Inadmissibility of appeal for failure to pay scheduled court fee installments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Insurance Court declared the administrative appeal inadmissible and ordered the refund of the partial advance payment, thereby allowing the lower court's decision, which had ordered the employer to pay the pension fund approximately CHF 75,000 plus 5% interest for outstanding contributions, to remain in force. The dispute centered on the procedural admissibility of an appeal against a cantonal insurance court judgment concerning the enforcement of social security contributions, specifically whether the appellant had fulfilled the mandatory requirement to deposit a CHF 4,000 judicial fee advance. Relying on Article 150 paragraph 4 of the Federal Court Act (OG), the court held that although the appellant had received authorization to pay the fee in installments, its failure to pay the third installment by the specified deadline constituted a procedural default that rendered the appeal inadmissible, resulting in no judicial costs being charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 134 OG, Art. 150 cpv. 4 OG; Inadmissibility of appeal for failure to pay scheduled court fee installments: I due acconti di fr. 2000.- complessivi già versati dalla ricorrente a titolo di anticipo spese le vengono retrocessi.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
B 55/06
Sentenza del 19 dicembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
E.________ SA, ricorrente,
contro
Zurigo Fondazione collettiva LPP, 8085 Zurigo, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 28 marzo 2006)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
la ditta E.________ SA ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio 28 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con il quale la Corte cantonale ha parzialmente accolto una petizione della Zurigo Fondazione collettiva LPP, nel senso che ha condannato la società a versare all'istituto di previdenza fr. 75'194.95 oltre a interessi del 5% dal 10 giugno 2004, mentre ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo no. 1051558 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
la decisione impugnata non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, motivo per cui la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario),
mediante ordinanza presidenziale del 18 maggio 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato alla società ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 4000.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
per scritto del 23 maggio 2006 la ricorrente ha chiesto di poter far fronte all'anticipo spese tramite il versamento di quattro rate,
con nuova ordinanza del 29 maggio 2006, notificata il 2 giugno seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto l'istanza, autorizzando la richiedente a versare l'anticipo spese in quattro rate di fr. 1000.- cadauna entro, rispettivamente, il 16 giugno, il 17 luglio, il 16 agosto e il 15 settembre 2006,
la società insorgente è stata nel contempo informata che in caso di mancato pagamento di una rata entro il termine stabilito, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile,
mentre la ricorrente ha correttamente e tempestivamente provveduto al pagamento delle prime due rate, essa non ha entro la data fissata del 16 agosto 2006 versato la terza rata di fr. 1000.-,
occorre di conseguenza procedere conformemente all' art. 150 cpv. 4 OG e dare attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 29 maggio 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'inammissibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. I due acconti di fr. 2000.- complessivi già versati dalla ricorrente a titolo di anticipo spese le vengono retrocessi.
4. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 dicembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: