Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 106 II 114 KI-generiert

Pia Opera S. Giovanni Bosco v. State Supervision

Geschäftsnummer BGE 106 II 114
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Pia Opera S. Giovanni Bosco v. State Supervision A foundation (Pia Opera S. Giovanni Bosco), established in 1937 in the Canton of Ticino with the dual purpose of organizing religious activities for parishioners and providing day care for the children of parents occupied with agricultural work, requested exemption from civil authority supervision, arguing it was an ecclesiastical foundation. The court confirmed the Cantonal Council of State's assessment that the foundation was a "mixed" institution under private law, noting that while the foundation showed an organic link to ecclesiastical authorities and had partial religious goals (conferences, religious manifestations), the key purpose of collecting and caring for children to provide families with "help and relief" was predominantly social. Since this social purpose, aimed at addressing the lack of an existing nursery, was not essentially subordinate to religious instruction or pastoral care and constituted the foundation's prevailing goal, the Federal Supreme Court upheld the decision subjecting the foundation entirely to the supervision of the Cantonal Council of State, in accordance with Art. 84 of the Swiss Civil Code concerning foundations.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Stiftungen. Teilweise kirchlicher Zweck einer Stiftung; im vorliegenden Fall Vorherrschen des sozialen Zweckes und deshalb vollständige Unterstellung der Stiftung unter die Aufsicht der zivilen Behörden.

Schlagwörter

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kirchliche Stiftung Stiftung Pflegeheim Sozialarbeit Stiftungsaufsicht kanonisches Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 84 CC

The Federal Tribunal confirms the foundation's subjection to public supervision based on this article, as the foundation has a mixed character.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

5A_367/2022 (2023-08-30)
«…3.6.1. Das Gesetz enthält keine Legaldefinition der kirchlichen Stiftung. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung ( BGE 106 II 114 E. 2, 106 E. 3; Urteil A.547/1983 vom 15. Februar 1984, in: Rep 1985 S. 21) und die überwiegende neuere Lehre (vgl. AE…»
5A_368/2022 (2023-08-24)
«…3.6.1. Das Gesetz enthält keine Legaldefinition der kirchlichen Stiftung. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung ( BGE 106 II 114 E. 2, 106 E. 3; Urteil A.547/1983 vom 15. Februar 1984, in: Rep 1985 S. 21) und die überwiegende neuere Lehre (vgl. AE…»
B-1659/2021 (2022-04-12)
Religious Foundation Denied Supervisory Board Registration Due to Lack of Independence
«…nsicht von RIEMER und das Erfordernis einer organischen Verbindung mit einer Religionsgemeinschaft hin (BGE 106 II 106; 106 II 114). 3.3.2 In der Lehre gehen einige Autoren davon aus, der kirchliche Zweck sei das ausschlaggebende Kriterium, um als k…»
B-1665/2021 (2022-04-12)
Foundation's Supervisory Authority and Board Overlap Dispute
«…nsicht von RIEMER und das Erfordernis einer organischen Verbindung mit einer Religionsgemeinschaft hin (BGE 106 II 106; 106 II 114). 3.3.2 In der Lehre gehen einige Autoren davon aus, der kirchliche Zweck sei das ausschlaggebende Kriterium, um als k…»
B.2016.105 (2018-03-22) · sg
Foundation Supervision Jurisdiction and Standing
«…die das Kriterium der organischen Verbindung zur Geltung brachte, erst mit den Entscheiden BGE 106 II 106 E. 3a und BGE 106 II 114 E. 2 aus dem Jahr 1980 ein. Aus diesem Grund kann für die Qualifikation der Beschwerdeführerin bis ins Jahr 1980 nicht…»
B.2016.105 (2018-03-22) · sg
State Supervision of Foundation Status Appeal
«…die das Kriterium der organischen Verbindung zur Geltung brachte, erst mit den Entscheiden BGE 106 II 106 E. 3a und BGE 106 II 114 E. 2 aus dem Jahr 1980 ein. Aus diesem Grund kann für die Qualifikation der Beschwerdeführerin bis ins Jahr 1980 nicht…»

Volltext

Urteilskopf

106 II 114

21. Estratto della sentenza della II Corte civile del 19 giugno 1980 nella causa Fondazione Opera Pia San Giovanni Bosco c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regeste

Stiftungen.

Teilweise kirchlicher Zweck einer Stiftung; im vorliegenden Fall Vorherrschen des sozialen Zweckes und deshalb vollständige Unterstellung der Stiftung unter die Aufsicht der zivilen Behörden.

Sachverhalt ab Seite 114

BGE 106 II 114 S. 114

Mediante atto pubblico del 3 marzo 1937 fu istituita, con sede a Mezzovico, la fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco. Quale scopo fu indicato "quello di erigere o di acquistare un fabbricato dove si possano raccogliere i parrocchiani d'ambo le parrocchie suddette a conferenze, a corsi d'istruzione, a trattenimenti onesti, ricreativi ed a manifestazioni religiose (escluse assemblee parrocchiali) come pure per raccogliere bambini sotto la direzione di persone competenti e giudiziose onde dare aiuto e sollievo alle famiglie distratte dai lavori dei campi e del bestiame".

Le due parrocchie menzionate sono quelle di Mezzovico e di Vira. L'atto di costituzione precisava che la fondazione sarebbe stata sempre ed esclusivamente opera parrocchiale e, come tale, soggetta alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano. Il regolamento contenente le norme per il funzionamento della fondazione doveva essere approvato dall'autorità ecclesiastica. L'amministrazione veniva affidata al parroco pro tempore di Mezzovico. La fondazione fu iscritta nel registro di commercio di Lugano il 2 dicembre 1937.

Il 16 agosto 1966 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino emanò una decisione con la quale sottoponeva la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, ed a quella dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore. La decisione fu impugnata.

BGE 106 II 114 S. 115

Il 5 luglio 1979 la Fondazione, dichiarandosi fondazione di diritto ecclesiastico, chiese di essere esonerata dalla vigilanza delle autorità civili.

Con decisione 24 ottobre 1979 il Consiglio di Stato accertò che la Fondazione Pia Opera S. Giovanni Bosco, in Mezzovico, costituiva una fondazione mista di diritto privato e ne confermò l'assoggettamento alla vigilanza del Municipio di Mezzovico-Vira, quale autorità inferiore, e dello stesso Consiglio di Stato, quale autorità superiore.

La Fondazione insorge con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato.

Erwägungen

Considerando in diritto:

2. L'autorità cantonale ammette che lo scopo perseguito dalla ricorrente è parzialmente ecclesiastico e che inoltre essa presenta un legame organico con le autorità ecclesiastiche. E, difatti, la fondazione venne costituita per adempiere uno scopo di assistenza spirituale (conferenze, corsi di istruzione, manifestazioni religiose, trattenimenti destinati ai parrocchiani di Mezzovico-Vira). D'altra parte, i fondatori la sottoposero alla sorveglianza dell'Ordinario diocesano e stabilirono che il regolamento dovesse essere approvato dall'autorità ecclesiastica.

Ma a ragione l'autorità cantonale richiama anche l'altro scopo della fondazione, che è quello di affidare (durante una parte della giornata) a persone competenti i bambini i cui genitori sono occupati nei lavori agricoli e, quindi, di portare aiuto e sollievo alle famiglie. Trattasi di uno scopo tipicamente sociale, suggerito, come si legge nell'introduzione all'atto pubblico di costituzione della fondazione, dal fatto che nel territorio delle parrocchie di Mezzovico-Vira non esisteva "alcun asilo d'infanzia, né comunale, né privato", e non concepito come un mezzo per adempiere un compito di assistenza spirituale religiosa o di attività pastorale. È inesatto affermare, come fa la ricorrente, che il fine di riunire i bambini fosse quello di favorirne l'educazione e la manifestazione religiosa o di istruirli ai sacri sacramenti. Una siffatta interpretazione non trova appoggio nello scopo della fondazione definito nell'atto di costituzione. Del resto, non risulta neppure che dei bambini dovesse necessariamente occuparsi il parroco od altra persona

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ecclesiastica, l'atto di fondazione parlando unicamente di persone "competenti e giudiziose".

Da questo profilo, e pur ammettendo che le due fattispecie non siano identiche, vi è da chiedersi se la sentenza pubblicata in DTF 81 II 577 abbia operato le necessarie distinzioni. Comunque, contrariamente a quel giudizio, non si può ritenere che il fatto di mettere a disposizione di bambini di genitori occupati altrove un locale e personale qualificato, rappresenti un'attività specifica dell'azione cattolica, quando nulla permette di sostenere che tale tempo libero sia essenzialmente riservato all'istruzione ed all'educazione religiose.

Se quindi la fondazione ricorrente presenta un carattere misto, essa rimane soggetta alla vigilanza degli enti pubblici giusta l'art. 84 CC (RIEMER, Die Stiftungen, in Berner Kommentar zum Personenrecht, parte sistem. n. 204 e 365; EGGER, n. 2 all'art. 87 CC).

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.