Invalidity Insurance Office v. Cantonal Insurance Tribunal (Interlocutory Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn insurance office in the Canton of Ticino appealed a decision made by the Cantonal Insurance Tribunal regarding a case involving eligibility for disability insurance. The case was initially decided by the insurance office on October 2, 2018, which rejected a claim for a major disability allowance, arguing that it was the responsibility of the accident insurer to provide this benefit. However, the Cantonal Tribunal, on December 2, 2019, determined that the insured might be entitled to assistance in organizing daily life, necessitating further investigation by the insurance office. The Tribunal's decision was preliminary, requiring further fact-finding before a final decision could be made. Consequently, the federal appeal filed by the insurance office was deemed inadmissible since the decision did not present any binding instructions that would limit the administration's discretion in the ongoing proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 3 LPGA; Invalidity Insurance Office v. Cantonal Insurance Tribunal (Interlocutory Appeal): The case was initially decided by the insurance office on October 2, 2018, which rejected a claim for a major disability allowance, arguing that it was the responsibility of the accident insurer to provide this benefit. However, the Cantonal Tribunal, on December 2, 2019, determined that the insured might be entitled to assistance in organizing daily life, necessitating further investigation by the insurance office. The Tribunal's decision was preliminary, requiring further fact-finding before a final decision could be made. Consequently, the federal appeal filed by the insurance office was deemed inadmissible since the decision did not present any binding instructions that would limit the administration's discretion in the ongoing proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article.
Used to impose court costs on the appellant due to the outcome of the decision.
Used to determine the amount of the appellant's payable costs (repetition fees).
Cited to confirm that the parties retain the possibility to challenge the final decision regarding the aspects decided in the appealed judgment.
The appeal was declared inadmissible because the conditions for appealing an interlocutory decision under this article were not met.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_842/2019
Sentenza del 27 luglio 2020
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato da Consulenza giuridica andicap,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 dicembre 2019 (32.2018.186).
Visti:
la decisione del 2 ottobre 2018 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI),
il giudizio del 2 dicembre 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il ricorso dell'UAI del 17 dicembre 2019 (timbro postale) contro il suddetto giudizio,
la risposta del 5 febbraio 2020 dell'opponente,
considerando:
che il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale in quanto rinvia la causa all'UAI per accertamenti senza metterne fine ( DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 556 con i riferimenti),
che, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell' art. 92 LTF , il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile ( art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ),
che di regola spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e stabilire che almeno una delle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 LTF è adempiuta, a meno che questo sia evidente ( DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287, DTF 134 III 426 consid. 1.2 pag. 428 seg.),
che una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ), a meno che non obblighi, mediante istruzioni vincolanti di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto e che non può impugnare davanti all'autorità superiore ( DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 285; v. anche sentenza 9C_818/2019 del 13 luglio 2020 consid. 2.3),
che il giudizio impugnato, dopo avere stabilito che l'UAI non poteva respingere la domanda di assegno per grandi invalidi per il motivo che incombeva all'assicuratore infortuni accordare tale prestazione ( art. 66 cpv. 3 LPGA ), ha ritenuto che l'assicurato avrebbe potuto avere diritto a un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ( art. 38 OAI ),
che l'assenza di accertamenti da parte dell'UAI in merito alla necessità di un tale accompagnamento rendeva tuttavia indispensabile il rinvio della causa per nuova decisione dopo avere effettuato un'istruzione complementare,
che così facendo, il primo giudice non si è pronunciato in modo vincolante su un eventuale diritto dell'interessato a un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana,
che il giudizio impugnato non contiene pertanto delle istruzioni vincolanti per l'UAI, contrariamente a quanto da lui asserito nella memoria ricorsuale, che riducono il suo margine di apprezzamento,
che se si dovesse entrare in materia sul ricorso si violerebbe la finalità dell' art. 93 LTF , secondo la quale il Tribunale federale deve potere pronunciarsi una sola volta su una causa ( DTF 133 III 629 consid. 2.1 pag. 631),
che le condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non sono quindi adempiute,
che il ricorrente non motiva inoltre perché la necessità di procedere a un'inchiesta complementare permetterebbe di adempiere le condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , ciò che non costituisce una motivazione sufficiente (tra le tante sentenze 4A_53/2018 del 15 marzo 2018 e 9C_703/2015 del 12 novembre 2015 consid. 4.2),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile,
che ad ogni modo le parti conservano la possibilità di impugnare la decisione finale circa quanto deciso nel giudizio del 2 dicembre 2019 nella misura in cui questo influisce sul contenuto della decisione finale stessa ( art. 93 cpv. 3 LTF ),
che le spese giudiziarie e quelle ripetibili, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 luglio 2020
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi