Claimant Fails to Justify Appeal Against Refusal to Waive Court Costs for Psychotherapy Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the refusal by the Cantonal Disability Insurance Office of Ticino to cover psychotherapy expenses for an individual, A.________. After an appeal against this decision was denied by the Cantonal Insurance Court, which required A.________ to pay legal costs, A.________ filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued against the imposition of judicial costs and claimed violations of fundamental rights, but did not effectively demonstrate any arbitrariness or identify any specific constitutional provisions that were violated. The case primarily concerns procedural prerequisites relating to disability insurance coverage and the contestation over the handling of judicial expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 cpv. 2 LTF, Art. 9 Cost, Art. 97 CPC, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant Fails to Justify Appeal Against Refusal to Waive Court Costs for Psychotherapy Claim: After an appeal against this decision was denied by the Cantonal Insurance Court, which required A.________ to pay legal costs, A.________ filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal. The appeal argued against the imposition of judicial costs and claimed violations of fundamental rights, but did not effectively demonstrate any arbitrariness or identify any specific constitutional provisions that were violated. The case primarily concerns procedural prerequisites relating to disability insurance coverage and the contestation over the handling of judicial expenses.
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KI-generiertUsed to decide that the appeal is manifestly inadmissible according to the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success of the appeal.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9D_1/2022
Sentenza del 3 marzo 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata da CO.DI.CI. Centro per i diritti del cittadino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 gennaio 2022 (32.2021.80).
Visto:
la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) del 15 giugno 2021 che ha rifiutato ad A.________ la presa a carico dell'AI di spese di psicoterapia,
la sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione dell'UAI e accollato le spese giudiziarie di fr. 500.-,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di A.________ con cui chiede l'annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale riguardante la condanna al pagamento delle spese giudiziarie,
considerando:
che, quando è censurata la lesione di diritti costituzionali, come nella fattispecie, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
che l'arbitrio ( art. 9 Cost. ) non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata ( DTF 140 III 16 consid. 2.1),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni per imporre spese giudiziarie ha fatto riferimento all' art. 69 cpv. 1
bis LAI ,
che la ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose e criticando genericamente l'operato della Corte cantonale, senza però dimostrare alcun arbitrio,
che la ricorrente non pretende né l'esistenza di una norma costituzionale, la quale consacri il diritto a una giustizia gratuita, né l'applicazione arbitraria di una disposizione del diritto cantonale, la quale imponga in qualche modo al giudice di informare le parti sull'importo presumibile delle spese giudiziarie (cfr. art. 97 CPC per i processi civili),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 LTF ),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 marzo 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Bernasconi