Swiss Penal Code Article 44 Psychiatric Assessment Requirements for Outpatient Treatment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSwiss Penal Code Article 44 Psychiatric Assessment Requirements for Outpatient Treatment The case concerned a Swiss court decision regarding the application of Article 44 No. 1 para. 2 of the Swiss Penal Code (StGB), which mandates a judicial psychiatric or physical assessment of an offender and the appropriateness of treatment. While the medical certificate provided a detailed description of the patient's condition and required psychiatric and supportive treatments, the court found it insufficient because, when an outpatient treatment is ordered, the expert must also explicitly address whether the treatment is urgent, whether it is compatible with the execution of the custodial sentence, whether the sentence needs to be suspended, and whether immediate execution of the sentence might seriously compromise the treatment's outcome. Since the expert failed to assess the consequences of immediate imprisonment on the offender's health and the ongoing "Antabus" treatment, and did not specify if the treatment could be continued in the penitentiary—especially concerning an offense like drunk driving where suspension is granted cautiously—the court annulled the cantonal judgment and remanded the case, requiring the expert opinion on these specific points to properly assess the incompatibility of treatment and sentence execution.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 44 Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Der Gutachter muss sich auch dazu äussern, ob die Behandlung dringend und mit dem Strafvollzug vereinbar ist (Erw. 4).
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KI-generiertThe provision is explicitly cited in the Regeste as the legal basis for the required expert opinion.
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Volltext
Urteilskopf
100 IV 204
52. Estratto della sentenza 6 novembre 1974 della Corte di cassazione penale nella causa Procura Pubblica dei Grigioni contro R.
Regeste
Art. 44 Ziff. 1 Abs. 2 StGB.
Der Gutachter muss sich auch dazu äussern, ob die Behandlung dringend und mit dem Strafvollzug vereinbar ist (Erw. 4).
Erwägungen ab Seite 204
BGE 100 IV 204 S. 204
4. L'art. 44 n. 1 cpv. 2 CP prescrive al giudice di ordinare, ove occorra, una perizia sullo stato fisico e psichico dell'autore, nonchè sull'opportunità del trattamento. Il certificato medico dell'11 giugno 1974, allegato agli atti di causa, è fondato sulla documentazione dell'assistente ufficiale e sul risultato di una particolareggiata visita corporale e psichiatrica di tre ore. Il relativo certificato descrive le condizioni di salute del paziente e i trattamenti, psichiatrici ed assistenziali, che si esigono. Benchè redatto in forma succinta, contiene nondimeno quelle indicazioni che possono consentire al giudice di disporre con cognizione di causa la misura che deve essere ordinata. Tuttavia, quando è ordinato un trattamento ambulatorio, il perito deve esprimersi anche sulla questione di sapere se il trattamento è urgente e se è conciliabile con l'esecuzione della pena, nonchè se questa debba essere sospesa; deve inoltre dire se la pena privativa della libertà, con o senza trattamento, possa essere immediatamente eseguita senza compromettere seriamente l'esito del trattamento. Al riguardo, si deve tener conto delle condizioni dell'autore, della specie di trattamento previsto e delle condizioni dello stabilimento in cui l'autore deve essere internato. Tali stabilimenti devono essere atti a garantire, in una certa misura, il servizio medico (art. 46 n. 2, 397 bis lett. g CP; art. 6 OCP 1). E'anche consentito che un medico si rechi nello stabilimento o che il paziente venga curato esternamente in via ambulatoria (RU 100 IV 14 consid. 1).
Sulle conseguenze dell'immediata esecuzione di una pena di
BGE 100 IV 204 S. 205
2 mesi, sulle condizioni di salute e sull'esito del trattamento a cui l'intimato deve essere sottoposto, il perito non si è espresso. Egli non precisa neppure se, ed in che misura, la cura giá iniziata può essere effettuata nel penitenziario. Il trattamento di dissuefazione "Antabus" non si oppone all'esecuzione della pena. Anche la sentenza cantonale non indica alcun motivo che si opponga alla espiazione della pena. Questi dati sono comunque indispensabili per giudicare segnatamente sui reati di circolazione in stato di ebbrietà, per i quali la sospensione vien accordata solo con molta cautela. Anche a questo riguardo deve essere richiesta l'opinione del perito, per poter poi giudicare con cognizione di causa sulla inconciliabilità della cura con l'esecuzione della pena.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa rimandata al Tribunale cantonale per nuovo giudizio, dopo che il perito si sarà pronunciato sulle questioni suesposte.