Ticino Resident's Health Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing to the Swiss Federal Tribunal against a judgment by the Cantonal Court of Social Insurance regarding health insurance matters. The appeal, which was filed in German, did not meet the minimum formal requirements set by law, as it lacked necessary conclusions and explanations on how the initial ruling was allegedly incorrect or unlawful. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, stating that it did not comply with procedural standards necessary for consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Ticino Resident's Health Insurance Appeal Inadmissible Due to Formal Defects: The appeal, which was filed in German, did not meet the minimum formal requirements set by law, as it lacked necessary conclusions and explanations on how the initial ruling was allegedly incorrect or unlawful. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, stating that it did not comply with procedural standards necessary for consideration.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to formal shortcomings.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_804/2012 {T 0/2}
Sentenza del 26 ottobre 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
T.________,
ricorrente,
contro
Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Servizio giuridico, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 agosto 2012.
Visto:
il ricorso del 1° ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF , il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente,
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ( DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 26 ottobre 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti