Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 V 3 KI-generiert

Italian National's AVS Contribution Transfer and Widow's Pension Eligibility

Geschäftsnummer BGE 111 V 3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Italian National's AVS Contribution Transfer and Widow's Pension Eligibility An Italian national, who contributed to the Swiss AVS between 1948 and 1961 and whose husband also made AVS contributions, opted to transfer her personal Swiss contributions to the Italian social security institutions prior to her husband's death in 1981, leading the Swiss Compensation Fund to deny her claim for a widow's pension on the grounds that the transfer precluded her right to supplementary benefits and, consequently, the widow's pension. The Federal Insurance Court ruled in her favor, holding that an Italian national who transfers her own AVS contributions does not forfeit her right to a widow's pension if, at the time of the insured event (her husband's death), the conditions for survivor benefits are met based on the contributions paid solely by the deceased husband to the Swiss AVS, reasoning that while the transfer excluded her right to a supplementary or couple's pension based on her own record under Article 1 of the Additional Agreement to the Swiss-Italian Social Security Convention, this convention is silent on the widow's pension, a right which, under Swiss law (AVS), depends on the deceased husband's contributions and not necessarily on the wife's, thus preventing an unacceptable disparity compared to a widow who never contributed to the AVS.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 23 AHVG, Art. 23 Abs. 5 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit (in Kraft seit 1. September 1964), Art. 1 Abs. 1 und 2 der Zusatzvereinbarung zum obgenannten Abkommen (in Kraft seit 1. Juli 1973). Die italienische Staatsangehörige, welche die eigenen AHV-Beiträge an die italienische Sozialversicherungen überweist, geht beim Tode des Ehemannes des Anspruchs auf eine Witwenrente nicht verlustig, wenn beim Eintritt des Versicherungsfalls aufgrund der Beiträge, die von seiten des verstorbenen Ehemannes an die schweizerische AHV entrichtet worden sind, die Voraussetzungen der Gewährung einer Hinterlassenenleistung gegeben sind.

Schlagwörter

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Vorsorgebeiträge soziale Sicherheit Leistung für Hinterbliebene persönlicher Beitrag Versicherungsleistung Erblasser

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 110 V 106
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 22bis cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning when analogously discussing the basis for complementary and spousal pensions under Swiss law.

Art. 23 LAVS

Cited in the reasoning as the relevant provision of Swiss law concerning the granting of a widow's pension.

Art. 32 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning when analogously discussing the basis for complementary and spousal pensions under Swiss law.

Art. 33 cpv. 1 LAVS

Cited in the reasoning as the relevant provision of Swiss law concerning the granting of a widow's pension.

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C-5416/2013 (2016-12-08)
Swiss Pension Contributions Transfer Nullifies Spouse's Claim
«…one positiva in regime convenzionale ci si deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione; DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b). 9.4 Secondo giurisprudenza costante del Tribunale federale il trasferi- mento dei contributi ai sens…»
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Insured Person v. Cantonal Compensation Fund (Administrative Fees Dispute)
«…es de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF [111 V 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=111%20V%203) ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid.…»
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«…C-4758/2014 deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione; DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b). 12.3 12.3.1 Per l'art. 14 LPGA (inserito nel capitolo 3 intitolato disposizioni ge- nerali riguarda…»
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Widow's Pension Offset Against Deceased's Social Security Debt
«…ces de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu et par référ…»
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Pension Eligibility: Residency and Childcare Credits Remanded for Further Investigation
«…dell'assicura- zione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (in base a detti contributi; v., sulla questione, DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.…»
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A/3361/2008 (2009-05-20) · ge
Pension Offset Recalculation Due to Changed Circumstances
«…isations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables (ATF 111 V 3 ; ATFA non publié du 6 juin 2005, H 192/04 consid. 3.3). Enfin, en raison de la nature des créances en jeu e…»
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«…es de cotisations qui n'ont pas été portées à l'inventaire officiel de manière fautive, ne sont plus compensables ( ATF 111 V 3 ). 4. Les rentes de survivants, rente de veuve ( art. 23 LAVS ) et rente d'orphelin ( art. 25 LAVS ), sont calculées su…»
BGE 115 V 341
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BGE 114 V 8
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«…de&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page106)). Per quanto concerne il diritto vigente, nella sentenza in re Stonda ([DTF 111 V 3](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
VPB 16 (1985-12-31)
Federal Tribunal 1985: Increased Caseload and Judicial Reform Needs
«…l'AVS suisse par le mari décédé, les condi¬ tions mises à l'octroi de prestations de survivants étaient réalisées (ATF 111 V 3). Dans une autre procédure, le tribunal s'est exprimé sur la nécessité d'une résidence effective de l'assuré en Suisse…»

Volltext

Urteilskopf

111 V 3

2. Sentenza del 5 febbraio 1985 nella causa Stonda contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero

Regeste

Art. 23 AHVG, Art. 23 Abs. 5 des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit (in Kraft seit 1. September 1964), Art. 1 Abs. 1 und 2 der Zusatzvereinbarung zum obgenannten Abkommen (in Kraft seit 1. Juli 1973).

Die italienische Staatsangehörige, welche die eigenen AHV-Beiträge an die italienische Sozialversicherungen überweist, geht beim Tode des Ehemannes des Anspruchs auf eine Witwenrente nicht verlustig, wenn beim Eintritt des Versicherungsfalls aufgrund der Beiträge, die von seiten des verstorbenen Ehemannes an die schweizerische AHV entrichtet worden sind, die Voraussetzungen der Gewährung einer Hinterlassenenleistung gegeben sind.

Sachverhalt ab Seite 4

BGE 111 V 3 S. 4

A.- La cittadina italiana Elvira Mainetti, nata nel 1922, ha contribuito all'AVS svizzera dal 1948 al 1954 e successivamente nel 1961. Essa ha contratto matrimonio il 18 febbraio 1956 con il cittadino italiano Benito Stonda, il quale aveva pure soluto contributi alle assicurazioni sociali svizzere per oltre un anno.

Dando seguito ad un'istanza dell'interessata, mediante decisione del 24 ottobre 1978, la Cassa svizzera di compensazione dispose che i di lei contributi assicurativi fossero trasferiti alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), Roma.

Dopo la morte del marito, sopravvenuta il 13 maggio 1981, Elvira Stonda ha postulato l'erogazione di una rendita vedovile da parte dell'AVS. Con decisione del 26 agosto 1981 la Cassa svizzera di compensazione ha disatteso l'istanza, essenzialmente per i seguenti motivi:

"Nel caso in cui unicamente la moglie abbia richiesto ed ottenuto il trasferimento dei contributi, essa non può più pretendere né la rendita complementare alla rendita di vecchiaia del marito, né la rendita vedovile."

B.- Elvira Stonda è insorta contro la decisione amministrativa di rifiuto con ricorso alla Commissione di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. In sostanza l'insorgente ha addebitato alla Cassa di compensazione l'interpretazione scorretta dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (detto appresso Accordo aggiuntivo alla Convenzione), sostenendo che la rendita vedovile era da calcolare sui contributi versati

BGE 111 V 3 S. 5

dal defunto marito e non già su quelli da lei trasferiti alle assicurazioni sociali italiane.

Rispondendo al gravame la Cassa di compensazione ne ha proposto la disattenzione con riferimento ad una comunicazione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 10 ottobre 1978. In essa l'Ufficio federale aveva asserito che l'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione è disposizione mediante la quale un evento assicurato è liquidato da una sola assicurazione, quella italiana, che utilizza a favore di un interessato i contributi assicurativi trasferiti. Per l'Ufficio federale il trasferimento dei soli contributi della moglie limita i diritti del marito alla sola rendita semplice di vecchiaia senza quella completiva. Quando la moglie raggiunge l'età che apre il diritto teorico a una rendita per coniugi, a quel momento detto diritto più non dovrebbe sussistere, essendo le pretese del marito limitate alla rendita semplice. Sempre per l'Ufficio federale, tramite il matrimonio i coniugi acquisiscono un diritto "potenziale" alla rendita per coniugi, di cui titolare è il marito, ma cui la moglie partecipa dal momento che il sistema delle rendite è ispirato al principio dell'unità della coppia. In quest'ottica la morte del marito, prima che sia insorto il diritto a rendita per coniugi, determina a favore della moglie il diritto a rendita vedovile, da calcolare sulla base della rendita per coniugi (art. 33 cpv. 1 LAVS). Pertanto, la rendita per vedove si ottiene nella prospettiva del conseguimento di una rendita per coniugi. Dal momento che il trasferimento dei contributi assicurativi osta all'assegnazione di una rendita per coniugi e tenuto conto del rapporto esistente tra detta rendita e quella vedovile, l'attribuzione della rendita vedovile è da escludere in caso di morte del marito, quando la moglie solo aveva chiesto il trasferimento dei contributi assicurativi. Infatti, detto trasferimento rompe l'unità della coppia inibendo alla moglie di prevalersi delle regole usuali. L'Ufficio federale ammette che la rendita per vedova potrebbe essere erogata sulla base dei soli contributi del marito, ma oppone che ciò configurerebbe un manifesto abuso se si considera che in questo modo la moglie percepisce prestazioni assicurative da due Stati diversi, mentre altri sono gli scopi perseguiti all'istituto del trasferimento dei contributi.

Con giudizio del 2 marzo 1983 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame. I primi giudici, pur non condividendo interamente il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, hanno sostenuto che non

BGE 111 V 3 S. 6

potendo la cittadina italiana, i cui contributi sono stati trasferiti in Italia, pretendere una rendita semplice di vecchiaia, a maggior ragione le sarebbe stata da negare una rendita vedovile.

C.- Con il ricorso di diritto amministrativo Elvira Stonda chiede che le venga riconosciuto il diritto a rendita vedovile. Adduce che il diritto convenzionale e la LAVS non escludono il diritto a tale prestazione della donna i cui contributi vennero trasferiti in Italia, ma il cui coniuge è al beneficio di una contribuzione propria. Argomenta che se la rendita per superstiti ha carattere provvisorio e si trasforma in una rendita di vecchiaia al compimento del 62mo anno, per la donna è altrettanto vero che tale diritto si attua a favore sia della donna che ha contribuito, come pure a favore di quella che non ha operato nessuna contribuzione, ipotesi quest'ultima ricorrente nella stragrande maggioranza dei casi. Decidere altrimenti sarebbe per la ricorrente stabilire un'inaccettabile disparità di trattamento e conclude ritenendo che alla donna che ha trasferito i suoi contributi alle assicurazioni sociali italiane deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita esclusivamente basata sui contributi del marito.

La Cassa svizzera di compensazione rinuncia a formulare una proposta. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone la reiezione del gravame.

Erwägungen

Diritto:

1. a) Giusta l'art. 2 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale, in vigore dal 1o settembre 1964 (detta appresso Convenzione), con riserva delle disposizioni della Convenzione medesima e del suo Protocollo finale i cittadini svizzeri e italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'art. 1 Convenzione. Tra le legislazioni elencate figura quella sull'AVS. La normativa di cui all'art. 2 Convenzione significa in sostanza che deroghe al principio di parità di trattamento devono trovare fondamento nella disciplina pattuita dal diritto convenzionale.

Secondo l'art. 23 cpv. 5 Convenzione, per un periodo di 5 anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della stessa, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all'art. 7 Convenzione, di chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia

BGE 111 V 3 S. 7

secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'AVS svizzera, a condizione tuttavia che abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti, l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento applicabile è l'art. 5 paragrafi 4 e 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 17 ottobre 1951 (non abrogati, come disposto dall'art. 26 cpv. 3 Convenzione). Secondo l'art. 5 paragrafi 4 e 5 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 17 ottobre 1951, nella misura in cui non rinvia al paragrafo 1 della disposizione medesima, che è stato abrogato, il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS svizzera in base a detti contributi.

b) Con l'art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione, accordo in vigore dal 1o luglio 1973 (salvo la normativa dell'art. 1, cui l'art. 6 cpv. 2 del medesimo accordo conferisce effetto retroattivo dal 1o settembre 1969), le parti hanno convenuto, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 Convenzione, che i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'AVS svizzera in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato. Per la stessa disposizione, quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'AVS svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi, Tuttavia, quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice dell'AVS/AI, con esclusione della rendita complementare per la moglie. Il cpv. 2 dispone a sua volta che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del cpv. 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'AVS/AI svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni, tuttavia i contributi versati all'AVS possono,

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a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera. Inoltre, secondo il cpv. 3 della medesima norma, le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'art. 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

2. a) Nell'evenienza concreta si pone il problema di stabilire se la moglie, che ha trasferito i suoi contributi personali versati all'AVS svizzera alle assicurazioni sociali italiane, possa far valere pretese ad una rendita (o indennità) vedovile dopo la morte del marito, il quale invece non ha disposto il trasferimento dei propri contributi AVS alle patrie assicurazioni sociali.

b) Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo internazionale deve procedere anzitutto dal testo convenzionale. Se il testo è chiaro e se il significato, come risulta dal generale uso della lingua come pure dall'oggetto e dallo scopo della disposizione, non appare privo di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che dal contesto o dai materiali si possa con sicurezza dedurre che il testo non corrisponde alla volontà delle parti contraenti (DTF 110 V 106).

Da una interpretazione letterale dell'art. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (la cui retroattività al 1o settembre 1969 ha reso inoperante la limitazione quinquennale dell'istituto del trasferimento dei contributi stabilito dall'art. 23 cpv. 5 Convenzione) risulta che il trasferimento dei contributi della moglie alle patrie assicurazioni sociali esclude il diritto del marito, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, alla rendita complementare per la moglie e alla rendita di vecchiaia per coniugi (cpv. 1). Inoltre il trasferimento dei contributi comporta per l'assicurato, come pure per i suoi superstiti, decadenza di ogni diritto nei confronti dell'AVS svizzera (cpv. 2). Invero per questa disposizione i cittadini italiani che hanno trasferito i loro contributi alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, decadono di ogni diritto nei confronti dell'AVS svizzera, le norme convenzionali però nulla dicono sulla

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rendita vedovile della moglie, che da sola abbia trasferito i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane. Carente una disposizione positiva in regime convenzionale, ci si deve prevalere della legislazione federale sull'AVS (art. 1 Convenzione).

c) Secondo la legislazione svizzera di principio l'assegnazione di una rendita vedovile non dipende dal fatto che la moglie abbia contribuito, ma dal fatto che contribuito abbia il marito (art. 23 e art. 33 cpv. 1 LAVS). Considerazione analoga deve essere fatta per la rendita complementare e per quella per coniugi (art. 22bis cpv. 1 e art. 32 cpv. 1 LAVS). Ma mentre la pretesa a rendita complementare e per coniugi è espressamente esclusa in regime convenzionale (art. 1 cpv. 1 Accordo aggiuntivo alla Convenzione), altrettanto non avviene per quella vedovile. Alla luce delle disposizioni della LAVS non si vede motivo di trattare in modo diverso la vedova di un cittadino italiano, la quale non abbia mai contribuito all'AVS svizzera, da quella che invece ha contribuito, magari in misura minima, e che trasferisca i propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane. La distinzione del rapporto assicurativo della moglie da quello del marito, riferita al versamento di contributi personali previsto dalla LAVS non significa che una volta sciolto il rapporto assicurativo della moglie nei confronti dell'AVS a seguito del trasferimento dei propri contributi, caduco diventi anche quello del marito, da lui creato con il versamento di contributi personali ed inteso a concedergli copertura in caso di vecchiaia, invero ristretta alla rendita semplice e, in caso di morte, a garantire le prestazioni assicurate ai superstiti, quindi anche alla moglie.

d) Dato quanto precede alla ricorrente, malgrado il trasferimento dei propri contributi AVS alle assicurazioni sociali italiane, deve essere riconosciuto il diritto a rendita vedovile sulla base dei contributi versati all'AVS svizzera dal defunto marito. Si giustifica pertanto l'annullamento del querelato giudizio, della controversa decisione del 26 agosto 1981 e il rinvio degli atti alla Cassa svizzera di

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compensazione per nuova decisione.

Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e sono annullati il querelato giudizio del 2 marzo 1983 e la decisione amministrativa del 26 agosto 1981. Gli atti vengono ritrasmessi alla Cassa svizzera di compensazione perché calcoli la rendita vedovile spettante alla ricorrente e renda una nuova decisione.