Swiss IVG Hardship Pension Income Calculation Interpretation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSwiss IVG Hardship Pension Income Calculation Interpretation The case concerns the definition of "hardship case" (Härtefall) under Article 28(1) of the Swiss Federal Act on Invalidity Insurance (IVG) for granting a half-pension to an insured person with a degree of invalidity between one-third and one-half, focusing on interpreting the relevant income calculation under the subsequent introduction of Article 28bis IVV (previously OAI, Ordinance on Invalidity Insurance). The court found that for the purpose of defining an economic hardship case, the relevant factor is the income the insured person can realistically achieve given their actual remaining work capacity, specific circumstances (age, professional training), and the actual labor market situation, requiring the court to consider the concrete situation rather than merely hypothetical income figures based on an abstract, balanced labor market, as suggested by a strict reading of Article 28(2) IVG. Consequently, the court held that Article 28bis(2) first sentence IVV is incompatible with the concept of hardship under Article 28(1) IVG and thus unlawful, insofar as it refers to the hypothetical income comparison under Article 28(2) IVG.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 28 Abs. 1 IVG, Art. 28bis Abs. 2 IVV: Härtefall. Für den Art. 28bis IVV ist das Einkommen von Bedeutung, welches der Versicherte aufgrund der konkreten Situation (tatsächlicher Arbeitsmarkt und besondere Gegebenheiten des Versicherten) unter bestmöglicher Ausnützung seiner restlichen Arbeitskräfte erzielen kann. Insoweit Art. 28bis Abs. 2 Satz 1 IVV auf Art. 28 Abs. 2 IVG Bezug nimmt, ist er mit dem Begriff des Härtefalls i. S. des Art. 28 Abs. 1 IVG nicht vereinbar und daher gesetzwidrig.
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KI-generiertThis provision defines the conditions for a full or half disability pension, which is the subject of the review regarding the hardship clause.
This provision is deemed illegal in the portion that refers to Art. 28 para. 2 IVG, as the reasoning concludes that this reference is incompatible with the hardship clause concept under Art. 28 para. 1 IVG.
Volltext
Urteilskopf
112 V 280
49. Estratto della sentenza del 31 ottobre 1986 nella causa Postizzi contro Cassa di compensazione VATI e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste
Art. 28 Abs. 1 IVG, Art. 28bis Abs. 2 IVV: Härtefall.
Für den Art. 28bis IVV ist das Einkommen von Bedeutung, welches der Versicherte aufgrund der konkreten Situation (tatsächlicher Arbeitsmarkt und besondere Gegebenheiten des Versicherten) unter bestmöglicher Ausnützung seiner restlichen Arbeitskräfte erzielen kann.
Insoweit Art. 28bis Abs. 2 Satz 1 IVV auf Art. 28 Abs. 2 IVG Bezug nimmt, ist er mit dem Begriff des Härtefalls i.
S. des Art. 28 Abs. 1 IVG nicht vereinbar und daher gesetzwidrig.
Erwägungen ab Seite 281
BGE 112 V 280 S. 281
Estratto dai considerandi:
1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita intera è dato quando l'assicurato è invalido per almeno due terzi e il diritto alla mezza rendita quando egli è invalido per almeno la metà. Nei casi rigorosi, la mezza rendita può già essere assegnata quando l'assicurato è invalido per almeno un terzo.
Secondo la giurisprudenza che si applica alle decisioni rese prima del 1o gennaio 1984, ossia fino all'entrata in vigore del nuovo art. 28bis OAI, è dato il caso di rigore economico ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 seconda frase LAI, qualora l'assicurato affetto da un'invalidità di un terzo almeno ma inferiore alla metà non sia in grado di conseguire, pur utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, gli estremi del reddito stabilito giusta l'art. 2 LPC. Il calcolo del reddito deve essere determinato applicando per analogia i disposti della LPC, segnatamente gli art. 3 e 4, quando si precisi che un'eventuale rendita per caso di rigore non è da prendere in considerazione quale elemento del reddito (DTF 108 V 221 consid. 2 e le sentenze ivi citate).
Secondo il diritto in vigore dal 1o gennaio 1984 esiste un caso rigoroso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI se l'assicurato è invalido per almeno un terzo e se il suo reddito non raggiunge il limite fissato nell'art. 42 cpv. 1 LAVS (art. 28bis cpv. 1 OAI). È determinante il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire come invalido, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI. Esso è stabilito secondo le norme degli art. 56-62 OAVS. In deroga all'art. 60 cpv. 2 OAVS, al reddito è aggiunto un decimo della sostanza computabile. Vengono conteggiati i due terzi di questo totale (art. 28bis cpv. 2 OAI). Un'eventuale rendita per casi rigorosi non è conteggiata nel reddito (art. 28bis cpv. 3 OAI).
2. a)...
b) Per il periodo di tempo disciplinato dalla nuova normativa vigente dal 1o gennaio 1984, il ricorrente in sostanza si prevale del fatto secondo cui sarebbe da conferire un'interpretazione diversa all'art. 28 cpv. 1 LAI a seconda che tale disposto si applichi nell'ambito della valutazione del grado d'invalidità o dell'esame relativo al caso di rigore. In particolare egli sostiene che con l'introduzione dell'art. 28bis OAI si intendeva tener conto della possibilità reale di un parziale reinserimento dell'invalido in rapporto alla sua condizione di età e di formazione professionale, nonché alla situazione effettiva del mercato del lavoro nel
BGE 112 V 280 S. 282
cantone di residenza o comunque nell'ambiente entro il quale è chiamato a operare.
3. Né il testo legale né relative regole di esecuzione definiscono il concetto del caso di rigore di cui all'art. 28 cpv. 1 LAI. Dalla costante giurisprudenza deve però essere desunto che intenzione del legislatore era stato di tenere in considerazione la concreta situazione e le circostanze particolari dell'assicurato le quali, pur utilizzando egli al meglio le sue superstiti energie lavorative, lo impediscono di sovvenire al proprio sostentamento malgrado il fatto che il suo grado d'invalidità sia inferiore alla metà (STFA 1962 pag. 79 seg., 1969 pag. 171 consid. 3; RCC 1983 pag. 253 consid. 1). È invece incorso in un errore l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella misura in cui ha indicato, in merito all'art. 28bis OAI (RCC 1983 pag. 411), che la nuova norma riflette l'attuale prassi giudiziaria. Per l'art. 28bis OAI è di rilievo, a causa del richiamo dell'art. 42 cpv. 1 LAVS indicato al primo capoverso e degli art. 56-62 OAVS menzionati al secondo, il reddito che l'assicurato può, utilizzando al meglio le sue superstiti energie lavorative, effettivamente ottenere in base alla concreta situazione del caso. Il contemporaneo richiamo dell'art. 28 cpv. 2 LAI contenuto nell'art. 28bis cpv. 2 OAI, disposto legale che non prende in considerazione il reddito effettivo né tien conto dell'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità, bensì prevede il confronto di redditi ipotetici conseguibili su un mercato del lavoro equilibrato, risulta pertanto incompatibile con il concetto del caso di rigore ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI. Ne consegue che, nella misura in cui l'art. 28bis cpv. 2 prima frase OAI fa riferimento all'art. 28 cpv. 2 LAI, esso non è conforme alla legge.