Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 130 V 156 KI-generiert

Italian Citizen v. Switzerland (Lump-Sum Settlement Pension Rights Pre-AFMP)

Geschäftsnummer BGE 130 V 156
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An Italian citizen, who previously worked in Switzerland, applied for old-age benefits from the Swiss compensation insurance after returning to Italy. The dispute arose over whether the applicant was entitled to a lump-sum payment in place of a monthly old-age pension. The complications stemmed from the introduction of the Free Movement of Persons Agreement between Switzerland and the EU, which came into effect after the applicant had reached the age eligible for pension benefits but before the issuance of the contested administrative decision. The case required an assessment under both the new EU-Swiss Agreement and the existing Swiss-Italian bilateral social security agreement to determine the appropriate benefits, particularly given the occurrence before the EU Agreement's enforcement in Switzerland.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung. Weder Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71 noch Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72 regeln die Frage nach dem anwendbaren Recht bei der Prüfung eines Gesuchs um eine Pauschalabfindung anstelle einer Altersrente der AHV für den Fall, dass das FZA erst nach Erreichen des Alters, das Anspruch auf eine solche Leistung gibt, aber vor Erlass der streitigen Verwaltungsverfügung in Kraft getreten ist (Erw. 4). Mangels einer diesbezüglichen normativen Regelung ist die Lösung im internen Recht zu suchen (Erw. 5). Da sich der nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende (BGE 127 V 467 Erw. 1), zu Rechtsfolgen führende Tatbestand (Erreichen des 65. Altersjahres) im konkreten Fall vor dem 1. Juni 2002 verwirklicht hat, wäre das Begehren um eine Pauschalabfindung nach Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit zu prüfen und gutzuheissen gewesen (Erw. 5 und 6).

Schlagwörter

KI-generiert
Altersrente Kapitalabfindung Abkommen über soziale Sicherheit Übergangsvorschriften sozialversicherungsrechtlicher Vorbescheid beitragslose Sozialleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
BGE 127 V 467
Da sich der nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende ( BGE 127 V 467 Erw.
DTF 128 V 318
574/72, rispettivamente se il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione ( DTF 128 V 318 seg.
DTF 127 V 467
5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 127 V 467 consid.
DTF 126 V 166
DTF 127 V 61
DTF 126 V 68
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 8 und Anhang II FZA

Cited in the heading as the primary legal framework for coordination between Switzerland and the EU, referenced in the reasoning regarding the application of Regulations 1408/71 and 574/72.

Art. 153a AHVG

Cited in the reasoning as the domestic provision referencing the relevant EU Regulations, although the final decision relied on the bilateral agreement due to timing.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (131)

C-6052/2016 (2018-02-12)
Pension Calculation Dispute Dismissed
«…bestätigte, sind somit diejenigen Normen massgebend, die ab Mai 2016 in Kraft stan- den (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; BGE 130 V 156 E. 5.2). 3. 3.1 Gemäss Art. 21 Abs. 1 und 2 AHVG haben Männer, welche das 65. Altersjahr vollendet und Frauen, welche…»
C-6906/2023 (2026-02-12)
Old-Age Pension Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Swiss Employment
«…end sind somit grundsätzlich diejenigen Normen, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2; 117 V 121). 3.3 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdever- fahrens die Verletzung von Bundesr…»
C-6296/2023 (2026-02-05)
Czech National Denied Swiss Pension Due to Lack of Evidence
«…d sind somit grund- sätzlich diejenigen Normen, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2; 117 V 121). Seite 5…»
C-4090/2022 (2025-10-14)
«…atteint l’âge de 63 ans révolus lui ouvrant le droit au versement d’une rente de vieillesse anticipée de deux ans (ATF 130 V 156 consid. 5.2) respectivement le (...) 2024 lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence pour la retraite. Partant, les…»
C-6491/2023 (2025-10-01)
Pension Calculation: Income Splitting Permissible for Pre-Remarriage Death of Spouse
«…end sind somit grundsätzlich diejenigen Normen, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2; BGE 117 V 121 E. 3 und E. 4.8). 3. Angefochten ist vorliegend der Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 15. N…»
36.2025.26 (2025-09-15) · ti
Insurance Coverage Dispute for Home Care Services for Minor with Epileptic Encephalopathy
«…di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). In concreto oggetto del contendere è il ricon…»
608 2025 25 (2025-08-12) · fr
Pension Recalculation Challenge Following Early Retirement Benefit Draw
«…eentscheids sind somit diejenigen Normen massgebend, die per 1. Januar 2025 in Kraft traten (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2; vgl. auch Urteil BVGer C-6529/2016 vom 24. Juli 2018 E. 2.4). 3. Mit dem hier angefochtenen Einspracheentsche…»
30.2025.5 (2025-07-14) · ti
Partner/Manager Travel Allowance Assessment Appeal
«…di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). In concreto oggetto del contendere è la ripre…»
C-1819/2022 (2025-06-18)
Swiss Citizen's Pension Calculation Limited to Four Years of Insurance Contributions
«…endet. Massgebend sind somit diejenigen Normen, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2). Hinsichtlich der Frage, ob die Beschwerdeführerin bis zum Jahr 2012 bei der AHV versichert war, ist dagegen da…»
30.2025.3 (2025-05-26) · ti
Applicant v. Insurance Fund (Good Faith Reliance on Prior Status Confirmation)
«…valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1; 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). In concreto oggetto del contendere è la ripre…»
C-5488/2022 (2025-05-05)
Swiss Pension Calculation Dispute: Early Withdrawal and Incomplete Contributions Upheld
«…end sind somit grundsätzlich diejenigen Normen, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen (vgl. BGE 140 V 154 E. 7.1; 130 V 156 E. 5.2; BGE 117 V 121 E. 3 und E. 4.8). 3. Angefochten ist vorliegend der Einspracheentscheid der Vorinstanz vom 14. N…»
30.2025.1 (2025-04-28) · ti
Claimant v. Tax Authorities: Property Income and AVS Contributions
«…di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). In concreto oggetto del contendere è il calco…»
30.2024.11 (2025-04-07) · ti
Social Security Contribution Recovery for Salary Conversion and Erroneous Payment
«…di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). In concreto oggetto del contendere è la ripre…»
32.2025.4 (2025-03-17) · ti
AI Pension Recalculation Upon Partial Recovery Under New Linear System
«…iuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 150 V 323, consid. 4.2 e 4.3.1; DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1). Esse vanno di conseguenza interpretate in man…»
30.2024.12 (2025-02-03) · ti
Pension Recalculation and Repayment Following Error in Domicile Assumption
«…di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 140 V 154, consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1; DTF 127 V 467 consid. 1), nel caso di specie per l’inizio del diritto alla rendita di vecchiaia della rico…»

Volltext

Urteilskopf

130 V 156

26. Estratto della sentenza nella causa E. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

H 14/03 del 12 marzo 2004

Regeste

Art. 8 und Anhang II FZA ; Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72; Art. 153a AHVG ; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung.

Weder Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71 noch Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72 regeln die Frage nach dem anwendbaren Recht bei der Prüfung eines Gesuchs um eine Pauschalabfindung anstelle einer Altersrente der AHV für den Fall, dass das FZA erst nach Erreichen des Alters, das Anspruch auf eine solche Leistung gibt, aber vor Erlass der streitigen Verwaltungsverfügung in Kraft getreten ist (Erw. 4). Mangels einer diesbezüglichen normativen Regelung ist die Lösung im internen Recht zu suchen (Erw. 5). Da sich der nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende ( BGE 127 V 467 Erw. 1), zu Rechtsfolgen führende Tatbestand (Erreichen des 65. Altersjahres) im konkreten Fall vor dem 1. Juni 2002 verwirklicht hat, wäre das Begehren um eine Pauschalabfindung nach Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit zu prüfen und gutzuheissen gewesen (Erw. 5 und 6).

Erwägungen ab Seite 157

BGE 130 V 156 S. 157

Dai considerandi:

1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se a ragione la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, confermando l'operato dell'amministrazione, abbia negato al ricorrente il diritto a una indennità forfetaria in luogo della rendita di vecchiaia assegnatagli dalla Cassa svizzera di compensazione. (...)

3. Il ricorrente è un cittadino italiano che, dopo alcuni anni di attività lucrativa in Svizzera, ha fatto ritorno nel proprio paese e chiede l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. In considerazione di questa fattispecie internazionale, concernente un cittadino dell'UE, si pone la questione di sapere se e in quale misura l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002, risulti applicabile alla presente procedura. In tale ambito è da tenere presente che l'Accordo è entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia svizzera (27 maggio 2002), ma comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa (19 giugno 2002).

BGE 130 V 156 S. 158

4.

4.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II "Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale" dell'Accordo, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso ( art. 15 ALC ), in unione con la Sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 574/72), oppure disposizioni equivalenti. L' art. 153a LAVS , entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, nella sua lett. a, a questi due regolamenti di coordinamento.

4.2 L' art. 94 del regolamento n. 1408/71 e l' art. 118 del regolamento n. 574/72 contengono disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati.

4.2.1 Quanto all' art. 94 del regolamento n. 1408/71, esso non risolve il tema di sapere se una pretesa originata da un evento verificatosi prima dell'entrata in vigore, nello Stato interessato, del regolamento in questione, ma sul quale l'amministrazione si pronuncia solo successivamente, soggiaccia al nuovo ordinamento comunitario, rispettivamente convenzionale, oppure se ad essa debbano applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti. Così, l' art. 94 n. 1 del regolamento n. 1408/71 si limita a stabilire che quest'ultimo - per ovvie ragioni di certezza del diritto, e a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato (cfr. a tal proposito p. es. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CdGCE] del 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20) - non istituisce alcun (nuovo) diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore nello Stato interessato (cfr. ROSE LANGER, in: MAXIMILIAN FUCHS [editore], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3a ed., Baden-Baden 2002, pag. 549). Dal canto suo, il n. 2 del menzionato articolo si occupa della presa in considerazione dei periodi di contribuzione e, eventualmente,

BGE 130 V 156 S. 159

dei periodi di occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del regolamento nel territorio dello Stato membro interessato per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del detto regolamento. Per il resto, il n. 3 della norma - stante il quale, fatte salve le disposizioni di cui al n. 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento n. 1408/71 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del regolamento medesimo nel territorio dello Stato membro interessato - non disciplina la questione in esame, atteso che l'oggetto del giudizio non verte propriamente sull'acquisizione di un diritto in virtù del regolamento n. 1408/71, né verte sulla liquidazione o sul ripristino di una prestazione che, prima della data determinante, non era stata liquidata o era stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato (n. 4).

Ciò nondimeno, è utile rilevare che, secondo la giurisprudenza sviluppata in materia dalla CdGCE (sulla sua rilevanza per i tribunali svizzeri cfr. art. 16 cpv. 2 ALC , giusta il quale, nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21 giugno 1999]), le disposizioni transitorie del regolamento n. 1408/71 si ispirano al principio per cui le prestazioni spettanti in virtù del precedente ordinamento, se più favorevoli rispetto alle prestazioni contemplate dal nuovo regolamento, non vengono ridotte (sentenze CdGCE del 13 ottobre 1976, causa 32/76, Saieva, Racc. 1976 pag. 1523, punto 13, e 4 maggio 1988, causa 83/87, Viva, Racc. 1988 pag. 2521, punto 10).

4.2.2 L' art. 118 n. 1 del regolamento n. 574/72, applicabile nelle situazioni in cui il regolamento entra in vigore nel periodo situato tra la realizzazione del rischio e la prima fissazione della prestazione, prevede che la domanda di pensione comporta una doppia liquidazione, al tempo stesso conformemente alla convenzione vigente tra gli Stati membri in causa, per il periodo anteriore all'applicazione del regolamento, e conformemente al regolamento stesso, per il periodo successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo. Orbene, esso prevede anche che, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni del regolamento, l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni della convenzione (sentenza CdGCE del

BGE 130 V 156 S. 160

7 maggio 1998, causa C-113/96, Gomez Rodriguez, Racc. 1998 pag. I-2461, punto 44).

Sennonché, l'applicabilità di questa regolamentazione al caso di specie appare dubbia già solo per il fatto che le due diverse modalità di prestazione entranti in linea di considerazione in concreto (liquidazione forfetaria e rendita), escludendosi a vicenda, ostano all'effettuazione di una doppia liquidazione.

5. In assenza di una relativa normativa comunitaria, rispettivamente, per la Svizzera, di una regolamentazione convenzionale, va esaminato secondo il diritto interno se i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, rispettivamente se il diritto convenzionale siano comunque applicabili per risolvere la questione litigiosa, atteso che né il principio dell'effettività né quello dell'equivalenza si oppongono a una tale soluzione ( DTF 128 V 318 seg. consid. 1c; sentenza CdGCE del 22 febbraio 2001 nelle cause riunite C-52/99 e C-53/99, Camarotto e Vignone, Racc. 2001 pag. I-1395 segg., punto 21; sentenza CdGCE del 21 gennaio 1999, causa C-120/97, Upjohn Ltd, Racc. 1999 pag. I-223 segg., punto 32; cfr. pure SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz - EG, in: SJZ 2003 pag. 194; SILVIA BUCHER, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Abkommen über die Personenfreizügigkeit, in: RSAS 2003 pag. 70 seg.).

5.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, in caso di modifica delle basi legali, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

5.2 In concreto appare evidente che lo stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato il 27 maggio 2002, con il compimento del 65 ° anno di età da parte di E., e non il 1° giugno 2002. Se anche l' art. 21 cpv. 2 LAVS dispone che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età determinante (65 anni per gli uomini, 64 anni per le donne: cpv. 1), l'insorgenza, al 1° giugno 2002, del diritto alla rendita configura solamente la conseguenza giuridica derivante dalla realizzazione dello stato di fatto determinante (nel caso di specie, appunto il compimento del 65 ° anno di età).

BGE 130 V 156 S. 161

5.3 Contraria ai principi giurisprudenziali appena esposti appare in tale ambito la Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente la procedura per la determinazione delle rendite AVS/AI nei rapporti tra Svizzera e Stati dell'UE e dell'AELS, in vigore dal 1° giugno 2002, che, pur senza peraltro vincolare il Tribunale federale delle assicurazioni ( DTF 127 V 61 consid. 3a, DTF 126 V 68 consid. 4b, DTF 126 V 427 consid. 5a, DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), pronunciandosi sul tema dell'applicazione temporale dell'Accordo, dopo avere nella precedente edizione precisato che l'insorgenza dell'evento assicurato (età, decesso o invalidità) configura il momento determinante (apparentemente in questo senso anche l'opinione dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino pubblicata in RDAT 2002 I pag. 50: "Per i casi transitori è determinante il momento in cui nasce l'evento assicurato"; cfr. pure ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002, pag. 80 segg.), nella sua più recente versione (stato al 1° luglio 2003) osserva che l'ALC si applica di fatto a tutte le rendite assegnate dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'evento assicurato, il momento della decisione costituendo il criterio determinante (cifra marginale 1010; cfr. pure VSI 2003 pag. 231). Orbene, soprattutto in situazioni, come la presente, di modifica normativa, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni non può unicamente essere fatta dipendere dal momento - aleatorio - in cui l'amministrazione rende la propria decisione.

5.4 Alla luce di quanto precede, dovendosi applicare le disposizioni in vigore al 27 maggio 2002, la conclusione del primo giudice che ha negato nel caso di specie l'applicabilità della Convenzione 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale - respingendo di conseguenza la possibilità di riconoscere un'indennità forfetaria prevista da tale Convenzione - per il fatto che, salvo eccezioni non riscontrabili in concreto, l'entrata in vigore dell'ALC, che non contempla una simile eventualità (cfr. pure il Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5295), avrebbe sospeso gli accordi bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale ( art. 20 ALC ), non può essere condivisa. La domanda di prestazione presentata da

BGE 130 V 156 S. 162

E. non poteva essere trattata secondo le modalità di liquidazione previste dall'ALC e dai regolamenti di riferimento, bensì avrebbe dovuto esserlo conformemente alle regole stabilite dalla predetta normativa bilaterale italo-svizzera.

6.

6.1 L'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, nel tenore vigente successivamente alla modificazione apportata dal secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione medesima, in vigore dal 1° febbraio 1982, dispone che qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 % della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.

6.2 Nell'evenienza concreta, la pronuncia commissionale, cui si rinvia, ha già dettagliatamente esposto come la rendita di fr. 138.- mensili, assegnata all'insorgente, rappresenti l'11,34 % della rendita ordinaria completa (fr. 1217 mensili), calcolata su un periodo di contribuzione massimo di 44 anni e su un reddito annuo determinante corrispondente a quello del ricorrente. Ne consegue che a torto l'amministrazione, prima, e il giudice commissionale, in seguito, hanno negato all'insorgente il riconoscimento di un'indennità forfetaria. Il ricorso essendo fondato, il giudizio della precedente istanza e la decisione amministrativa del 19 giugno 2002 sono annullati. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione affinché determini, mediante nuovo provvedimento, l'importo dell'indennità forfetaria spettante a E.