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9C_929/2013 KI-generiert

Federal Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Deadline in AVS Case

Geschäftsnummer 9C_929/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal against a prior judgment related to old age and survivors' insurance, which was issued by the Cantonal Court of Social Insurance. The individual had initially requested financial assistance for anticipated legal costs but was denied due to the initial claims not appearing likely to succeed. Subsequently, the individual was required to pay these costs in installments but failed to meet the payment deadlines for the final two installments. Consequently, the court concluded that the appeal was inadmissible, as the specified terms for payment were not adhered to, and no valid justification for the missed payments was provided.

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 47 cpv. 2 LTF, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF; Federal Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Deadline in AVS Case: The individual had initially requested financial assistance for anticipated legal costs but was denied due to the initial claims not appearing likely to succeed. Subsequently, the individual was required to pay these costs in installments but failed to meet the payment deadlines for the final two installments. Consequently, the court concluded that the appeal was inadmissible, as the specified terms for payment were not adhered to, and no valid justification for the missed payments was provided.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl finanzielle Verhältnisse Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zusatzversicherung Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to non-observance of a procedural deadline.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The primary ground for declaring the appeal inadmissible is the failure to pay the required advance/prepayment.

Art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF

Applied to decide that no judicial costs shall be levied due to the particular circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_929/2013 {T 0/2}

Sentenza del 23 giugno 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione

Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 novembre 2013.

Visto:

il ricorso del 27 dicembre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 13 novembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria del 13 gennaio 2014 che la ricorrente ha formulato dopo essere stata invitata a versare l'importo di fr. 1'200.- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie,

il decreto del 13 febbraio 2014 con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria poiché le conclusioni del ricorso apparivano a un primo esame prive di possibilità di successo,

l'assegnazione all'insorgente, in detto decreto, di un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per versare l'anticipo richiesto e l'indicazione nel medesimo scritto che in mancanza del pagamento entro il termine il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito del gravame,

lo scritto del 25 febbraio 2014 con il quale A.________ ha tra le altre cose manifestato l'intenzione di versare l'importo richiesto in rate mensili di fr. 150.-,

il decreto del 28 febbraio 2014 con cui questa Corte ha fissato alla ricorrente dei termini suppletori

non prorogabili per provvedere al versamento dell'anticipo in rate di fr. 300.- cadauna, e più precisamente un primo termine scadente al più tardi lunedì 31 marzo 2014, un secondo termine scadente al più tardi mercoledì 30 aprile 2014, un terzo termine scadente al più tardi venerdì 30 maggio 2014 e un quarto termine scadente al più tardi lunedì 30 giugno 2014,

considerando:

che la parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte ( art. 62 cpv. 1 LTF ),

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio,

che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ),

che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente dalla copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che la ricorrente ha versato tempestivamente le prime due rate, mentre ha pagato la terza (e la quarta) rata soltanto il 4 giugno 2014 anziché entro il 30 maggio 2014 come ingiuntole con il decreto del 28 febbraio 2014,

che di regola - fatti salvi motivi particolari e non prevedibili - un termine suppletorio non è per sua natura prorogabile (cfr. sentenze 9C_511/2010 del 30 settembre 2010; 2C_731/2008 del 27 novembre 2008 consid. 2),

che la ricorrente è stata resa espressamente attenta all'improrogabilità dei termini ancora nel decreto del 28 febbraio 2014,

che nella fattispecie la ricorrente non solo non ha tentato,

entro la scadenza del termine per il pagamento della terza rata (cfr. sentenza 8C_772/2012 del 15 novembre 2012), di presentare una nuova richiesta di proroga ( art. 47 cpv. 2 LTF ) - comunque difficilmente accoglibile -, ma neppure può prevalersi di un valido motivo di restituzione del termine omesso, non essendo segnatamente idoneo a tale fine l'accenno generico a difficoltà finanziarie (cfr. sentenza 2A.224/2005 del 20 aprile 2005 consid. 3),

che di conseguenza l'insorgente non ha osservato il (nuovo) termine suppletorio per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie ( art. 48 cpv. 4 LTF ) e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile conformemente all' art. 62 cpv. 3 LTF e secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF (cfr. sentenza 2C_1046/2013 del 19 marzo 2014),

che viste le circostanze particolari non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1, seconda frase, LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 giugno 2014

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

Il Cancelliere: Grisanti