Pension Recalculation Appeal Dismissed for Untimeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a complaint with the Federal Tribunal after the Federal Administrative Court declared their appeal against a prior decision regarding the recalculation of a deceased spouse's old-age pension as inadmissible. The appeal was deemed late, with the filing occurring after the statutory deadline had expired. The appellant did not contest the late submission but sought a review of the pension determination. Ultimately, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary arguments to address the reasons for the lower court's ruling, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Pension Recalculation Appeal Dismissed for Untimeliness: The appeal was deemed late, with the filing occurring after the statutory deadline had expired. The appellant did not contest the late submission but sought a review of the pension determination. Ultimately, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary arguments to address the reasons for the lower court's ruling, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article because it lacked topical reasoning against the inadmissibility ruling.
The court decided to waive charging judicial costs to the losing party based on this procedural provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_919/2017
Sentenza del 6 febbraio 2018
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 26 ottobre 2017 (C-5726/2017).
Visto:
il ricorso al Tribunale federale interposto il 27 novembre 2017 (timbro postale) da A.________ contro il giudizio del 26 ottobre 2017 con cui il Tribunale amministrativo federale, Corte III, ha dichiarato inammissibile il suo gravame contro la decisione su opposizione del 31 luglio 2017 con cui la Cassa svizzera di compensazione ha confermato la decisione del 31 agosto 2016 di ricalcolo della rendita di vecchiaia del defunto marito,
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità,
che il Tribunale amministrativo federale, accertata l'ampia tardività del gravame trasmessogli - il termine di ricorso è giunto a scadenza il 14 settembre 2017 e lo scritto della ricorrente del 20 settembre 2017 è stato trasmesso per posta raccomandata il 26 settembre 2017 - ne ha pronunciato l'inammissibilità,
che la ricorrente, confermando l'avvenuta notifica del 9 agosto 2017 della decisione litigiosa e il suo scritto del 20 settembre 2017 di contestazione del provvedimento, non impugna la tardività del rimedio di diritto ma si limita ad insistere nel riesame della pratica di liquidazione della pensione del defunto marito,
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali del giudizio del Tribunale amministrativo federale, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ,
che per di più un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa le esigenze di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1b pag. 336 seg. con riferimenti) e pertanto anche la conclusione della ricorrente tendente al riesame della pratica non è ammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 febbraio 2018
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi