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9C_931/2013 KI-generiert

Claimant's Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects.

Geschäftsnummer 9C_931/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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che nemmeno l'atto complementare del 21 gennaio 2014, comunque tardivo poiché presentato oltre il termine ricorsuale, scaduto in virtù della sospensione di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF il 17 gennaio 2014 dopo che la pronuncia impugnata era stata notificata il 2 dicembre 2013, spiega perché l'accertamento dei primi giudici sarebbe manifestamente inesatto, ovvero insostenibile,

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 54 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF; Claimant's Disability Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: 46 cpv. 1 lett. c LTF il 17 gennaio 2014 dopo che la pronuncia impugnata era stata notificata il 2 dicembre 2013, spiega perché l'accertamento dei primi giudici sarebbe manifestamente inesatto, ovvero insostenibile,

Schlagwörter

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Invaliditätsversicherung formeller Mangel Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Versicherungsleistungsbegehren Neuanmeldung für Invalidenleistungen Rüge der Sachverhaltsfeststellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to rule that the appeal must be declared inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_931/2013 {T 0/2}

Sentenza del 10 febbraio 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

*contro*

*Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero*

, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 15 novembre 2013.

Visto:

il ricorso del 20 dicembre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 15 novembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,

lo scritto del 7 gennaio 2014 con il quale, per ordine del Presidente, la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,

l'atto complementare del 21 gennaio 2014 (timbro postale),

considerando:

che secondo l'

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,

che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (

DTF 134 V 53

consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'

art. 95 LTF

e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (

art. 97 cpv. 1 LTF

),

che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurata e dell'esigibilità di un'attività professionale, come pure di un loro eventuale miglioramento nell'ambito di una procedura di revisione, costituisce una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (

DTF 132 V 393

consid. 3.2 pag. 398),

che nel caso di specie il ricorso - lecitamente redatto in tedesco benché ciò non comporti per la Corte giudicante l'obbligo di emanare la sentenza in una lingua diversa da quella della decisione impugnata (

art. 54 LTF

), anche perché l'interessata aveva espressamente chiesto dinanzi al Tribunale amministrativo federale di ricevere la corrispondenza in italiano - non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (

art. 97 cpv. 1 LTF

),

che in effetti la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza confrontarsi con le ragioni che hanno indotto i giudici di prime cure a confermare - sulla base delle conclusioni peritali 2 dicembre 2010 della Clinica X.________ e 17 gennaio 2011 del servizio medico regionale dell'Ufficio - l'avvenuto miglioramento dello stato di salute e il ripristino, dal mese di dicembre 2010, di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive leggere, quanto meno fino alla data determinante (22 marzo 2011) della decisione amministrativa in lite (

DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 pag. 220;

121 V 362

consid. 1b pag. 366),

che in particolare la ricorrente non si confronta minimamente con l'accertato miglioramento, fino al momento della decisione amministrativa, dello stato di salute psichico, in relazione al quale i periti intervenuti hanno chiaramente attestato la scomparsa dei disturbi,

che nemmeno l'atto complementare del 21 gennaio 2014, comunque tardivo poiché presentato oltre il termine ricorsuale, scaduto in virtù della sospensione di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF il 17 gennaio 2014 dopo che la pronuncia impugnata era stata notificata il 2 dicembre 2013, spiega perché l'accertamento dei primi giudici sarebbe manifestamente inesatto, ovvero insostenibile,

che per quanto concerne la situazione posteriore alla data della decisione amministrativa, il Tribunale amministrativo federale ha oltretutto già ordinato all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero di trattare le doglianze quale nuova domanda di prestazioni,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (

art. 108 cpv. 2 LTF

),

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 febbraio 2014

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti