Federal Supreme Court Dismisses Late Old Age Insurance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual represented by another party and sponsored by the Municipality of Paradiso filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made on December 12, 2018, by the Ticino Cantonal Insurance Court regarding old-age and survivors' insurance procedural prerequisites. The Cantonal judgment was received by the appellant on December 13, 2018, starting the 30-day appeal period the following day. However, considering the suspension of deadlines over the holiday season, the appeal deadline was extended to January 28, 2019. The appellant submitted the appeal on January 29, 2019, making it late and ineligible for further examination.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. c LTF; Federal Supreme Court Dismisses Late Old Age Insurance Appeal: The Cantonal judgment was received by the appellant on December 13, 2018, starting the 30-day appeal period the following day. However, considering the suspension of deadlines over the holiday season, the appeal deadline was extended to January 28, 2019. The appellant submitted the appeal on January 29, 2019, making it late and ineligible for further examination.
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KI-generiertUsed to declare the late appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to justify not levying judicial costs in consideration of the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_90/2019
Sentenza del 12 febbraio 2019
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentata da B.________,
patrocinata dal Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2018 (30.2018.29 33.2018.10).
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 12 dicembre 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87),
che, giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati ( art. 47 cpv. 1 LTF ),
che il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione, come nel caso in rassegna, inizia a decorrere dal giorno successivo ( art. 44 cpv. 1 LTF ) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ( art. 48 cpv. 1 LTF ),
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale e a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel gravame, le è pervenuto il 13 dicembre 2018, e pertanto il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale ha iniziato a decorrere giovedì 14 dicembre 2018 ed è giunto a scadenza, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), lunedì 28 gennaio 2019,
che il gravame, consegnato all'Ufficio postale di Lugano 2 Paradiso il 29 gennaio 2019 è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 12 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi