Appeal Admissibility Regarding Judicial Fee Waiver Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, represented by a citizen rights advocacy center, filed a subsidiary constitutional appeal against the Canton Ticino Insurance Court's decision, which refused to waive court fees following the individual's initial unsuccessful appeal regarding a judgment issued on January 19, 2022. The original case involved a challenge to the imposition of court costs by the Ticino Cantonal Court. The individual had sought a waiver from paying these costs, but the request was dismissed, prompting the appeal for judicial assistance and annulment of the cantonal decision. The appeal was primarily concerned with procedural issues regarding the waiver of judicial fees, which ultimately led to the involvement of the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 lett. m LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 lett. b LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Appeal Admissibility Regarding Judicial Fee Waiver Rejection: The original case involved a challenge to the imposition of court costs by the Ticino Cantonal Court. The individual had sought a waiver from paying these costs, but the request was dismissed, prompting the appeal for judicial assistance and annulment of the cantonal decision. The appeal was primarily concerned with procedural issues regarding the waiver of judicial fees, which ultimately led to the involvement of the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and decided according to the simplified procedure provided by this article.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospects of success of the appeal.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9D_2/2022
Sentenza del 18 maggio 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata da CO.DI.CI. Centro per i diritti del cittadino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2022 (32.2022.18).
Visto:
la sentenza 9D_1/2022 del 3 marzo 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino relativo alla condanna alle spese giudiziarie cantonali di fr. 500.-,
la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 marzo 2022 che ha respinto nella misura della sua ricevibilità la domanda di condono dal pagamento delle spese giudiziarie,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da A.________ con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la concessione dell'assistenza giudiziaria,
considerando:
che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi, fra cui in questi ultimi rientrano anche le spese giudiziarie (art. 83 lett. m LTF; sentenze 2C_36/2022 del 14 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2D_23/2021 del 13 giugno 2021 consid. 2 con riferimenti),
che in sede federale rimane aperta soltanto la strada del ricorso sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF ),
che ove una legge non determina in modo preciso le condizioni alle quali è accordato un condono, l'interessato non ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere tale condono e conseguentemente non è legittimato a ricorrere nel merito della controversia ( art. 115 lett. b LTF ; DTF 122 I 373 consid. 1a; 112 Ia 93 consid. 2c),
che la ricorrente insiste nel citare il CPC, ma non spiega in maniera puntuale e circostanziata ( art. 106 cpv. 2 LTF ) per quale ragione sarebbe applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che anche volendo applicare per analogia l'art. 27a della legge ticinese del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG/TI; RL 178.200), la disposizione è puramente potestativa e "eccezionale", ma non concede un diritto al condono,
che per il resto, la ricorrente non solleva la violazione di garanzie procedurali di parte nella procedura, la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale ( DTF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; cosiddetta "Star Praxis"),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 maggio 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi