Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 112 II 507 KI-generiert

VO des Bundesrates vom 26

Geschäftsnummer BGE 112 II 507
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Kitchen Assistant v. Employer: CLA Minimum Wage Application A former kitchen assistant sued her employer for a difference of salary, claiming she was owed the minimum wage set by the collective labor agreement (CLA) for hotels, restaurants, and cafés, which she argued applied to her employment from 1980 to 1984. The Federal Court upheld the lower court's finding that the employment relationship was subject to the CLA, which explicitly covered service personnel, including kitchen staff. However, the court found the appellate court's decision arbitrary for awarding the back pay, because the CLA's fixed minimum wage provisions—while applying to certain categories—did not include kitchen assistants, leaving their salary to contractual freedom. Moreover, the Court reasoned that the minimum salary derived from foreigners' labor law regulations (e.g., the 1983 ordinance on limiting the number of employed foreigners), which authorities use to issue work permits to ensure foreign workers are offered local and customary wages, is a *public law* standard and cannot be used to extend the application of minimum wages provisions within a *private law* CLA to categories not explicitly covered.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste VO des Bundesrates vom 26. Oktober 1983 über die Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen Ausländer. Die Unterstellung unter den Gesamtarbeitsvertrag (E. 2) führt nicht zur Anwendung der im Fremdenpolizeirecht vorgesehenen Mindestlöhne (E. 3).

Schlagwörter

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Minimallohn öffentliches Personalrecht Personalstatut Gesamtarbeitsverträge Arbeitsbewilligung Fremdes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 cpv. 2 BGE
Il Tribunale di appello ha rettamente ammesso che il rapporto lavorativo fra l'istante e la convenuta sottostava a questo ordinamento, che si applica a tutti i salariati e datori di lavoro delle aziende alberghiere, incluso dunque il personale di servizio (art. 1 cpv.
Art. 24 CCNL
In realtà queste prescrizioni non determinano una retribuzione per gli ausiliari di cucina, che non sono contemplati nelle classi di reddito fisso (art. 24 CCNL/1976, art.
Art. 1 LDDS
a) Secondo le norme di polizia degli stranieri per risiedere in Svizzera un cittadino estero necessita di un permesso (art. 1 LDDS), il cui rilascio dipende dagli interessi morali ed economici del paese, nonché dall'eccesso di forestieri (art.
Art. 16 cpv. 1 LDDS
1 LDDS), il cui rilascio dipende dagli interessi morali ed economici del paese, nonché dall'eccesso di forestieri (art. 16 cpv. 1 LDDS).

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 106 Ib 133
L'intento è di proteggere la pace del lavoro e di impedire una pressione indesiderata sulla struttura dei salari (DTF 106 Ib 133 consid.
DTF 109 Ib 244
b) La disciplina che riguarda la residenza di cittadini esteri non consente invece alle autorità di ipotizzare convenzioni dove non esistono e di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro (DTF 109 Ib 244 consid.
DTF 98 II 208
La sola dichiarazione di obbligatorietà generale si fonda sul diritto pubblico (DTF 98 II 208) e non permette di dedurne che essi esercitino in
DTF 109 Ia 22
Essa conferisce al contratto collettivo di lavoro, in assenza di ragioni sufficienti, una portata che eccede il suo chiaro testo ed inoltre, senza motivi oggettivi, si rifà a norme di diritto pubblico per risolvere una causa puramente civile (DTF 109 Ia 22 consid.
DTF 108 II 151
2, DTF 108 II 151 consid.
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Volltext

Urteilskopf

112 II 507

86. Estratto della sentenza 8 luglio 1986 della I Corte civile nella causa X. SA contro Y. e Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)

Regeste

VO des Bundesrates vom 26. Oktober 1983 über die Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen Ausländer.

Die Unterstellung unter den Gesamtarbeitsvertrag (E. 2) führt nicht zur Anwendung der im Fremdenpolizeirecht vorgesehenen Mindestlöhne (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 507

BGE 112 II 507 S. 507

Y. ha lavorato alle dipendenze della X. SA come ausiliaria di cucina dal 1980 al 1984. Cessato l'impiego, il 10 aprile 1985 essa ha intentato causa alla datrice di lavoro per il pagamento di fr. 5'000.--, risultanti dalla differenza di fr. 5'960.-- tra il salario percepito e il minimo garantito dal contratto collettivo durante certi periodi sino al dicembre del 1983.

Il Pretore di Locarno-Città ha riconosciuto all'istante l'11 settembre 1985 un credito di fr. 3'940.-- con interesse al 5% dall'inizio della lite, secondo il suo calcolo della rimanenza.

La Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha respinto il 27 gennaio 1986 un ricorso della convenuta.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico introdotto dalla X. SA.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. La ricorrente reputa arbitrario l'assoggettamento degli ausiliari di cucina al contratto collettivo di lavoro per gli alberghi, ristoranti e caffé (CCNL).

Il Tribunale di appello ha rettamente ammesso che il rapporto lavorativo fra l'istante e la convenuta sottostava a questo ordinamento, che si applica a tutti i salariati e datori di lavoro delle aziende alberghiere, incluso dunque il personale di servizio (art. 1 cpv. 2

BGE 112 II 507 S. 508

e 3 CCNL nella versione del 6 aprile 1976 e, quasi identico, nel tenore del 14 novembre 1980). La regolamentazione, almeno per una parte della durata contrattuale, è stata dichiarata di obbligatorietà generale; in questa misura gli addetti alle cucine vi sono dunque sottoposti.

3. La ricorrente fa valere che le mansioni esercitate dalla lavoratrice non rientrano però in una delle limitate categorie per le quali il contratto collettivo stabilisce un salario fisso; nel caso concreto vige la libertà contrattuale e decidere altrimenti contrasta senza seri motivi il chiaro testo normativo.

In realtà queste prescrizioni non determinano una retribuzione per gli ausiliari di cucina, che non sono contemplati nelle classi di reddito fisso (art. 24 CCNL/1976, art. 29 e 30 CCNL/1980). La Camera di cassazione civile argomenta tuttavia che i salari minimi del contratto collettivo corrispondono a quelli previsti nelle direttive dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, la cui osservanza è presupposto inderogabile al fine di ottenere un permesso di lavoro per uno straniero.

a) Secondo le norme di polizia degli stranieri per risiedere in Svizzera un cittadino estero necessita di un permesso (art. 1 LDDS), il cui rilascio dipende dagli interessi morali ed economici del paese, nonché dall'eccesso di forestieri (art. 16 cpv. 1 LDDS). Su queste basi il Consiglio federale ha promulgato disposizioni che regolano il mercato del lavoro, per le quali l'autorizzazione di assumere e cambiare impiego o professione è accordata solo quando allo straniero vengono offerte le condizioni di salario usuali per il luogo e il mestiere, identiche a quelle dei dipendenti svizzeri (art. 21 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa del 26 ottobre 1983, RS 823.21). Le autorità preposte al mercato del lavoro, incaricate di eseguire l'ordinanza, definiscono in applicazione di questa regola gli stipendi minimi, che sono poi riportati nelle singole autorizzazioni. L'intento è di proteggere la pace del lavoro e di impedire una pressione indesiderata sulla struttura dei salari (DTF 106 Ib 133 consid. 4a, 135 consid. b).

b) La disciplina che riguarda la residenza di cittadini esteri non consente invece alle autorità di ipotizzare convenzioni dove non esistono e di estendere il campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro (DTF 109 Ib 244 consid. 4a), che appartengono al diritto privato. La sola dichiarazione di obbligatorietà generale si fonda sul diritto pubblico (DTF 98 II 208) e non permette di dedurne che essi esercitino in

BGE 112 II 507 S. 509

altre direzioni influssi di questa natura. Anche le direttive dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, richiamate dalla Corte cantonale, concernono la polizia degli stranieri e non implicano alcunché di utile per la lavoratrice.

c) In virtù di queste considerazioni la sentenza impugnata appare arbitraria. Essa conferisce al contratto collettivo di lavoro, in assenza di ragioni sufficienti, una portata che eccede il suo chiaro testo ed inoltre, senza motivi oggettivi, si rifà a norme di diritto pubblico per risolvere una causa puramente civile (DTF 109 Ia 22 consid. 2, DTF 108 II 151 consid. 2).