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BGE 103 IB 20 KI-generiert

Expulsion After Failed Extradition: Obligation to Expel to Alternative Border

Geschäftsnummer BGE 103 IB 20
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Expulsion After Failed Extradition: Obligation to Expel to Alternative Border An Italian citizen, convicted of theft and driving without a license in Switzerland and subjected to a 10-year expulsion, appealed the canton's decision to deport him to Italy following the rejection of Italy's prior extradition request for the same individual on the grounds that the imputed crimes were not of an extraditable nature. The canton sought to effect the expulsion using the "visto uscire" (visual exit) system—releasing the individual near the border to ensure they physically leave—arguing it was consistent with standard practice and avoided a formal handover, while citing practical difficulties and potential lack of cooperation from other cantons as obstacles to expelling him toward France, as requested by the deportee. The Federal Supreme Court accepted the appeal, reasoning that the universally accepted principle in extradition matters dictates that authorities must avoid rendering the refusal of an extradition request illusory; consequently, an individual sought by a state whose extradition request was denied must be expelled to a different border, if possible, unless critical public security issues dictate otherwise, thereby granting the deportee's request to be expelled toward France.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Wurde das Begehren eines Staates um Auslieferung eines in der Schweiz befindlichen Ausländers abgelehnt, so darf dieser auch nicht im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Landesverweisung diesem Staat zugeführt werden, falls der Verurteilte in einen anderen Nachbarstaat ausreisen kann.

Schlagwörter

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Auslieferung Ausweisungsgrund ausländerrechtliche Wegweisung Wahlobligation Ausreise Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

This provision is used to award legal aid provisions, as the judgment implies costs allocation or aid due to the successful appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is used to allocate court costs following the decision on the merits of the administrative appeal.

Art. 55 CP

It is mentioned in the reasoning regarding accessory penalty of expulsion, but not cited in the dispositive.

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Volltext

Urteilskopf

103 Ib 20

5. Sentenza 1o marzo 1977 della Corte di Cassazione penale nella causa F. c. Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino

Regeste

Wurde das Begehren eines Staates um Auslieferung eines in der Schweiz befindlichen Ausländers abgelehnt, so darf dieser auch nicht im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Landesverweisung diesem Staat zugeführt werden, falls der Verurteilte in einen anderen Nachbarstaat ausreisen kann.

Sachverhalt ab Seite 20

BGE 103 Ib 20 S. 20

La Corte delle assise correzionali di Lugano-Città condannava F., cittadino italiano, alla pena di 9 mesi di detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di furto e di circolazione senza licenza di condurre. L'autorità cantonale di vigilanza sull'esecuzione delle pene ha deciso che la pena accessoria dell'espulsione sarebbe stata eseguita immediatamente dopo la liberazione condizionale del condannato.

Una domanda di estradizione di F., presentata dalle autorità italiane, veniva nel frattempo respinta dalla Divisione di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia in quanto i reati imputati al ricercato non erano di natura estradizionale.

Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino disponeva che l'espulsione sarebbe avvenuta verso l'Italia con il cosiddetto sistema del

BGE 103 Ib 20 S. 21

"visto uscire" che consiste nel far controllare de visu da parte della polizia che l'espulso, liberato in prossimità di un valico doganale, abbandoni effettivamente il nostro territorio nazionale; con tale sistema viene evitata la consegna dell'espulso nelle mani delle autorità di polizia italiane.

Così richiesto il Dipartimento federale di giustizia e polizia comunicava al patrocinatore del condannato di non opporsi a che l'esecuzione dell'estradizione avvenisse verso la Francia, ammesso che l'interessato disponesse dei necessari documenti d'identità.

Con successiva istanza F. ha formalmente chiesto al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino di essere espulso verso la Francia e non verso l'Italia.

Il Dipartimento di giustizia ha respinto l'istanza.

A fondamento della propria decisione quel Dipartimento ha rilevato che l'espulsione verso l'Italia sarebbe stata conforme alla sua prassi costante; d'altro canto il sistema del "visto uscire", previsto per l'espulsione di F., sarebbe stato introdotto per evitare la "traditio brevi manu" nei casi in cui l'espulso è ricercato senza aver fatto oggetto di una domanda di estradizione o qualora una tale domanda fosse stata respinta. Secondo l'istanza cantonale all'espulsione del condannato verso la Francia avrebbero fatto inoltre ostacolo motivi di ordine pratico, segnatamente la difficoltà di ottenere la necessaria collaborazione da parte degli organi di polizia dei cantoni di transito.

F. ha proposto un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e postulando che alla competente autorità di polizia fosse ordinato di disporre che la sua espulsione fosse eseguita verso la Francia.

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso.

Erwägungen

Considerato in diritto:

1. L'art. 55 CP, che prevede la pena accessoria dell'espulsione per lo straniero condannato alla reclusione o alla detenzione, è silente circa le modalità dell'esecuzione dell'espulsione stessa. In particolare non formula esigenze né precisazioni circa il luogo in cui l'espulso debba attraversare il confine o circa verso quale Stato l'espulsione pronunciata dal giudice penale debba aver luogo.

BGE 103 Ib 20 S. 22

a) Nella fattispecie in esame deve essere immediatamente rilevato che il ricorrente ha fatto oggetto di una domanda di estradizione formata dalle autorità italiane e che tale domanda è stata respinta dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La questione contenziosa del paese verso il quale l'espulsione del ricorrente dovrà essere eseguita viene pertanto esaminata preliminarmente alla luce delle vigenti norme in materia estradizionale.

b) Secondo un principio generalmente ammesso in tale materia, sia dalla dottrina che dalla prassi, l'autorità deve evitare di rendere illusorio il rifiuto di un'estradizione. L'espulsione di uno straniero perseguito penalmente ma non estradato è di conseguenza ammissibile unicamente se l'interessato è condotto a una frontiera differente da quella dello Stato che ne aveva invano chiesto l'estradizione, con la sola riserva di motivi particolarmente importanti di pubblica sicurezza o di impossibilità di agire in altro modo (cfr. SCHULTZ, Das Schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 27/28; HOFMANN, Die fremdpolizeilichen Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen, RDS 67 (1971 pag. 290)). L'estradizione brevi manu, la consegna cioè dell'interessato senza forme particolari, è contraria alle norme della legislazione in materia estradizionale. Si deve immediatamente rilevare che sia il Consiglio federale che il Dipartimento federale di giustizia e polizia l'hanno espressamente considerata inammissibile, con la riserva, peraltro estremamente restrittiva, dell'accordo dell'interessato nei limiti dell'art. 29 della legge federale d'estradizione (cfr. SCHULTZ, op.cit. pagg. 159, 212; GAAC 1944-1945, fascicolo 17 n. 47 pag. 113; SALIS-BURCKHARDT, Droit fédéral suisse, IV n. 1768, pag. 228).

Ne consegue che, in materia di espulsione pronunciata dal giudice e nel caso della reiezione di una domanda d'estradizione, l'autorità di esecuzione non deve accompagnare lo straniero alla frontiera dello Stato che lo persegue o lo ricerca.

Il presente ricorso merita pertanto protezione nel senso che il ricorrente non deve essere espulso verso l'Italia in quanto egli è ricercato in quel paese e in quanto la domanda delle autorità italiane tendente all'ottenimento della sua estradizione è stata respinta.

c) In via abbondanziale si rileva comunque che l'espulsione

BGE 103 Ib 20 S. 23

verso l'Italia secondo il sistema del "visto uscire", disposta dal Dipartimento ticinese di giustizia, pur non potendo essere considerata una vera "estradizione brevi manu", fa cionondimeno correre all'espulso un rischio concreto di essere arrestato in quel paese entro breve termine, con l'effetto di rendere illusorio il rifiuto dell'estradizione pronunciato dalle autorità svizzere. Orbene è appunto per evitare questa conseguenza che è stato posto il principio dell'espulsione verso la frontiera di un altro paese.

d) Neppure i motivi fondati sull'economia di spese di trasporto e sul presumibile rifiuto di collaborazione delle autorità di polizia degli altri cantoni, avanzati dal Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino per giustificare l'espulsione del ricorrente verso l'Italia, possono essere presi in considerazione: le spese occasionate da tali trasporti, come pure quelle relative all'eventuale scorta, sono infatti a carico della Confederazione giusta la Convenzione concernente i trasporti di polizia del 23 giugno 1909 (cfr. in particolare § 3 II e § 6 della Convenzione).

e) Nessun motivo d'ordine giuridico o di opportunità si oppone da ultimo a che l'espulsione del ricorrente sia effettuata verso la Francia. Le sue conclusioni in tal senso possono pertanto essere accolte.

2. Visto l'esito del ricorso non occorre esaminare e stabilire in modo generale quali principi devono essere posti alla base di espulsioni pronunciate dal giudice nei casi ove nessun paese ha chiesto l'estradizione dell'espulso. Tale questione può pertanto essere lasciata indecisa.