Pension Fund Provisional Measures Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPension Fund Provisional Measures Admissibility In a case concerning provisional measures in a first-instance claim procedure under the Swiss Federal Law on Occupational Old Age, Survivors' and Invalidity Pension Scheme (BVG), a pension fund challenged the Cantonal Insurance Court's decree ordering provisional measures. The Federal Insurance Court ruled that determinations by pension institutions do not constitute executable decisions in the administrative law sense, meaning that the suspension of effect (suspensive relief) is not applicable; instead, positive provisional measures must be ordered. The Court held that Article 56 of the Federal Administrative Procedure Act (VwVG) provides a sufficient federal legal basis for ordering such provisional measures in occupational pension law claims, despite the BVG stipulating a civil claim procedure (Art. 73 BVG), finding that denying this possibility would prejudice the claimant by allowing "fait accompli." The Federal Insurance Court thus upheld the formal legitimacy of the first judge's procedure and the admissibility of the administrative law appeal against their interim order.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 73 BVG, Art. 1 Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 56 VwVG, Art. 97 Abs. 1 und Art. 128 OG: Vorsorgliche Massnahmen im Klageverfahren vor erster Instanz; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Zwischenverfügung. - Im Rahmen des Klageverfahrens vor erster Instanz kann mangels einer vollstreckbaren Verfügung keine aufschiebende Wirkung erteilt werden, vielmehr bedarf es der Anordnung positiver vorsorglicher Massnahmen (E. 3). - Mit Art. 56 VwVG besteht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen für den Bereich des Berufsvorsorgerechts eine bundesrechtliche Verfügungsgrundlage, auch wenn das BVG das Klageverfahren vorsieht (E. 4).
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KI-generiertThis provision is cited as the federal legal basis accepted by the Tribunal for ordering provisional measures in professional pension law (LPP) litigation.
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Volltext
Urteilskopf
119 V 295
42. Estratto della sentenza del 24 maggio 1993 nella causa Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano contro R. e Tribunale cantonale delle assicurazioni
Regeste
Art. 73 BVG, Art. 1 Abs. 3, Art. 5 Abs. 1 und 2, Art. 56 VwVG, Art. 97 Abs. 1 und Art. 128 OG: Vorsorgliche Massnahmen im Klageverfahren vor erster Instanz; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Zwischenverfügung.
- Im Rahmen des Klageverfahrens vor erster Instanz kann mangels einer vollstreckbaren Verfügung keine aufschiebende Wirkung erteilt werden, vielmehr bedarf es der Anordnung positiver vorsorglicher Massnahmen (E. 3).
- Mit Art. 56 VwVG besteht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen für den Bereich des Berufsvorsorgerechts eine bundesrechtliche Verfügungsgrundlage, auch wenn das BVG das Klageverfahren vorsieht (E. 4).
Erwägungen ab Seite 296
BGE 119 V 295 S. 296
Estratto dai considerandi:
3. Nel querelato decreto, il Presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha preliminarmente escluso che l'effetto sospensivo possa essere attribuito ad una petizione proposta contro il provvedimento di un istituto di previdenza nell'ambito della LPP. Le argomentazioni del primo giudice possono essere condivise. Infatti, le determinazioni degli istituti previdenziali non hanno il carattere di decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e 2 PA; esse, se non oggetto di ricorso nei brevi termini di perenzione, non entrano in forza esecutiva: simili determinazioni valgono unicamente quali dichiarazioni unilaterali di una parte (DTF 115 V 224 e 242; SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, pag. 15 nota 3; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 104 1987 I, pag. 615 seg.; GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 940). Il Tribunale federale delle assicurazioni ne ha dedotto che, in assenza di un provvedimento cui possa essere data attuazione, non può entrare in linea di conto una misura sospensiva (cfr. DTF 110 V 350; RAMI 1984 n. K 583 pag. 142 consid. 2).
BGE 119 V 295 S. 297
La Corte, in una sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H., ha affermato che in simile ipotesi la via da seguire è quella del decreto di misure provvisionali positive; la sentenza in questione si fonda sulla giurisprudenza in DTF 117 V 185 in cui si afferma non essere data attribuzione di effetto sospensivo a ricorsi contro decisioni negative.
4. A fondamento della sua decisione, il primo giudice ha assunto l'art. 56 PA, in virtù del quale, dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può prendere d'ufficio o a domanda di parte altri provvedimenti di urgenza per conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto.
Nella sentenza DTF 117 V 185 questo Tribunale ha ritenuto che, in tema di misure provvisionali, quest'ultimo disposto configura la base di diritto federale - che comporta la ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo giusta gli art. 97 cpv. 1 e 128 OG (DTF 112 V 106) - benché non figurante nell'elenco, non esaustivo, dell'art. 1 cpv. 3 PA.
Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ora, l'art. 56 PA sarebbe inapplicabile nella concessione di misure provvisionali in quanto riferito solo ad atti di procedura amministrativa e non ad atti di procedura civile quale quella determinata nell'art. 73 LPP. Né, per l'Ufficio federale il riferimento fatto dai primi giudici alla sentenza pubblicata in RCC 1991 pag. 522 (= DTF 117 V 185) sarebbe di rilievo in quanto concernente una ipotesi di applicazione della LAVS, trattandosi cioè di un'assicurazione federale i cui organi rendono decisioni.
Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni nella suddetta sentenza inedita 3 marzo 1993 in re H. ha già avuto modo di affermare, prescindendo dalla lettera del disposto, essere nella norma di cui all'art. 56 PA ravvisabile la base di diritto federale da prendere a fondamento per disporre misure provvisionali pure in materia di previdenza professionale ai sensi della LPP. Da questa giurisprudenza non si vede motivo di scostarsi. Altrimenti nel settore della previdenza professionale non sarebbe possibile conservare provvisoriamente uno stato di fatto o uno stato di diritto, a pregiudizio della parte che si troverebbe poi opposta al fatto compiuto. Apparrebbe peraltro perlomeno curioso denegare la possibilità di applicare misure provvisionali in prima istanza, quando le medesime possono comunque essere disposte nella susseguente procedura, ricorsuale, innanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
Ne deve essere dedotta la legittimità formale del procedimento adottato dal primo giudice e la ricevibilità del ricorso.