Disability Insurance Referral Decision Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding disability insurance between an administrative office and an individual. The administrative office filed an appeal against a previous ruling made by the insurance court in the appropriate region. The Swiss Federal Tribunal reviewed the appeal to determine its admissibility based on procedural criteria, specifically whether the appeal could result in irreparable harm or if it would lead to a final decision without the need for further exhaustive legal proceedings. Ultimately, the tribunal found that the appeal did not meet the necessary conditions for admissibility and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 cpv. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; Disability Insurance Referral Decision Appeal Inadmissible: The administrative office filed an appeal against a previous ruling made by the insurance court in the appropriate region. The Swiss Federal Tribunal reviewed the appeal to determine its admissibility based on procedural criteria, specifically whether the appeal could result in irreparable harm or if it would lead to a final decision without the need for further exhaustive legal proceedings. Ultimately, the tribunal found that the appeal did not meet the necessary conditions for admissibility and declared it inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it lacked the necessary reasoning regarding admissibility requirements.
Applied regarding the handling of court costs.
Applied to impose court costs on the appellant.
Cited as the provision defining the specific admissibility requirements for the type of decision under appeal (interlocutory decision).
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_837/2007 {T 0/2}
Sentenza del 20 dicembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
D.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Carlo Borradori, via Ciseri 6, 6601 Locarno.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 ottobre 2007.
Considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ),
che ad ogni modo le due condizioni di cui all' art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,
che in particolare una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale ( DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007, consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
che per questi motivi, in applicazione degli art. 65 e 66 cpv. 1 LTF e statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 e 2 LTF ,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 dicembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:
Borella Grisanti