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9C_727/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Untimely Advance Cost Payment in Invalidity Insurance Matter

Geschäftsnummer 9C_727/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a request for a disability insurance appeal to the Swiss Federal Tribunal after an unfavorable decision from the Cantonal Court of Social Insurance. The appeal process required the individual to pay a fee in advance, which was set at a specific amount divided into four installments. While the individual made timely payments for most installments, the third installment was paid after the deadline. As a result, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the failure to meet the non-extendable deadline for payment of the required fees.

Legislator-Regeste

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Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 62 cpv. 3 prima, Art. 62 cpv. 3 terza, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Advance Cost Payment in Invalidity Insurance Matter: The appeal process required the individual to pay a fee in advance, which was set at a specific amount divided into four installments. While the individual made timely payments for most installments, the third installment was paid after the deadline. As a result, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the failure to meet the non-extendable deadline for payment of the required fees.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Invalidenversicherung Vorschuss Verzugskosten gesetzliche Verfahrensfrist Auszahlung der Versicherungsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 66 cpv. 1 LTF
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),
Art. 62 cpv. 1 prima
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
Art. 62 cpv. 3 prima
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
Art. 62 cpv. 3 terza
che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
Art. 48 cpv. 4 LTF
che il ricorrente non ha pertanto versato l'anticipo spese nei termini suppletori improrogabili impartitigli ( art. 48 cpv. 4 LTF ),
Art. 62 cpv. 3 LTF
The appeal is declared inadmissible because the advance fee was not paid within the set conditional term.
Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
The decision to declare the appeal inadmissible was made using the simplified procedure.
Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF
Used by the judge to rule that court costs are not to be levied given the peculiarities of the case.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made using the simplified procedure.

Art. 62 cpv. 3 LTF

The appeal is declared inadmissible because the advance fee was not paid within the set conditional term.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used by the judge to rule that court costs are not to be levied given the peculiarities of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_727/2017

Sentenza del 15 maggio 2018

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino,

via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2017 (32.2017.25).

Visto:

il ricorso interposto da A.________ il 16 ottobre 2017 (timbro postale) al Tribunale federale contro il giudizio del 13 settembre 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

il decreto dell'11 dicembre 2017 con cui il Tribunale federale ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio con esenzione delle spese giudiziarie in quanto, a un primo esame, le conclusioni del gravame apparivano prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,

la domanda di pagamento a rate dell'importo sollecitato quale anticipo spese presunto inoltrata da A.________ il 29 dicembre 2017 (timbro postale),

il decreto del 5 gennaio 2018 con cui questa Corte ha assegnato a A.________ quattro termini suppletori non prorogabili per provvedere al versamento dell'anticipo spese di fr. 800.- in rate di fr. 200.- ciascuna, e più precisamente un primo termine scadente al più tardi mercoledì 31 gennaio 2018, un secondo al più tardi mercoledì 28 febbraio 2018, un terzo al più tardi giovedì 29 marzo 2018 e un quarto al più tardi lunedì 30 aprile 2018, avvertendolo inoltre che in caso di mancato pagamento tempestivo il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente ( art. 66 cpv. 1 LTF ),

che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),

che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),

che se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),

che dagli atti in possesso di questa Corte, segnatamente la copia del bollettino di versamento utilizzato, emerge che il ricorrente ha corrisposto tempestivamente le prime due e la quarta rata mentre ha pagato la terza rata soltanto sabato 31 marzo 2018, anziché entro il termine improrogabile di giovedì 29 marzo 2018 ingiuntogli con il decreto del 5 gennaio 2018,

che il ricorrente nel decreto del 5 gennaio 2018 era stato reso espressamente attento dell'improrogabilità dei termini suppletori,

che il ricorrente non ha pertanto versato l'anticipo spese nei termini suppletori improrogabili impartitigli ( art. 48 cpv. 4 LTF ),

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF ,

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano le spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 maggio 2018

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi