Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9F_18/2019 KI-generiert

Mandatory Health Insurance Premium Dispute: Revision Request Inadmissibility

Geschäftsnummer 9F_18/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a request for the revision of a previous decision by the Swiss Federal Tribunal dated May 29, 2019, which declared their appeal inadmissible due to being filed late. This appeal was against a judgment by the Ticino Insurance Court, holding the individual liable for CHF 508.15 in health insurance premiums to an insurance company, covering the period from January 2016 to May 2017. The individual argued for the reconsideration of the tribunal's decision, asserting timely compliance with filing deadlines and requesting a review of the insurance company's calculations. The individual also sought legal assistance in addressing these matters. However, the revision request was deemed inadmissible as it did not meet the legal requirements for revision.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 124 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 128 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Mandatory Health Insurance Premium Dispute: Revision Request Inadmissibility: This appeal was against a judgment by the Ticino Insurance Court, holding the individual liable for CHF 508.15 in health insurance premiums to an insurance company, covering the period from January 2016 to May 2017. The individual argued for the reconsideration of the tribunal's decision, asserting timely compliance with filing deadlines and requesting a review of the insurance company's calculations. The individual also sought legal assistance in addressing these matters. However, the revision request was deemed inadmissible as it did not meet the legal requirements for revision.

Schlagwörter

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obligatorische Krankenpflegeversicherung Versicherungsprämie Revision eines Entscheids ersuchter Staat ausserordentliche Revision sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 cpv. 1 LTF

Used to justify the rejection of the request for legal aid because the revision application was manifestly without prospect of success.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify dispensing with the collection of judicial costs given the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_18/2019

Sentenza dell'11 settembre 2019

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Pfiffner, Presidente,

Glanzmann, Parrino,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infortuni SA, Bundesplatz 15, 6003 Lucerna,

controparte.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie (revisione),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 29 maggio 2019 (9C_307/2019 [36.2018.72]).

Fatti:

A. Con sentenza 9C_307/2019 del 29 maggio 2019, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso del 13 maggio 2019 di A.________ contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 marzo 2019, con il quale la ricorrente era stata riconosciuta debitrice nei confronti della Concordia Assicurazione malattie e infortuni SA (di seguito Concordia) per l'importo di fr. 508.15 per premi LAMal da gennaio 2016 a maggio 2017, oltre accessori.

B. In data 1° luglio 2019 (timbro postale), A.________ chiede al Tribunale federale di "rivedere" la sentenza menzionata. Con decreto dell'8 luglio 2019 A.________ viene informata sui presupposti per la revisione di una sentenza del Tribunale federale e che, non essendo gli stessi adempiuti nel caso concreto, le viene fissato un termine scadente il 16 agosto 2019 per porvi rimedio, in mancanza di che non sarebbe stato aperto alcun incarto.

Il 16 agosto 2019 (timbro postale), A.________ completa la sua istanza di revisione della sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2019, evidenziando che i termini del ricorso del 13 maggio 2019 sarebbero stati perfettamente rispettati, sollecitando in seguito la verifica dei conteggi esposti da Concordia dal 2014 ad oggi, e chiedendo infine, se necessario, la concessione dell'assistenza "giuridica".

Diritto:

1. Conformemente all' art. 61 LTF , le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati in maniera esaustiva agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all' art. 124 LTF (cfr. sentenza 9F_3/2019 del 14 marzo 2019 con riferimenti). L'inoltro di un'istanza di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. sentenza 9F_9/2016 del 20 marzo 2017 consid. 1.1 con riferimento). Attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato. Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF ). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova ( art. 128 cpv. 1 LTF ; cfr. sentenza 9F_14/2018 del 7 novembre 2018).

2. Nell'istanza di revisione del 1° luglio 2019, segnatamente nel suo complemento del 16 agosto 2019, l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF in relazione alla sentenza federale d'inammissibilità del gravame, causa tardività, resa il 29 maggio 2019. L'istante si limita ad allegare un calendario con il proprio conteggio, già indicato nel precedente ricorso del 13 maggio 2019, limitandosi a concludere apoditticamente anche in questa sede che i termini sarebbero stati rispettati e ponendo l'accento sul merito della causa, segnatamente sulle contestazioni relative ai conteggi operati dalla Concordia. Di conseguenza, l'istanza di revisione non adempie i requisiti di indicazione dei motivi di revisione e di motivazione (cfr. consid. 1), cosicché non è data la sua entrata nel merito (cfr. sentenza 9F_2/2017 del 4 maggio 2017 consid. 1.2 con riferimento).

3. Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza 9C_307/2019 del 29 maggio 2019 è inammissibile.

4. Per il caso in cui l'istante intendeva formulare domanda d'assistenza giudiziaria (cfr. conclusione 3 pag. 3 del complemento della domanda di revisione del 16 agosto 2019), la sua richiesta sarebbe stata comunque respinta, considerato che l'istanza di revisione era manifestamente priva di probabilità di successo (cfr. art. 64 cpv. 1 LTF ). Tuttavia, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 settembre 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Pfiffner

La Cancelliera: Cometta Rizzi