Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_702/2019 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Formal Substantiation

Geschäftsnummer 9C_702/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision by the Social Insurance Court of the Canton of Ticino regarding disability insurance. The cantonal court had upheld a prior decision by the Ticino Disability Insurance Office that granted the appellant a full disability pension from March 2007, which was later reduced to three-quarters from February to October 2009. The court found that the appellant, despite being unable to work as a dental technician, could transition to an office job, initially part-time and later full-time, resulting in an income loss insufficient to qualify for a disability pension beyond October 2009. The appellant contested this, arguing a lack of necessary training for office work and alleging reliance solely on assessments by the Office's doctors, warranting a complementary expert opinion. The appellant's arguments were deemed insufficiently substantiated in terms of legal requirement, failing to demonstrate error or legal infringement by the initial findings. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Formal Substantiation: The cantonal court had upheld a prior decision by the Ticino Disability Insurance Office that granted the appellant a full disability pension from March 2007, which was later reduced to three-quarters from February to October 2009. The court found that the appellant, despite being unable to work as a dental technician, could transition to an office job, initially part-time and later full-time, resulting in an income loss insufficient to qualify for a disability pension beyond October 2009. The appellant contested this, arguing a lack of necessary training for office work and alleging reliance solely on assessments by the Office's doctors, warranting a complementary expert opinion. The appellant's arguments were deemed insufficiently substantiated in terms of legal requirement, failing to demonstrate error or legal infringement by the initial findings. Consequently, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Leistung der Invalidenversicherung Zahnpflegeversicherung Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Arbeitsausfall unrichtige Sachverhaltsfeststellung sozialversicherungsrechtliches Klageverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Applied for the decision not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_702/2019

Sentenza del 25 marzo 2020

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, Presidente,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 settembre 2019 (32.2018.147).

Visto:

il ricorso del 18 ottobre 2019 (timbro postale) contro il giudizio del 18 settembre 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione del 12 luglio 2018 con la quale l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha posto A.________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2007, ridotta a tre quarti dal 1° febbraio al 31 ottobre 2009,

che il Tribunale cantonale ha in sostanza ritenuto che se poteva essere ammesso che A.________ non poteva più svolgere il suo lavoro di odontotecnica, avrebbe potuto riprendere un'attività adeguata come impiegata d'ufficio, prima a tempo parziale e in seguito a tempo pieno, in modo tale da subire una perdita di guadagno inferiore al 40% a partire dal 14 luglio 2009, insufficiente per avere diritto a una rendita d'invalidità dopo il 31 ottobre 2009,

che la ricorrente si limita ad affermare in maniera appellatoria (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) di non potere lavorare più come odontotecnica, né come impiegata d'ufficio in quanto priva della necessaria formazione,

che, nell'ambito dell'assicurazione invalidità, la valutazione della capacità lavorativa compiuta dal Tribunale cantonale è una questione di fatto ( DTF 132 V 393 ), che di principio vincola il Tribunale federale, a meno che l'accertamento dei primi giudici sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ( art. 97 cpv. 1 LTF ),

che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in violazione dell' art. 97 cpv. 1 LTF ,

che la ricorrente critica inoltre il fatto che il giudizio cantonale si basa esclusivamente su pareri di medici dell'Ufficio AI, ciò che avrebbe dovuto giustificare, a suo parere, l'espletamento di una perizia complementare,

che questa censura, che peraltro non corrisponde al vero poiché l'Ufficio AI si è tra l'altro basato su una perizia del Servizio di accertamento medico (SAM), non dimostra ancora perché si debba ritenere la valutazione dei primi giudici come manifestamente erronea ai sensi dell' art. 97 cpv. 1 LTF ,

che il difetto di motivazione ai sensi dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF può essere anche opposto alla censura della ricorrente secondo la quale l'invalidità avrebbe dovuto essere calcolata nel suo caso secondo il metodo specifico delle persone senza attività lucrativa, e non secondo quello delle persone con un'attività lucrativa come fatto dal Tribunale cantonale,

che gli accertamenti relativi allo statuto di una persona assicurata, cioè sapere se e in quale misura avrebbe svolto un'attività lucrativa senza il danno alla salute, sono anch'essi una questione di fatto, la cui valutazione dei primi giudici è di principio vincolante per il Tribunale federale (9C_432/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 2.2),

che, anche in questo caso, la ricorrente si limita a presentare il proprio punto di vista senza dimostrare l'erroneità della valutazione del Tribunale cantonale,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF , il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 marzo 2020

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi