Insurance Court Recourse Dismissed as Interlocutory Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a litigant appealing against a decision by the Cantonal Court of Insurance regarding supplementary benefits related to old age, survivors, and disability insurance. The appeal followed the Annulment of a prior ruling by the compensation office that returned the matter for further investigation and a new decision. The federal court analyzes the appeal's admissibility, determining that the invoked decision is incidental and does not meet the criteria for immediate appeal, as it does not affect the merits of the case directly. Consequently, the appeal is deemed inadmissible and will not incur court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 2 LTF; Insurance Court Recourse Dismissed as Interlocutory Decision: The appeal followed the Annulment of a prior ruling by the compensation office that returned the matter for further investigation and a new decision. The federal court analyzes the appeal's admissibility, determining that the invoked decision is incidental and does not meet the criteria for immediate appeal, as it does not affect the merits of the case directly. Consequently, the appeal is deemed inadmissible and will not incur court costs.
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KI-generiertApplied in the dispositive to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited regarding the power of the presiding judge to decide on the simplified procedure.
Applied to rule on the waiver of court costs.
Cited as the condition for admissibility of an appeal against an interlocutory decision based on irreparable prejudice, which the court found was not present.
Cited as the rule allowing appeal against the final decision once rendered.
Cited as the second condition for admissibility of an appeal against an interlocutory decision concerning immediate final decision capability, which the court found was not met.
Cited in the reasoning as the general rule for appealing interlocutory decisions, which was then found not to be met.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_860/2014
Sentenza del 14 gennaio 2015
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 novembre 2014.
Visto:
il ricorso del 28 novembre 2014 (timbro postale) di A.________ contro il giudizio del 3 novembre 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento,
considerando:
che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento ( DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480),
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l' art. 93 cpv. 1 LTF , soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b),
che tali condizioni di ammissibilità si basano su motivi di economia procedurale e mirano a sgravare il Tribunale federale che, nella sua qualità di Corte suprema, deve potere essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie ( DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una decisione finale favorevole sul merito ( DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
che un simile pregiudizio non è stato nel caso concreto invocato, rispettivamente sostanziato conformemente alle esigenze di cui all' art. 42 cpv. 2 LTF (sull'obbligo di motivazione cfr. a tal riguardo DTF 138 III 46 consid. 1.2. con riferimenti), come nemmeno è altrimenti in ogni modo riconoscibile ( DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di compensazione dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni complementari senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza ( DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data,
che allo stesso modo nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all' art. 93 cpv. 3 LTF ,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale impugnata è manifestamente inammissibile e può esser evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice ( art. 108 cpv. 2 LTF ),
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 gennaio 2015
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi