Appeal on Old-Age and Survivors' Insurance Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the Cantonal Tribunal of Social Insurance, concerning eligibility for old-age and survivors' insurance. The appeal to the Federal Tribunal was filed after a previous ruling on October 5, 2016, but the appellant failed to pay the required court fees by the stipulated deadlines. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements regarding fee payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Appeal on Old-Age and Survivors' Insurance Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appeal to the Federal Tribunal was filed after a previous ruling on October 5, 2016, but the appellant failed to pay the required court fees by the stipulated deadlines. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements regarding fee payment.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to rule on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Used to waive the collection of judicial costs in view of the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_743/2016
Sentenza del 20 febbraio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'Avv. Roy Bay,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016.
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 4 novembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 5 ottobre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 14 dicembre 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del gravame prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 4'000.-,
il decreto del 23 gennaio 2017, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio 2017, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 febbraio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi