così stando le cose, la decisione dell'autorità di vigilanza dev'essere riformata nel senso che il reclamo del debitore viene respinto perchè infondato. La creditrice chiede invero che detto reclamo sia dichiarato irricevibile. Tuttavia, la ricevibilità non può nella fattispecie essere messa in discussione, giacchè il reclamo è stato inoltrato in tempo utile contro l'avviso di pignoramento.
Dispositiv
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione querelata 21 novembre 1955 della Camera di esecuzione e fallimenti
BGE 81 III 133 S. 136
del Tribunale d'appello è annullata e il reclamo del debitore è respinto.