Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_86/2019 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Social Security Office (Disability Pension Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 9C_86/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved an individual (the appellant) who contested a decision by the Invalidity Insurance Office of the Canton of Ticino, which had granted them a half-invalidity pension from December 1, 2014. The appellant sought a full invalidity pension instead. After an appeal was filed on August 18, 2018, the Cantonal Insurance Court of Ticino rejected the claim on December 21, 2018, due to both procedural untimeliness and a substantively unsupported case. Medical assessments indicated the appellant had a 50% working capacity from April 2014 in their profession and suitable alternative employment. The appellant's subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal reiterated previous arguments without directly addressing the Cantonal Tribunal's rationale, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Claimant v. Cantonal Social Security Office (Disability Pension Appeal Inadmissibility): The appellant sought a full invalidity pension instead. After an appeal was filed on August 18, 2018, the Cantonal Insurance Court of Ticino rejected the claim on December 21, 2018, due to both procedural untimeliness and a substantively unsupported case. Medical assessments indicated the appellant had a 50% working capacity from April 2014 in their profession and suitable alternative employment. The appellant's subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal reiterated previous arguments without directly addressing the Cantonal Tribunal's rationale, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenrente soziale Sicherheit Sozialversicherungsstreitigkeit materielle Begründetheit Arbeitsfähigkeit Invaliditätsbemessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF

Used to decide that the appeal is manifestly inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to decide to waive court fees due to the particularities of the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_86/2019

Sentenza del 25 marzo 2019

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 dicembre 2018 (32.2018.138).

Visto:

la decisione del 20 febbraio 2018 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità (di seguito UAI) ha riconosciuto ad A.________ il diritto a mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2014,

il ricorso del 18 agosto 2018 (timbro postale) di A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui ha postulato il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 100%,

il giudizio del 21 dicembre 2018 con cui il Tribunale cantonale ha, nella misura della sua ricevibilità, respinto il gravame,

il ricorso di A.________ del 30 gennaio 2019 (timbro postale) al Tribunale federale,

considerando:

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii),

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che per adempiere tali esigenze la ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato ( DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché essa ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto ( DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18 seg.),

che, per consolidata giurisprudenza, quando il giudizio impugnato poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto nel rispetto delle esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF (fra molte cfr. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368 con riferimenti),

che, nel caso in rassegna, il giudizio impugnato poggia su una doppia motivazione, segnatamente da un lato l'autorità giudiziaria inferiore ha considerato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame consegnato alla posta il 18 agosto 2018 e, d'altro lato, anche a volerlo considerare tempestivo, esso sarebbe stato in ogni modo da respingere nel merito,

che nel merito del litigio, dagli accertamenti del giudice di prime cure emerge la piena valenza probatoria degli atti medici all'incarto (su tale tema cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg.), segnatamente della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona del 24 febbraio 2017, come pure del successivo rapporto valetudinario del dott. B.________ del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) dell'UAI del 9 marzo 2017, che hanno permesso di concludere come l'assicurata presentasse complessivamente, dall'aprile 2014, una capacità lavorativa globale del 50% sia nella sua professione di delegato medico per ditte farmaceutiche che in un'attività adeguata nei limiti espressi,

che la ricorrente postula anche in questa sede il riconoscimento di un'inabilità lavorativa totale in maniera meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5) e pertanto in termini inammissibili,

che in effetti la ricorrente si limita a riprendere e ampliare le censure già sollevate in precedenza - segnatamente il rinvio alla procedura relativa all'assicurazione perdita di guadagno, le apodittiche critiche sulla validità di non meglio precisati esami del SAM, rispettivamente altre doglianze estranee all'oggetto della lite, - senza confrontarsi con le ragioni che hanno indotto i giudici di prime cure a ritenere il diritto a una rendita d'invalidità del 50% dal 1° dicembre 2014 sulla base, principalmente, della menzionata perizia pluridisciplinare del SAM,

che pertanto la ricorrente non dimostra il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale cantonale,

che, non adempiendo alle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF sulla motivazione nel merito della lite, il gravame sfugge a ogni esame, senza che il Tribunale federale debba chinarsi sull'altra motivazione impugnata,

che si rileva altresì che la conclusione tendente alla riparazione del danno è pure inammissibile, nella misura in cui esula dall'oggetto del presente litigio,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 marzo 2019

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi