Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAssicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 settembre 2013. che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
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KI-generiertUsed to confirm the application of the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible following the non-payment of the advance fee.
Applied to rule that no judicial costs are to be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_829/2013
Sentenza del 7 febbraio 2014
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
D.________, Italia,
ricorrente,
*contro*
*Cassa svizzera di compensazione* ,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 settembre 2013.
Visto:
il ricorso del 25 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 17 settembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 7 gennaio 2014, con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 27 gennaio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti