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BGE 103 IA 613 KI-generiert

Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27

Geschäftsnummer BGE 103 IA 613
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Company v. Cantonal Court of Appeal: Application of Arbitration Concordat to Pending Procedures A company challenged a decision by the Cantonal Court of Appeal in Ticino, which had deemed a nullity appeal against an arbitration award inadmissible, arguing that the court violated Article 3 of the Arbitration Concordat (27 March 1969) by denying its procedural competence as the cantonal supreme court for civil matters. The Cantonal Court acknowledged its competence *ratione materiae* under the Concordat, but rejected the appeal *ratione temporis* because the arbitration procedure had commenced before the Concordat entered into force in Ticino. The Federal Court reasoned that while the Concordat generally supersedes cantonal arbitration laws (Art. 46) and lacks specific transitional provisions, it implicitly left the power to enact such provisions to the adopting cantons, a conclusion supported by the preparatory works and the practice of various cantons. Therefore, the Cantonal Court's decision to apply its specific transitional law, which excluded pending arbitration proceedings from the Concordat's application, including the right to nullity appeals, did not constitute a violation of the Concordat.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969; Übergangsbestimmungen betr. seine Anwendbarkeit. Obwohl das Konkordat keinen diesbezüglichen ausdrücklichen Vorbehalt enthält, hat es den Erlass von Übergangsbestimmungen betr. seine zeitliche Anwendbarkeit den Kantonen überlassen.

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit Zeitliche Geltung ZPO-Bestimmung hängiges Verfahren Anwendung der Gesetze Übergangsvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
a) Vincolato, a norma dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, dalle censure invocate dal ricorrente, il Tribunale federale non è peraltro vincolato, laddove gli incomba d'interpretare liberamente il diritto, dall'argomentazione giuridica svolta dal ricorrente.
Art. 36 sia
È pacifico che nel Cantone Ticino l'autorità competente a decidere sui ricorsi per nullità proposti ai sensi dell'art. 36 del Concordato è la Camera civile del Tribunale di appello.
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Volltext

Urteilskopf

103 Ia 613

89. Estratto della sentenza del 27 aprile 1977 nella causa X. c. Y. e Tribunale d'Appello del Cantone Ticino

Regeste

Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969; Übergangsbestimmungen betr. seine Anwendbarkeit.

Obwohl das Konkordat keinen diesbezüglichen ausdrücklichen Vorbehalt enthält, hat es den Erlass von Übergangsbestimmungen betr. seine zeitliche Anwendbarkeit den Kantonen überlassen.

Erwägungen ab Seite 613

BGE 103 Ia 613 S. 613

Dai considerandi:

5. La ricorrente sostiene che, nel dichiarare irricevibile un ricorso per nullità contro un lodo arbitrale, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha violato l'art. 3 del Concordato, dato che tale tribunale è l'autorità giudiziaria competente ai sensi della menzionata disposizione; questa stabilisce infatti che l'autorità giudiziaria competente per deliberare sui ricorsi per nullità è, in linea di principio, il tribunale supremo della giurisdizione civile ordinaria del cantone dove ha sede il tribunale arbitrale. In altri termini, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale d'aver negato la propria competenza, pur essendo essa competente per decidere la causa in applicazione dell'art. 3 del Concordato.

BGE 103 Ia 613 S. 614

È pacifico che nel Cantone Ticino l'autorità competente a decidere sui ricorsi per nullità proposti ai sensi dell'art. 36 del Concordato è la Camera civile del Tribunale di appello. Tale sua competenza è stata d'altronde confermata espressamente dal decreto legislativo del 17 febbraio 1971, che dichiara la Camera civile di appello l'autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti dell'art. 3 del Concordato. In realtà, la Camera civile del Tribunale di appello non contesta la propria competenza "ratione materiae", bensì "ratione temporis".

a) Vincolato, a norma dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, dalle censure invocate dal ricorrente, il Tribunale federale non è peraltro vincolato, laddove gli incomba d'interpretare liberamente il diritto, dall'argomentazione giuridica svolta dal ricorrente. È quindi d'uopo esaminare se, rifiutando di ammettere il ricorso per nullità proposto dalla società X. per essere stato il procedimento arbitrale iniziato prima dell'entrata in vigore per il Ticino del Concordato, la Corte cantonale abbia violato quest'ultimo.

b) Secondo il suo art. 46, il Concordato abroga dalla sua entrata in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali sull'arbitrato di tale cantone, con la riserva dell'art. 45, il quale regola la procedura davanti all'autorità giudiziaria prevista nell'art. 3. Il problema dell'applicazione del Concordato nel tempo non è una delle questioni riservate dall'art. 45. D'altra parte, il Concordato non contiene disposizioni espresse sull'applicazione nel tempo delle norme da esso stabilite, e in particolare non dice se il ricorso per nullità di cui all'art. 36 sia esperibile contro tutti i lodi pronunciati posteriormente alla sua entrata in vigore, o soltanto contro quelli pronunciati nel quadro di procedimenti arbitrali iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Ci si potrebbe quindi chiedere se, in assenza di una espressa riserva a favore della legislazione cantonale sulla disciplina transitoria ed in assenza di una propria normativa su tale punto, il Concordato non contenga una lacuna che debba essere colmata mediante l'interpretazione del diritto concordatario.

In realtà tuttavia il Concordato ha lasciato implicitamente ai cantoni il compito di legiferare su tale materia. Pur prevedendo che esso abroga dalla sua entrata in vigore in un cantone tutte le disposizioni legali di tale cantone sull'arbitrato, il

BGE 103 Ia 613 S. 615

Concordato lascia ad ogni cantone la cura di determinare in quale momento esso entrerà in vigore sul suo territorio. Il cantone può pertanto disciplinare l'entrata in vigore a suo giudizio; ciò significa che può emanare disposizioni transitorie che regolano gli effetti dell'introduzione del Concordato sui procedimenti pendenti. Tale problema era stato evocato in occasione dei lavori preparatori del Concordato, ed era stata respinta una proposta intesa ad inserire nel Concordato una norma transitoria (v. Processo verbale della Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia, 27/28 marzo 1968, pag. 30 e 32; cfr. Lanz, Das Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969, tesi Zurigo 1971, pag. 49), precisamente per il fatto che spetta ai cantoni di disciplinare essi stessi l'entrata in vigore e l'eventuale diritto transitorio (CAPREZ, Le concordat sur l'arbitrage, in Schweizerische Juristen-Zeitung, vol. 72/1976, pag. 237). Di conseguenza, vari cantoni hanno, nell'aderire al Concordato, adottato norme transitorie (cfr. LANZ, op.cit., pag. 59 segg.). Ciò è stato il caso, ad es., del cantone di Neuchâtel (legge sull'arbitrato del 5 ottobre 1970), di Basilea Città (legge concernente l'adesione al concordato, del 17 dicembre 1970; cfr. HINDERLING, Die Private Schiedsgerichtsbarkeit nach Basler ZPO und Konkordat, in Basler Juristische Mitteilungen 1972, pag. 126), di Soletta (decreto sull'adesione al concordato, del 6 giugno 1971), e del Ticino.

Ne discende che, non essendo il problema del diritto transitorio disciplinato dal Concordato, il fatto di prevedere che i procedimenti arbitrali iniziati prima dell'entrata in vigore del Concordato siano sottratti all'applicazione di quest'ultimo anche per quanto concerne i rimedi di diritto, non può costituire una violazione del Concordato, ed in particolare dei suoi art. 3 e 46.