Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_729/2022 KI-generiert

Company v. Ticino Tax Authority (Hidden Profit Distribution and Tax Liability)

Geschäftsnummer 9C_729/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company contested the tax assessments for the fiscal years 2016-2017 made by the tax authorities of the Ticino Canton. The company challenged the Tribunal d'appello del Cantone Ticino's decision, which confirmed additional tax claims related to costs involving vehicle usage, travel, representation, advertising expenses, and alleged hidden profit distributions. The court found the submitted accounts unreliable and upheld the unlimited tax liability in the Canton Ticino. The company appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting a reform to validate its previous court challenges.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 105 cpv. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF; Company v. Ticino Tax Authority (Hidden Profit Distribution and Tax Liability): The company challenged the Tribunal d'appello del Cantone Ticino's decision, which confirmed additional tax claims related to costs involving vehicle usage, travel, representation, advertising expenses, and alleged hidden profit distributions. The court found the submitted accounts unreliable and upheld the unlimited tax liability in the Canton Ticino. The company appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting a reform to validate its previous court challenges.

Schlagwörter

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beschränkte Steuerpflicht willkürliche Tatsachenfeststellung Steuerbehörde Kostenauflage Steuerveranlagungen Vergnügungssteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 146 I 62
Swiss Federal Supreme Court Upholds Limitation on Direct Appeal of Social Assistance Requirements
DTF 140 III 115
Swiss v. Italian Insurance Companies: Lugano Convention Jurisdiction in Reinsurance Dispute
DTF 133 IV 343
1 LTF ), il Tribunale federale non può tenere nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid.
DTF 143 IV 500
Yield Sign Driver Reliance on Traffic Mirror Collision
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to lack of sufficient motivation meeting the requirements of Articles 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 cpv. 3 LTF

The court ruled that no indemnities for the respondent shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_729/2022

Sentenza del 17 aprile 2023

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Parrino, Presidente,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA (dal..., B.________ SA),

ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, Viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,

Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.

Oggetto

Imposte cantonali e imposta federale diretta,

periodi fiscali 2016-2017,

ricorso contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 7 settembre 2022 (80.2021.37, 80.2021.38).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1.

1.1. Adita dalla A.________ SA, per contestare la correttezza delle tassazioni 2016-2017 dell'autorità fiscale ticinese, con sentenza del 7 settembre 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso della società. Nel suo giudizio, ha infatti concluso che sia la ripresa riguardo ai vari costi fatti valere in relazione all'uso di veicoli, spese di viaggio e rappresentanza rispettivamente pubblicità (2016; distribuzione dissimulata di utili), sia le valutazioni svolte dopo avere constatato l'inattendibilità del conto presentato dalla società (2017), sia la rivendicazione dell'assoggettamento nel Cantone Ticino (2017) erano giustificate e andavano confermate.

1.2. Il 7 ottobre 2022, la A.________ SA ha impugnato la pronuncia della Camera di diritto tributario davanti al Tribunale federale, domandandone la riforma, con conseguente conferma "della validità dei ricorsi dell'11 febbraio 2021 (...) oltre alle motivazioni meglio precisate aggiornate e descritte nel presente ricorso".

2.

2.1. Giusta l' art. 42 LTF , un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). L'allegato ricorsuale deve di conseguenza confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi del giudizio impugnato, ed esporre in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto ( DTF 146 I 62 consid. 3). Esigenze più severe valgono in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto giusta l' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove ( DTF 140 III 115 consid. 2; 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa ( art. 97 cpv. 1 LTF ). Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata ( art. 99 cpv. 1 LTF ), il Tribunale federale non può tenere nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).

3.

3.1. Nell'impugnativa, la ricorrente non si confronta con l'impostazione giuridica data al suo caso dai Giudici ticinesi (2016, ripresa di costi posti in deduzione, distribuzione dissimulata di utili; 2017, assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino e valutazione dell'utile imponibile dopo avere constatato l'inattendibilità dei conti).

Sempre contrariamente a quanto richiesto dall' art. 42 cpv. 2 LTF , non spiega quindi nemmeno perché l'atto impugnato lederebbe il diritto.

3.2. D'altra parte, in relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, contestato per lo meno implicitamente riguardo sia al mancato riconoscimento dei costi fatti valere in deduzione (2016; distribuzione dissimulata di utili), che alle valutazioni svolte alla luce dell'inattendibilità del conto della società (2017), che alla rivendicazione dell'assoggettamento nel Cantone Ticino (2017), l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie, ciò che non basta.

In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove va dimostrato ed è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo o se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi insorge argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio ( DTF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.3. Per quanto faccia anche capo a nuove prove, non contenute nell'incarto cantonale, va infine osservato che l'insorgente non spiega nemmeno perché ciò sarebbe lecito.

Come ricordato, l' art. 99 cpv. 1 LTF permette infatti di addurre nuovi fatti e nuove prove solo se ne dà motivo la decisione impugnata, e il rispetto di queste condizioni va dimostrato.

4. Privo di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso è pertanto inammissibile ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ). Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Lucerna, 17 aprile 2023

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

Il Cancelliere: Savoldelli