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BGE 81 I 286 KI-generiert

Tassa d'esenzione dal servizio militare

Geschäftsnummer BGE 81 I 286
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Military Tax Exemption Challenge Dismissed A petitioner sought to challenge a cantonal decision regarding the military service exemption tax, arguing both against the declaration of unfitness for military service and requesting a waiver for the taxes due for 1953 and 1954. The Swiss Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible: firstly, the court is bound by the definitive health decision declaring the person unfit and must only address the tax matter, noting that the tax would be due even if the person were fit unless the unfitness resulted from prior service; and secondly, decisions made by cantonal authorities concerning tax waivers under the relevant military tax regulations cannot be challenged via an administrative law appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Tassa d'esenzione dal servizio militare. 1. La decisione sanitaria con la quale il milite è stato dichiarato inabile al servizio è vincolante per il Tribunale federale. 2. Le decisioni cantonali in materia di condono della tassa militare non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.

Schlagwörter

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Militärpflichtersatz Steuerbehörde Dienstpflichtbetrug Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Ausnahme für "in house" Befreiung von Stempelabgaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 96 RTM
Le domande di condono nel senso dell'art. 96 RTM devono infatti essere presentate alle autorità designate dal Cantone e le decisioni di tali autorità non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.
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Volltext

Urteilskopf

81 I 286

45. Estratto della sentenza 1o luglio 1955 nella causa Ponzio contro Dipartimento delle finanze del Cantone Ticino.

Regeste

Tassa d'esenzione dal servizio militare.

1. La decisione sanitaria con la quale il milite è stato dichiarato inabile al servizio è vincolante per il Tribunale federale.

2. Le decisioni cantonali in materia di condono della tassa militare non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.

Erwägungen ab Seite 287

BGE 81 I 286 S. 287

Con l'affermazione che sarebbe disposto a ripresentarsi davanti alla CVS, il ricorrente sembra contestare la fondatezza della decisione con cui è stato dichiarato inabile al servizio militare. Nella misura in cui egli intendesse con ciò far valere di essere in realtà abile al servizio, le sue conclusioni sono irricevibili, poichè il Tribunale federale è vincolato dalla decisione di riforma e deve unicamente esaminare la questione della tassa militare. Questa sarebbe del resto dovuta quand'anche il ricorrente fosse effettivamente abile al servizio, in quanto egli non sarebbe in tale ipotesi stato dichiarato inabile a causa del servizio prestato. Così stando le cose, con i vantaggi dello scarto pronunciato a torto il ricorrente dovrebbe accettare anche gli svantaggi, come l'obbligo di pagare la tassa militare (sentenza non pubblicata 17 giugno 1955 nella causa Signorini).

Irricevibile è parimente la richiesta di condono delle tasse dovute per gli anni 1953 e 1954. Le domande di condono nel senso dell'art. 96 RTM devono infatti essere presentate alle autorità designate dal Cantone e le decisioni di tali autorità non possono essere impugnate mediante il ricorso di diritto amministrativo.