Withdrawal of Appeal and Waiving of Judicial Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding professional pension insurance, in which the appellant, represented by a social organization, filed a complaint against a pension fund. The dispute specifically challenged a decision made by the Cantonal Insurance Tribunal on December 9, 2008. After the appellant withdrew the appeal on February 23, 2009, the federal court decided to remove the case from its agenda and waived any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 5 cpv. 2 PC, Art. 71 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF; Withdrawal of Appeal and Waiving of Judicial Costs: The dispute specifically challenged a decision made by the Cantonal Insurance Tribunal on December 9, 2008. After the appellant withdrew the appeal on February 23, 2009, the federal court decided to remove the case from its agenda and waived any judicial costs.
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KI-generiertThe case was struck off the roll following the withdrawal of the appeal.
The court decided to waive the charging of judicial costs in case of withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_70/2009
Decreto del 27 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
G.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
contro
Cassa Pensioni Società Svizzera Impresari-Costruttori (SSIC), Sumatrastrasse 15, 8042 Zurigo,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008.
Visto:
il ricorso presentato il 23 gennaio 2009 da G.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale,
il decreto 6 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 23 febbraio 2009, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 500.-,
lo scritto 23 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, G.________ ha ritirato il ricorso,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli ( art. 32 cpv. 2 LTF ),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie ( art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF ),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF ),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti