Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 123 II 63 KI-generiert

Driver's License Revocation for Blind Curve Overtake

Geschäftsnummer BGE 123 II 63
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Driver's License Revocation for Blind Curve Overtake A driver who attempted to overtake a truck on a blind curve and caused a collision was convicted of a serious traffic offense, resulting in the mandatory three-month revocation of his driver's license by the cantonal authorities. The Federal Supreme Court confirmed the license revocation, finding the driver's conduct constituted a serious endangerment of traffic safety under Art. 16 para. 3 lit. a of the Road Traffic Act (SVG), thus requiring mandatory revocation. While the Court ruled that the Graubünden cantonal practice of imposing a minimum three-month revocation for such serious offenses was illegal because the federal minimum revocation period for mandatory revocation cases is universally one month (Art. 17 para. 1 lit. a SVG), the three-month duration in this specific case was upheld as a valid exercise of administrative discretion, given the gravity of the negligence and the concrete danger posed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG, Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 90 Ziff. 2 SVG; obligatorischer Führerausweisentzug; Mindestdauer; Festlegung einer von der gesetzlichen Mindestentzugsdauer abweichenden Mindestdauer durch die kantonale (hier: bündnerische) Praxis. Auch für den Fahrzeugführer, der im Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG den Verkehr in schwerer Weise gefährdet hat, beträgt die Mindestdauer des Führerausweisentzugs einen Monat. Eine kantonale Praxis, nach der in solchen Fällen der Führerausweis in der Regel für mindestens drei Monate zu entziehen ist, verstösst gegen Bundesrecht (E. 3c/aa). Im konkreten Fall hielt sich der Entzug des Führerausweises für die Dauer von drei Monaten angesichts der Umstände aber im Rahmen des der kantonalen Behörde zustehenden Ermessens (E. 3c/bb).

Schlagwörter

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Sicherheit im Straßenverkehr Entzug der Konzession gefährliches Überholen Fahren ohne Berechtigung wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand konkrete Gefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG
Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of the license withdrawal for gravely endangering traffic safety, which forms the basis for confirming the withdrawal length.
Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG
Cited in the reasoning to establish the minimum one-month withdrawal period applicable in cases of gravely endangering traffic safety.
Art. 90 Ziff. 2 SVG
Cited in the reasoning as the penal provision whose violation corresponds substantively to the administrative offense of gravely endangering traffic safety (Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG).
Art. 16 cpv. 2 LCStr
a) Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr (RS 741.01), la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento.
Art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr
Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione.
Art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr
Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Art. 33 cpv. 2 OAC
La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC; RS 741.51).
Art. 16 cpv. 3 LCStr
La prassi in oggetto sembra peraltro inconciliabile anche con la circostanza che, unica fra le cause di revoca obbligatoria enumerate all'art. 16 cpv. 3 LCStr, la guida in stato d'ebrietà è sanzionata con una revoca minima di soli due mesi (art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 Abs. 1 BGG

This article governs court costs and was implicitly applied as the appeal was dismissed.

Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG

Cited in the reasoning to establish the mandatory nature of the license withdrawal for gravely endangering traffic safety, which forms the basis for confirming the withdrawal length.

Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG

Cited in the reasoning to establish the minimum one-month withdrawal period applicable in cases of gravely endangering traffic safety.

Art. 90 Ziff. 2 SVG

Cited in the reasoning as the penal provision whose violation corresponds substantively to the administrative offense of gravely endangering traffic safety (Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG).

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«…la pratique cantonale selon laquelle la durée du retrait était en principe de trois mois en cas d'infraction grave (ATF 123 II 63). Cet arrêt du 7 février 1997 avait considéré que, même pour le conducteur qui avait compromis gravement la sécurité du…»
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Volltext

Urteilskopf

123 II 63

10. Estratto della sentenza 7 febbraio 1997 della Corte di cassazione penale nella causa N. contro Commissione di ricorso del Tribunale cantonale dei Grigioni (ricorso di diritto amministrativo)

Regeste

Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG, Art. 17 Abs. 1 lit. a SVG, Art. 90 Ziff. 2 SVG; obligatorischer Führerausweisentzug; Mindestdauer; Festlegung einer von der gesetzlichen Mindestentzugsdauer abweichenden Mindestdauer durch die kantonale (hier: bündnerische) Praxis.

Auch für den Fahrzeugführer, der im Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a SVG den Verkehr in schwerer Weise gefährdet hat, beträgt die Mindestdauer des Führerausweisentzugs einen Monat. Eine kantonale Praxis, nach der in solchen Fällen der Führerausweis in der Regel für mindestens drei Monate zu entziehen ist, verstösst gegen Bundesrecht (E. 3c/aa). Im konkreten Fall hielt sich der Entzug des Führerausweises für die Dauer von drei Monaten angesichts der Umstände aber im Rahmen des der kantonalen Behörde zustehenden Ermessens (E. 3c/bb).

Sachverhalt ab Seite 64

BGE 123 II 63 S. 64

Il 10 luglio 1995, mentre circolava in territorio di B. alla guida della sua vettura, N. iniziava una manovra di sorpasso di un autocarro in una curva con scarsa visuale, senza accertare se la corsia di contromano fosse libera. In tal modo egli collideva con un veicolo che sopraggiungeva in senso inverso.

Il 4 ottobre 1995, l'Ufficio della circolazione dei Grigioni revocava a N. la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 3 mesi.

Riconosciuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, il 25 ottobre 1995 N. era altresì condannato dal Presidente del Circolo di B. al pagamento di una multa di fr. 2'500.-, che passava in giudicato.

Il ricorso presentato da N. contro la revoca della licenza di condurre era respinto il 18 gennaio 1996 dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni. Adita dall'interessato, la Commissione di ricorso del Tribunale cantonale dei Grigioni confermava la decisione dipartimentale con sentenza del 29 aprile 1996.

N. è insorto con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale contro quest'ultima sentenza, chiedendo che venga annullata nonché, in via principale, che venga pronunciato un semplice ammonimento, e, in via secondaria, che la durata della revoca della licenza di condurre sia ridotta ad un mese.

Il Tribunale cantonale dei Grigioni e l'Ufficio federale di polizia hanno proposto la reiezione del gravame.

La Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

3. Il ricorrente censura inoltre la revoca della licenza pronunciata dall'autorità cantonale. A suo avviso un ammonimento sarebbe stato sufficiente; anche qualora si volesse confermare la revoca,

BGE 123 II 63 S. 65

la durata di tre mesi sarebbe eccessiva.

a) Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr (RS 741.01), la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Qualora la licenza di condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o se ne assume il rischio, compromette gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le due nozioni sono identiche (DTF 120 Ib 285). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC; RS 741.51). Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento.

b) Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr. Ne consegue che, nella misura in cui, sotto il profilo amministrativo, l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati dal giudice penale, essa non ha violato il diritto federale, considerando che il ricorrente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Come testé illustrato, il contenuto delle due norme è infatti identico (DTF 120 Ib 285). Visto che, in simile caso, la licenza di condurre deve essere revocata obbligatoriamente, è esclusa la possibilità di pronunciare un semplice ammonimento come richiesto dal ricorrente. Le censure invocate non giovano quindi all'interessato, già per il motivo ch'egli si fonda su una versione dei fatti diversa da quella insindacabilmente accertata.

c) Dato che la licenza di condurre del ricorrente andava obbligatoriamente revocata (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), si tratta ora di esaminare se la revoca di tre mesi pronunciata dall'autorità cantonale sia adeguata al caso concreto.

aa) Il Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni ha protetto il provvedimento ordinato dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni affermando che, giusta la prassi amministrativa cantonale,

BGE 123 II 63 S. 66

"in presenza di un caso di grave entità (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr) come quello in esame, si deve partire da una revoca minima di tre mesi, da adeguarsi a seconda della fattispecie in questione e perciò con la possibilità di inasprire o meno il provvedimento amministrativo, valutate le condizioni soggettive della persona interessata". L'autorità dipartimentale ha giustificato simile prassi con la circostanza che, nei casi di media gravità, la durata minima della revoca è di un mese; di norma, nei casi gravi la durata della revoca dovrebbe quindi essere di (almeno) tre mesi. La misura litigiosa è stata successivamente confermata anche dalla Commissione di ricorso del Tribunale cantonale dei Grigioni, che ha respinto il gravame inoltrato contro la decisione dipartimentale. Senza esprimersi in merito alla menzionata prassi cantonale, l'ultima istanza ha motivato la durata del provvedimento di revoca con la grave negligenza commessa dal ricorrente nell'occasione. Ora, così come è stata espressa nella decisione dipartimentale e non contestata nella sentenza impugnata, la citata prassi grigionese non è conforme al diritto federale. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che ha compromesso la sicurezza del traffico (art. 16 cpv. 2 LCStr), mentre deve essere revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). In entrambi i casi, la licenza di condurre è revocata per la durata di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). La differenza non risiede nella durata (minima) del provvedimento, bensì nella circostanza che nel primo caso la revoca della licenza è facoltativa, mentre nel secondo è obbligatoria (DTF 118 Ib 229 consid. 3). Anche quando il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, la durata minima della revoca della licenza è quindi di un mese. Ne deriva che non vi è spazio per una prassi cantonale secondo cui, in simili situazioni, la licenza di condurre deve essere di norma revocata per la durata minima di tre mesi.

La citata prassi grigionese appare problematica pure in virtù dell'inasprimento della giurisprudenza del Tribunale federale relativa agli art. 90 n. 2 e 16 cpv. 3 lett. a LCStr, che ha portato ad ammettere la sussistenza di una grave violazione delle regole della circolazione suscettibile di mettere in serio pericolo la sicurezza del traffico, ossia di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione, anche laddove ciò in precedenza non avveniva. Con tale giurisprudenza, il Tribunale federale ha preso in considerazione la circostanza che le licenze di condurre sarebbero state più sovente revocate obbligatoriamente, ma non, invece, il fatto che ogni caso

BGE 123 II 63 S. 67

grave ai sensi delle norme testé menzionate avrebbe automaticamente significato una revoca (obbligatoria) di tre mesi. Al proposito, è semmai sua convinzione che già l'obbligo incondizionato di procedere alla revoca della licenza di condurre costituisce, di per sé, un provvedimento severo, senza che per i casi di maggiore gravità (art. 16 cpv. 3 LCStr) sia ancora necessario prevedere una revoca con durata minima superiore, le cui conseguenze appaiono peraltro discutibili in caso di concreta applicazione. In DTF 122 IV 173 si è, ad esempio, stabilito che il superamento di 30 km/h o più della velocità massima consentita su una semiautostrada (100 km/h) costituisce una grave violazione delle regole della circolazione, suscettibile di mettere in serio pericolo la sicurezza del traffico ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr, rispettivamente, dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Di principio, un superamento della velocità massima consentita di tali proporzioni comporta quindi la revoca obbligatoria della licenza di condurre. Ne conseguirebbe, qualora la prassi in esame facesse stato, che al conducente che avesse circolato a 131 km/h, la licenza di condurre dovrebbe essere obbligatoriamente revocata (malgrado l'eventuale buona reputazione automobilistica) per la durata di almeno tre mesi, mentre il medesimo conducente rischierebbe unicamente una revoca facoltativa di (almeno) un mese o un semplice ammonimento se la sua velocità fosse leggermente inferiore (129 km/h). Una lieve differenza di velocità (131 km/h in luogo di 129 km/h) sarebbe quindi all'origine di sanzioni estremamente disuguali, senza che ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze. È evidente che, in casi simili, la possibilità di determinare la specie e la durata del provvedimento amministrativo in concreto adeguato risulterebbe (parzialmente) compromessa.

La prassi in oggetto sembra peraltro inconciliabile anche con la circostanza che, unica fra le cause di revoca obbligatoria enumerate all'art. 16 cpv. 3 LCStr, la guida in stato d'ebrietà è sanzionata con una revoca minima di soli due mesi (art. 16 cpv. 3 lett. b in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr), ossia inferiore ai tre mesi prospettati dalle autorità grigionesi per i casi in cui la sicurezza della circolazione è stata gravemente compromessa.

bb) Da quanto esposto discende che, nella misura in cui il Tribunale cantonale dei Grigioni ha implicitamente fondato il proprio giudizio sulla prassi cantonale enunciata dal Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, la (motivazione della) decisione impugnata sarebbe lesiva del diritto federale. Senonché, anche se così fosse, ciò non sarebbe comunque suscettibile di comportare l'accoglimento

BGE 123 II 63 S. 68

del gravame, visto che, nel suo risultato, la revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi inflitta al ricorrente regge alla censura di violazione del diritto federale.

In concreto, il ricorrente ha commesso una grave negligenza. Decidendo di sorpassare un autocarro in una curva con scarsa visuale, senza previamente accertarsi se la corsia di contromano fosse libera, egli ha agito senza riguardo, mettendo in serio e concreto pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. La sua colpa è quindi particolarmente pesante. Tenuto conto del fatto che, qualora il conducente abbia compromesso gravemente la sicurezza della circolazione, la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr), nella fattispecie la conferma della revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi rientra senz'altro nei limiti del potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità cantonale. Un abuso o un eccesso di tale potere non è ravvisabile neppure qualora si tenga conto della reputazione automobilistica senza macchia del ricorrente, ciò che l'autorità cantonale non ha del resto tralasciato di prendere in considerazione. A ragione quest'ultima ha invece negato un bisogno professionale di un veicolo. Certo, come cerca di dimostrare l'interessato, medico oculista, la vettura gli è di grossa utilità per raggiungere i suoi due studi, l'uno situato a Poschiavo l'altro a Brescia (I). Senonché, la mera necessità di doversi organizzare differentemente durante il periodo di revoca della licenza di condurre, fa parte delle possibili conseguenze di una revoca e non è di per sé suscettibile di giustificare la necessità professionale di condurre veicoli (DTF 122 II 21 consid. 1c). Ne discende che, confermando la contestata revoca di tre mesi, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni non ha violato il diritto federale. Anche su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato.