Art. 17 Abs. 1 OG. Die Beratungen und Abstimmungen des Kassationshofes des Bundesgerichts sind nicht öffentlich, auch dann nicht, wenn der Kassationshof als Staatsgerichtshof eine staatsrechtliche Beschwerde beurteilt.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCriminal Cassation Court Deliberation Publicity in Public Law Appeals The Federal Court, sitting as the Criminal Cassation Court, addressed a defense request for public deliberation on a public law appeal (Art. 84 lit. a OG) connected to a criminal case. The Court determined that the exception in Art. 17 para. 1 of the Federal Judiciary Act, which excludes public deliberation for the "criminal sections" of the Federal Court, applies regardless of the specific function (including considering a constitutional complaint) because the law references the deciding organ, not solely the nature of the matter. The court reasoned that the same justifications for non-publicity in cassation appeals (avoiding tension for the accused, preserving judicial independence during deliberation, and procedural simplicity) apply equally to related public law appeals in criminal cases, concluding that the Criminal Cassation Court's deliberations and votes are never public, even when acting as the Constitutional Court.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 17 Abs. 1 OG. Die Beratungen und Abstimmungen des Kassationshofes des Bundesgerichts sind nicht öffentlich, auch dann nicht, wenn der Kassationshof als Staatsgerichtshof eine staatsrechtliche Beschwerde beurteilt.
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Volltext
Urteilskopf
102 Ia 509
69. Estratto della sentenza 30 gennaio 1976 della Corte di cassazione penale nella causa Geuer e Kemperdick c. Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina
Regeste
Art. 17 Abs. 1 OG.
Die Beratungen und Abstimmungen des Kassationshofes des Bundesgerichts sind nicht öffentlich, auch dann nicht, wenn der Kassationshof als Staatsgerichtshof eine staatsrechtliche Beschwerde beurteilt.
Erwägungen ab Seite 509
BGE 102 Ia 509 S. 509
Dai considerandi:
1. La difesa ha chiesto di poter assistere alla deliberazione orale della Corte di cassazione penale del Tribunale federale sedente quale Corte di diritto pubblico. Tale richiesta appare fondata sull'art. 17 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG), secondo cui, in linea di principio, le deliberazioni e le votazioni del Tribunale federale e delle sue sezioni sono pubbliche. La stessa norma eccettua tuttavia da tale regola, tra l'altro, le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali del Tribunale federale. Trattasi quindi di sapere se questa eccezione si riferisca anche al caso in cui la Corte di cassazione penale deliberi oralmente quale Corte di diritto pubblico su un ricorso di diritto pubblico, in virtù dell'art. 2 n. 1 cpv. 2 e 3 del Regolamento del Tribunale federale svizzero, del 21 ottobre 1944.
BGE 102 Ia 509 S. 510
Il Tribunale federale non ha avuto occasione in passato di pronunciarsi al proposito. In dottrina, BIRCHMEIER (Bundesrechtspflege, ad art. 17 OG, oss. 2) è pure silente su questo punto, limitandosi ad evocare una proposta Klöti, tendente a prescrivere la pubblicità delle deliberazioni della Corte di cassazione penale, proposta che fu peraltro respinta.
Il testo dell'art. 17 cpv. 1 OG va interpretato nel senso che le deliberazioni e votazioni della Corte di cassazione penale non sono mai pubbliche, indipendentemente dalle funzioni con cui detta Corte siede. A differenza di quanto stabilito nell'art. 34 cpv. 2 OG (in cui si parla di "materia penale"), nell'art. 17 cpv. 1 OG non si fa riferimento alla natura della causa, bensì all'organo giudicante ("sezioni penali"). Prescindendo da questo argomento desumibile dal testo stesso, una siffatta interpretazione è altresì suffragata dallo scopo della norma in questione. Il ricorso di diritto pubblico per violazione di regole sulle prove concernenti fatti relativi alla causa penale e il ricorso per cassazione sono infatti strettamente connessi, vertendo ambedue sulla stessa causa; l'esito di tutti e due suole essere per l'imputato di pari importanza. Le ragioni che giustificano l'esclusione del pubblico dalla deliberazione su un ricorso per cassazione (opportunità di evitare all'imputato la tensione consistente nell'assistere passivamente alla decisione del proprio caso; opportunità d'impedire che l'imputato consideri una decisione di condanna come dovuta solo ad una maggioranza di giudicanti o eventualmente a circostanze casuali; necessità per il giudice di conservare intera la propria libertà durante la deliberazione e di poter modificare eventualmente la propria opinione nel corso della stessa, ciò che gli riuscirebbe disagevole in presenza delle parti), valgono nella stessa misura per la trattazione di altri ricorsi proposti nell'ambito di cause penali. Inoltre la procedura diverrebbe, sul piano pratico, eccessivamente complicata, ove si dovesse deliberare su ricorsi connessi, in parte pubblicamente, in parte a porte chiuse.
La disciplina prevista per ciò che riguarda i termini dall'art. 34 cpv. 2 OG risulta diversa non soltanto per la diversa formulazione usata dal legislatore, bensì anche per esigenze di carattere pratico: le parti ed i tribunali devono poter fondarsi su termini e su sospensioni di termini uguali per tutti i ricorsi di diritto pubblico.
BGE 102 Ia 509 S. 511
La Corte di cassazione penale ha pertanto deciso, previa concertazione con i presidenti della Camera di diritto pubblico e della Camera competente per i ricorsi fondati sull'art. 4 Cost., che le deliberazioni e le votazioni concernenti ricorsi di diritto pubblico proposti in cause penali e su cui è chiamata a decidere la Corte di cassazione penale, devono aver luogo a porte chiuse.