Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 IB 238 KI-generiert

Property Owner v. Cantonal Order to Demolish Forest Fence

Geschäftsnummer BGE 114 IB 238
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Property Owner v. Cantonal Order to Demolish Forest Fence The court case concerns a property owner's appeal against a cantonal order to demolish a fence illegally erected around partially wooded land, arguing the fence, equipped with open gates and intended to contain sheep for property maintenance, should be exempt from the general ban on forest fencing. The Federal Court upheld the demolition order, reasoning that exceptions to the forest enclosure prohibition (based on Art. 699 CC and Art. 3 para. 1 FPolV) are only permissible if they are light enclosures conforming to local custom and serving to prevent livestock from escaping, but found that the fence lacked the most crucial prerequisite of local usage, as the Ticino cantonal custom dictates fencing fields, not forests, for livestock containment, and even the presence of unfenced gates does not negate the prohibition; furthermore, grazing, even by small livestock like sheep, was deemed detrimental to forest conservation as it destroys undergrowth, contradicting the declared purpose of the enclosure.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verbot der Einzäunung von Wald; Beseitigung der Einzäunung (Art. 3 Abs. 1 FPolV i.V.m. Art. 699 ZGB und Art. 31 FPolG). 1. Ausnahmen vom Einzäunungsverbot sind aus Gründen der Zweckmässigkeit möglich. In diesen Ausnahmefällen sind leichte Einhegungen zulässig, die dem Ortsgebrauch entsprechen und dazu dienen, das Entlaufen des Viehs zu verhindern. Besonderheit im Kanton Tessin, wo kein sog. "Weidewald" existiert und deshalb nicht Wald, sondern Wiesen eingezäunt werden (Erw. 4a und c). 2. Der Umstand, dass der Zaun mit unverschlossenen Toren versehen ist, ändert auch dann nichts am Einzäunungsverbot, wenn mit Tafeln auf die freie Benutzung der Tore hingewiesen wird (Erw. 4b). 3. Auch das Weidenlassen von Kleinvieh führt zu einer Beeinträchtigung des Waldes (Erw. 4d).

Schlagwörter

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Abbruchbefehl Eigentumsbeschränkung Kapprecht Wegnahmerecht Gemeinatzung Vermögensdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Abs. 1 FPolV
Verbot der Einzäunung von Wald; Beseitigung der Einzäunung (Art. 3 Abs. 1 FPolV i.V.m.
Art. 699 ZGB
Cited in the headnote as the provision establishing the general freedom of access to forests, against which exceptions for fencing must be weighed.
Art. 31 FPolG
699 ZGB und Art. 31 FPolG).
Art. 3 cpv. 1 OVPF
a) La recinzione di fondi boschivi dev'essere analizzata nell'ottica dell'art. 3 cpv. 1 OVPF, a norma del quale si possono cingere aree forestali solo nell'interesse della conservazione del bosco.
Art. 699 CC
Tale regola è subordinata a quella dell'art. 699 CC, il quale stabilisce che l'accesso ai boschi e alle selve è libero a tutti secondo l'uso locale.
Art. 31 LVPF
699 CC, ma è anche strettamente legato al precetto della conservazione dell'area boschiva sancito dall'art. 31 LVPF (DTF 105 Ib 278 consid.
Art. 4 Cost
E neppure si potrebbe lamentare una violazione del principio della parità di trattamento dedotto dall'art. 4 Cost., adducendo la presenza nel Malcantone di innumerevoli altre cinte di rete metallica, erette abusivamente.

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 105 Ib 278
31 LVPF (DTF 105 Ib 278 consid.
DTF 106 Ib 52
Per motivi di razionalità, la prassi ammette eccezioni al divieto di recingere i boschi: la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid.
DTF 106 Ib 50
di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50 /51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag.
DTF 105 Ib 277
DTF 96 I 103
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 699 ZGB

Cited in the headnote as the provision establishing the general freedom of access to forests, against which exceptions for fencing must be weighed.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

2C_807/2015 (2016-10-18)
«…e Bereitschaft der kantonalen Behörde, eine bislang allenfalls abweichende Bewilligungspraxis zu korrigieren (vgl. BGE 114 Ib 238 E. 4c S. 240). Gewichtige öffentliche Interessen, die der Durchsetzung der Gleichbehandlung entgegenstehen würden (vgl…»
1C_267/2014 (2014-11-18)
«…aussetzung für eine Gleichbehandlung im Unrecht wäre ( BGE 139 II 39 E. 7.1 ; 127 I 1 E. 3a; 116 Ia 345 E. 6a/aa; 114 Ib 238 E. 4c; 120 Ib 64 nicht publ. E. 3d) - die Direktion des Innern und der Regierungsrat auch in Zukunft nicht gewillt s…»
1B_109/2010 (2010-09-14)
«…nannten Gleichbehandlung im Unrecht: BGE 136 I 65 E. 5.6 ; 127 I 1 E. 3a; 117 Ib 266 E. 3f: 116 Ia 345 E. 6a/aa; 114 Ib 238 E. 4c). 6.2 Zutreffend und nicht ernsthaft bestritten ist, dass sich unter den sichergestellten Geschäftsunterlagen m…»
1C_403/2008 (2008-10-23)
«…bre 2002 consid. 2.2 apparsa nella RDAT I-2003 n. 58 pag. 206; sul divieto, di massima, di recingere i boschi cfr. DTF 114 Ib 238 ). 2.5 Questa conclusione non muta per gli accenni secondo i quali il ricorrente è affetto dal 2000 da depressione, ha…»
6S.6/2001 (2001-03-15)
«…r prétendre à un droit à l'égalité de traitement ( ATF 120 IV 136 consid. 3a, 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 114 Ib 238 consid. 4c, 113 Ib 307 consid. 3, 112 Ib 381 consid. 6 et les références). b) Il résulte de l'arrêt attaqué que, lorsq…»
BGE 120 IV 136
«…ux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. [ATF 114 Ib 238](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»

Volltext

Urteilskopf

114 Ib 238

35. Estratto della sentenza 15 settembre 1988 della I Corte di diritto pubblico nella causa X. c. Comune di Novaggio e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regeste

Verbot der Einzäunung von Wald; Beseitigung der Einzäunung (Art. 3 Abs. 1 FPolV i.V.m. Art. 699 ZGB und Art. 31 FPolG).

1. Ausnahmen vom Einzäunungsverbot sind aus Gründen der Zweckmässigkeit möglich. In diesen Ausnahmefällen sind leichte Einhegungen zulässig, die dem Ortsgebrauch entsprechen und dazu dienen, das Entlaufen des Viehs zu verhindern. Besonderheit im Kanton Tessin, wo kein sog. "Weidewald" existiert und deshalb nicht Wald, sondern Wiesen eingezäunt werden (Erw. 4a und c).

2. Der Umstand, dass der Zaun mit unverschlossenen Toren versehen ist, ändert auch dann nichts am Einzäunungsverbot, wenn mit Tafeln auf die freie Benutzung der Tore hingewiesen wird (Erw. 4b).

3. Auch das Weidenlassen von Kleinvieh führt zu einer Beeinträchtigung des Waldes (Erw. 4d).

Sachverhalt ab Seite 239

BGE 114 Ib 238 S. 239

Su richiesta del ricorrente il Consiglio di Stato ha accertato la natura di alcuni terreni di sua proprietà, definiti parzialmente boschivi. Con la stessa risoluzione l'esecutivo cantonale ha ordinato la demolizione di una cinta eretta abusivamente a confine tra questi mappali e altri, pure boscati (in parte del ricorrente e in parte di terzi). Davanti al Tribunale federale il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento dell'ordine di demolizione.

Erwägungen

Dai considerandi:

4. A parere del ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe leso la normativa forestale per non aver considerato che l'unico scopo della cinta, provvista di cancelletti aperti a tutti, è quello di impedire l'allontanamento delle pecore, acquistate per garantire la costante pulizia della sua proprietà.

a) La recinzione di fondi boschivi dev'essere analizzata nell'ottica dell'art. 3 cpv. 1 OVPF, a norma del quale si possono cingere aree forestali solo nell'interesse della conservazione del bosco. Tale regola è subordinata a quella dell'art. 699 CC, il quale stabilisce che l'accesso ai boschi e alle selve è libero a tutti secondo l'uso locale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'art. 3 cpv. 1 OVPF non si fonda soltanto sulle prescrizioni di diritto pubblico contenute nell'art. 699 CC, ma è anche strettamente legato al precetto della conservazione dell'area boschiva sancito dall'art. 31 LVPF (DTF 105 Ib 278 consid. 2b). Per motivi di razionalità, la prassi ammette eccezioni al divieto di recingere i boschi: la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono erigere steccati

BGE 114 Ib 238 S. 240

di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50 /51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10 all'art. 699 CC).

b) Non è contestato che l'eliminazione di un'opera vietata da disposizioni del diritto federale dev'essere ordinata in base a queste stesse norme (nel caso concreto l'art. 699 CC rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 OVPF; cfr. DTF 105 Ib 277 consid. 2a e b). Il ricorrente si fonda però a torto sul fatto che il suo recinto sia provvisto di una ventina di cancelli. In effetti, come il Tribunale federale ha già constatato in diversi casi, la presenza di tali aperture non è neppure decisiva quando la cinta è munita di cartelli (inesistenti nella fattispecie) con i quali si indica la libera accessibilità del bosco (DTF 106 Ib 50 consid. 4c, DTF 96 I 103 consid. 3b).

c) Il recinto litigioso rientra senz'altro nella menzionata categoria degli steccati di dimensioni ridotte ed è pure stato eretto per impedire la fuga degli animali domestici allevati dal ricorrente. Manca tuttavia il presupposto più importante, e cioè la concordanza con l'uso locale. Infatti, nel Cantone Ticino i pascoli sono terreni liberi: non esiste il cosiddetto "Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699 CC). Per questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i boschi, ma i prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare senza difficoltà, oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare dei fili dove eventualmente si può innestare la corrente elettrica per spaventare gli animali, impedendone così la fuga. Nelle sentenze pubblicate 96 I 103 consid. 3b e 105 Ib 280 consid. 2d, dove si fa riferimento all'uso locale ticinese, si parla di cinte costruite per tener lontano gli animali dalla zona forestale: nel caso concreto, invece, il bestiame pascola in parte nel bosco. E neppure si potrebbe lamentare una violazione del principio della parità di trattamento dedotto dall'art. 4 Cost., adducendo la presenza nel Malcantone di innumerevoli altre cinte di rete metallica, erette abusivamente. In effetti, esse non sarebbero sufficienti a fondare un uso locale. Per di più, le autorità cantonali hanno manifestato la ferma volontà di fare allontanare tutti i recinti abusivi della zona nel caso in cui il presente ricorso dovesse essere respinto. Per questi motivi, il caso concreto non può essere definito eccezionale.

d) Ci si potrebbe comunque chiedere se l'erezione della cinta sia avvenuta nell'interesse della conservazione del bosco (cfr. art. 3 cpv. 1 OVPF). La risposta è negativa. Infatti, anche se i boschi

BGE 114 Ib 238 S. 241

circostanti sono quasi impraticabili, perché troppo inselvatichiti, quello del ricorrente è "curato" all'eccesso. Nell'interesse della conservazione del bosco, non solo non si dovrebbe ricorrere all uso di prodotti chimici - com'è stato fatto ripetutamente nel caso concreto - ma si dovrebbe evitare altresì di adibire l'area boschiva a pascolo. Infatti, brucando i teneri germogli, le pecore distruggono il sottobosco. Così, invece di salvaguardare la foresta, il ricorrente ne promuove la distruzione. La cura più efficace e "naturale" sarebbe quella di tagliare man mano gli alberi deboli e malati; quest'operazione è tuttavia più onerosa, rivelandosi indispensabile l'impiego di personale specializzato.