Appeal Timeliness in Old-Age Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by a claimant, represented by a third party and backed by the Municipality of Paradiso, against the Cassa cantonale di compensazione concerning issues related to old-age and survivors' insurance. The claimant challenged a decision made by the Insurance Tribunal of the Canton of Ticino dated December 12, 2018. The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal on January 29, 2019, which exceeded the permissible 30-day filing period following the notification of the initial decision on December 13, 2018. Thus, the appeal was considered late and inadmissible for further examination.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. c LTF; Appeal Timeliness in Old-Age Insurance Case: The claimant challenged a decision made by the Insurance Tribunal of the Canton of Ticino dated December 12, 2018. The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal on January 29, 2019, which exceeded the permissible 30-day filing period following the notification of the initial decision on December 13, 2018. Thus, the appeal was considered late and inadmissible for further examination.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure applicable to late appeals.
Used to waive the collection of judicial costs based on the peculiarities of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_92/2019
Sentenza del 12 febbraio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da B.________,
patrocinata dal Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 (30.2018.27-28).
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 12 dicembre 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale e a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel gravame, le è pervenuto il 13 dicembre 2018, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedì 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 28 gennaio 2019,
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 2 Paradiso il 29 gennaio 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi