Employee Pension Liquidation Distribution Dispute and Jurisdictional Limits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after working for a company for several decades, sought a share of the funds released from a partial liquidation of a pension fund associated with that company. Following a restructuring that led to significant personnel reductions, the pension fund’s partial liquidation was approved by the relevant authorities. The individual petitioned a cantonal court for a share of the released reserves, but the court declared the petition inadmissible due to a lack of jurisdiction. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, contesting the refusal to transmit the case to the relevant supervisory authority for a merit-based decision. The tribunal reviewed the circumstances and determined that the initial court correctly handled the case according to procedural rules, upholding its earlier decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 61 LPP, Art. 74 LPP, Art. 73 LPP, Art. 132 OG, Art. 126 cpv. 1 Codice, Art. 139 CPC; Employee Pension Liquidation Distribution Dispute and Jurisdictional Limits: Following a restructuring that led to significant personnel reductions, the pension fund’s partial liquidation was approved by the relevant authorities. The individual petitioned a cantonal court for a share of the released reserves, but the court declared the petition inadmissible due to a lack of jurisdiction. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, contesting the refusal to transmit the case to the relevant supervisory authority for a merit-based decision. The tribunal reviewed the circumstances and determined that the initial court correctly handled the case according to procedural rules, upholding its earlier decision.
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KI-generiertAlthough the decision cites Art. 134 OG a contrario for costs, the standard cost provision (Art. 66 LTF, or its predecessor Art. 153 LTF/Art. 66 OG in this context) is implicitly applied by ordering costs according to the outcome (Art. 159 cpv. 2 OG is cited for the non-reimbursement of the opponent, but the imposition of costs on the appellant is the standard application of cost rules, which in this context is covered by the general cost ruling in point 2).
Cited in the reasoning to support the finding that the request for reinstatement of time limits would have been unfounded, although this provision is not explicitly in the final orders, the cost order (point 2) is the final disposition.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
B 10/02
Sentenza del 19 novembre 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Collenberg, Piazza Dante 8, 6901 Lugano,
contro
Fondo di previdenza per il personale della X.________, opponente, rappresentato dall'avv. Massimo Bionda, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano
(Giudizio del 14 dicembre 2001)
Fatti:
A. B.________, nato nel 1946, è stato assunto in data 30 aprile 1971 alle dipendenze della X.________ SA, istituto presso il quale ha lavorato fino al mese di ottobre 1999.
In seguito a una ristrutturazione intrapresa fra il 1993 e il 1995, che si è tradotta in una diminuzione sensibile del personale, è stata decisa la liquidazione parziale del Fondo di previdenza per il personale della X.________ SA, costituito nel 1967, ed è stato dato mandato alla Y.________ SA di svilupparne il progetto.
Mediante decisione del 7 novembre 2000, pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT) una prima volta il ________, quindi il ________ e il ________, la Divisione della giustizia - Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP - ha approvato la liquidazione parziale del fondo al 31 dicembre 1995, avvertendo che eventuali opposizioni o contestazioni avverso il piano di ripartizione approvato avrebbero dovuto essere notificate all'Autorità approvante entro trenta giorni dalla terza pubblicazione dell'avviso.
B. Con petizione 19 settembre 2001, B.________, patrocinato dall'avv. Maurizio Collenberg, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare il Fondo a versargli una quota delle riserve liberate in seguito alla liquidazione parziale di quest'ultimo.
Per pronuncia del 14 dicembre 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile la petizione per carenza di competenza ratione materiae, ritenuto che la pretesa avanzata non poteva essere fatta valere all'autorità giudiziaria cantonale.
C. B.________, sempre patrocinato dall'avv. Collenberg, in data 30 gennaio 2002 interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio cantonale e la trasmissione della causa all'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino per decisione sul merito.
Il Fondo di previdenza, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.
Diritto:
1. Nell'impugnata pronuncia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto come eventuali pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza secondo l' art. 61 LPP , dei piani di ripartizione. Parimenti ha rilevato come contro siffatte decisioni sia dato il rimedio del ricorso alla Commissione federale di ricorso giusta l' art. 74 LPP , ad esclusione dell'azione al Tribunale cantonale giusta l' art. 73 LPP , che pertanto non risulta competente a statuire in materia (SZS 1995 pag. 377 consid. 3a e riferimenti; cfr. pure sentenza del 30 novembre 2001 in re S., B 68/01).
Il ricorrente, in sede federale, non censura la dichiarazione di irricevibilità espressa dalla precedente istanza, contesta tuttavia la mancata trasmissione dell'incarto, da parte del primo giudice, all'Autorità cantonale di vigilanza che si sarebbe, a suo dire, imposta a seguito della pronuncia di inammissibilità. Facendo osservare come, a seguito del proprio trasferimento all'estero e, quindi, per causa a lui non imputabile, egli non avrebbe avuto modo di prendere effettiva conoscenza delle pubblicazioni avvenute sul FUCT e di opporsi alla decisione del 7 novembre 2000, l'interessato si duole, di fatto, che tale possibilità non gli sia stata concessa dal primo giudice mediante trasmissione dell'incarto all'Autorità cantonale di vigilanza.
2.
2.1 La questione della trasmissione d'ufficio invocata dal ricorrente essendo strettamente connessa alla decisione d'irricevibilità, nulla osta, di principio, a un suo esame da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. anche sentenza del 26 settembre 2000 in re M., C 224/00).
2.2 La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura ( art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).
2.3 In virtù di un principio generale del diritto amministrativo, valido anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, un'autorità che si reputa incompetente deve trasmettere la vertenza a quella competente (cfr. VSI 1995 pag. 199 consid. 3b e le sentenze ivi citate; DLA 1991 no. 16 pag. 121 consid. 2a; cfr. pure sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., H 363/99, consid. 3b e riferimenti), riservato il caso in cui una tale trasmissione si risolverebbe in un vuoto ed inutile esercizio formale (cfr. sentenza citata del 26 settembre 2000 in re M., nel cui ambito questa Corte ha rinunciato a disporre un simile provvedimento, la domanda di restituzione in intero formulata dal ricorrente essendo apparsa dall'inizio manifestamente infondata). Tale principio generale viene espressamente ripreso dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv. 1 Codice di procedura civile ticinese [CPC], applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 della Legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961).
2.4 In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato censurabile.
Egli non era infatti in alcun modo tenuto a trasmettere la causa all'Autorità di vigilanza cantonale, come pretende ora il ricorrente, perché si pronunciasse sul merito delle censure sollevate (tardivamente) dallo stesso, l'autorità in questione avendo già reso la propria decisione, cresciuta in giudicato, e il provvedimento richiesto dall'insorgente potendo entrare in linea di conto unicamente nell'ambito di una restituzione in intero contro il lasso dei termini. Orbene, a prescindere dal fatto che il giudice di prime cure fosse o meno abilitato a ricevere una simile domanda e potesse ravvisare nel ricorso sottopostogli a giudizio una richiesta di restituzione, questa sarebbe comunque risultata manifestamente infondata, il ricorrente avendo al più tardi avuto effettiva conoscenza il 24 agosto 2001 - a seguito dello scritto, di stessa data, dell'amministratore del Fondo all'avv. Collenberg - della decisione della Divisione della giustizia ed avendo atteso ben oltre il termine di 10 giorni - segnatamente fino al 19 settembre 2001, data della petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni - per chiedere l'eventuale restituzione del termine omesso, contravvenendo così agli obblighi sanciti dall' art. 139 CPC - applicabile in virtù del doppio rinvio di cui all' art. 4 cpv. 3 del Regolamento cantonale circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale e dell'art. 12 cpv. 1 della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative -, il quale stabilisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
Né poteva entrare in linea di conto una trasmissione dell'incarto alla Commissione federale di ricorso di cui all' art. 74 LPP , la decisione contestata avendo - per quanto appena detto - acquistato forza di cosa giudicata.
3. Non trattandosi in concreto, come si è visto, di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita ( art. 134 OG a contrario, cfr. sentenza citata del 30 novembre 2001 in re S.). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Giusta l' art. 159 cpv. 2 OG , nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale ( DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2. Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 novembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: